TAR
FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 2
agosto 2000 n. 647 - Pres.
Bagarotto Est. Di Sciascio - Comune di Cordenons c. Regione Friuli - Venezia
Giulia e altro.
Giustizia amministrativa - Controinteressato - Atto negativo di controllo - A seguito di richiesta di consiglieri comunali - Impugnazione - Consiglieri che hanno promosso l'esame dell'organo di controllo - Non sono controinteressati.
Il Comune che impugna l'annullamento da parte del competente organo regionale di controllo di una propria deliberazione, a questo sottoposta, ai sensi dell'art. 45 della L. n. 142/90, da alcuni consiglieri comunali, non ha l'onere di notificare il ricorso almeno ad uno di loro, non avendo costoro agito a tutela di una propria contraria posizione giuridica sostanziale ma della legalità asseritamene violata.
Espone
il Comune ricorrente di aver provveduto, dopo alcune riunioni intercorse fra
l'Assessore delegato e il Comitato di gestione dell'asilo nido comunale, a
modificare il regolamento che ne disciplina il funzionamento, con la
deliberazione consiliare, di cui in epigrafe.
Essa
peraltro è stata annullata dall'organo di controllo, cui era stata inviata, in
seguito a un esposto di consiglieri dell'opposizione, con l'atto impugnato, che
va annullato in quanto illegittimo per:
•
violazione ed erronea interpretazione dell'ari 13. comma 1°, della L.R.
26.10.1987 n. 32 e dell'ari. 12 del regolamento
comunale dì
attuazione per
il funzionamento dell'asilo nido ed eccesso dì potere per travisamento
dei fatti nell'assunto che la disposizione regolamentare e la norma
legislativa in rubrica, l'una riproduttiva dell'altra, in quanto applicabili ad
una serie aperta di fattispecie, di cui si darebbe un'elencazione meramente
esemplificativa, non
indicherebbero formalmente come necessario un previo parere del sopra
menzionato Comitato, il cui difetto motiva l'impugnato atto negativo di
controllo, quale necessario presupposto della deliberazione di che trattasi e
che, in ogni caso, vi sarebbe stato, nei fatti, un sostanziale coinvolgimento,
da parte del Comune, del menzionato organo, nell'ambito del procedimento di
formazione dell'atto annullato, onde sarebbe frutto di una valutazione anche in
fatto erronea l'impugnato annullamento.
Si
è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, controdeducendo.
DIRITTO
Dev'essere
preliminarmente estromesso dal giudizio il preteso controinteressato, evocato in
quanto ha sottoscritto, insieme con altri consiglieri comunali, la richiesta, a'
sensi dell'ari 45 della L. 8.6.1990 n. 142, di sottoporre all'esame dell'organo
di controllo la deliberazione, il cui successivo annullamento forma oggetto del
presente gravame.
Invero
i consiglieri comunali che si fanno promotori di una simile richiesta non sono
portatori di una posizione giuridica sostanziale di segno contrario a quella del
Comune, manifestata attraverso il voto, anche a maggioranza, dell'organo
consiliare.
Essi
agiscono, infatti, a tutela dell'astratta legalità della deliberazione, anche
quando questa non riguarda, come appunto nel caso in esame, l'esercizio della
funzione di consigliere comunale o la tutela delle competenze del Consiglio, in
base pertanto ad interessi semplici, propri del quivis de populo
Nemmeno
può sostenersi che la posizione naturalmente antagonista, sul piano politico -
amministrativo,, della minoranza consiliare può assurgere a situazione, che si
è legittimati a difendere nel giudizio amministrativo.
Non
sussiste pertanto alcun obbligo di notificazione del ricorso, in caso di
impugnazione di atto negativo di controllo, ai consiglieri comunali che l'hanno
indirettamente provocato, in quanto questi ultimi sono sprovvisti di
legittimazione passiva.
Nel
merito il ricorso è infondato.
L'art.
13, comma 1°, della L.R. n. 32/87, nella sostanza riprodotto dalla norma
regolamentare, di cui si controverte, stabilisce che i! Comitato di gestione
"formula proposte ed esprime pareri all'Ente gestore (nella specie
il Comune ricorrente) su ogni aspetto gestionale ed amministrativo
dell'asilo nido".
Con
tutta chiarezza la norma non richiede semplicemente, nel caso in cui s'intenda
intervenire sull'atto amministrativo fondamentale, che disciplina la struttura,
di che trattasi, e cioè il regolamento comunale
di funzionamento, un semplice
coinvolgimento procedimentale del predetto Comitato, ma gli attribuisce
potere di proposta ovvero, come nel caso in esame, obbliga l'Ente gestore ad
acquisirne formalmente il parere, prima di ogni deliberazione che lo riguardi.
Si
tratta pertanto di un parere obbligatorio, anche se non vincolante, la cui
mancata preventiva acquisizione vizia l'atto finale del procedimento.
Correttamente
pertanto l'organo di controllo, constatato che detto parere non era stato
acquisito, ha annullato la deliberazione, che ha disposto le contestate
modifiche regolamentari.
Il
ricorso pertanto, previa estromissione del consigliere comunale intimato, dev'essere
rigettato.
Sussistono
motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, estromette dal giudizio il preteso controinteressato e lo rigetta.