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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA -  Sentenza 2 agosto 2000 n. 647 - Pres. Bagarotto Est. Di Sciascio - Comune di Cordenons c. Regione Friuli - Venezia Giulia e altro.

Giustizia amministrativa - Controinteressato - Atto negativo di controllo - A seguito di richiesta di consiglieri comunali - Impugnazione - Consiglieri che hanno promosso l'esame dell'organo di controllo - Non sono controinteressati.

Il Comune che impugna l'annullamento da parte del competente organo regionale di controllo di una propria deliberazione, a questo sottoposta, ai sensi dell'art. 45 della L. n. 142/90, da alcuni consiglieri comunali, non ha l'onere di notificare il ricorso almeno ad uno di loro, non avendo costoro agito a tutela di una propria contraria posizione giuridica sostanziale ma della legalità asseritamene violata.

 

 

FATTO

Espone il Comune ricorrente di aver provveduto, dopo alcune riunioni intercorse fra l'Assessore delegato e il Comitato di gestione dell'asilo nido comunale, a modificare il regolamento che ne disciplina il funzionamento, con la deliberazione consiliare, di cui in epigrafe.

Essa peraltro è stata annullata dall'organo di controllo, cui era stata inviata, in seguito a un esposto di consiglieri dell'opposizione, con l'atto impugnato, che va annullato in quanto illegittimo per:

violazione ed erronea interpretazione dell'ari 13. comma 1°, della L.R. 26.10.1987 n. 32 e dell'ari. 12 del regolamento   comunale      attuazione   per   il funzionamento dell'asilo nido ed eccesso dì potere per travisamento dei fatti nell'assunto che la disposizione regolamentare e la norma legislativa in rubrica, l'una riproduttiva dell'altra, in quanto applicabili ad una serie aperta di fattispecie, di cui si darebbe un'elencazione meramente   esemplificativa,   non   indicherebbero formalmente come necessario un previo parere del sopra menzionato Comitato, il cui difetto motiva l'impugnato atto negativo di controllo, quale necessario presupposto della deliberazione di che trattasi e che, in ogni caso, vi sarebbe stato, nei fatti, un sostanziale coinvolgimento, da parte del Comune, del menzionato organo, nell'ambito del procedimento di formazione dell'atto annullato, onde sarebbe frutto di una valutazione anche in fatto erronea l'impugnato annullamento.

Si  è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, controdeducendo.

DIRITTO

Dev'essere preliminarmente estromesso dal giudizio il preteso controinteressato, evocato in quanto ha sottoscritto, insieme con altri consiglieri comunali, la richiesta, a' sensi dell'ari 45 della L. 8.6.1990 n. 142, di sottoporre all'esame dell'organo di controllo la deliberazione, il cui successivo annullamento forma oggetto del presente gravame.

Invero i consiglieri comunali che si fanno promotori di una simile richiesta non sono portatori di una posizione giuridica sostanziale di segno contrario a quella del Comune, manifestata attraverso il voto, anche a maggioranza, dell'organo consiliare.

Essi agiscono, infatti, a tutela dell'astratta legalità della deliberazione, anche quando questa non riguarda, come appunto nel caso in esame, l'esercizio della funzione di consigliere comunale o la tutela delle competenze del Consiglio, in base pertanto ad interessi semplici, propri del quivis de populo

Nemmeno può sostenersi che la posizione naturalmente antagonista, sul piano politico - amministrativo,, della minoranza consiliare può assurgere a situazione, che si è legittimati a difendere nel giudizio amministrativo.

Non sussiste pertanto alcun obbligo di notificazione del ricorso, in caso di impugnazione di atto negativo di controllo, ai consiglieri comunali che l'hanno indirettamente provocato, in quanto questi ultimi sono sprovvisti di legittimazione passiva.

Nel merito il ricorso è infondato.

L'art. 13, comma 1°, della L.R. n. 32/87, nella sostanza riprodotto dalla norma regolamentare, di cui si controverte, stabilisce che i! Comitato di gestione "formula proposte ed esprime pareri all'Ente gestore (nella specie il Comune ricorrente) su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dell'asilo nido".

Con tutta chiarezza la norma non richiede semplicemente, nel caso in cui s'intenda intervenire sull'atto amministrativo fondamentale, che disciplina la struttura, di che trattasi, e cioè il regolamento comunale   di   funzionamento,   un   semplice   coinvolgimento procedimentale del predetto Comitato, ma gli attribuisce potere di proposta ovvero, come nel caso in esame, obbliga l'Ente gestore ad acquisirne formalmente il parere, prima di ogni deliberazione che lo riguardi.

Si tratta pertanto di un parere obbligatorio, anche se non vincolante, la cui mancata preventiva acquisizione vizia l'atto finale del procedimento.

Correttamente pertanto l'organo di controllo, constatato che detto parere non era stato acquisito, ha annullato la deliberazione, che ha disposto le contestate modifiche regolamentari.

Il ricorso pertanto, previa estromissione del consigliere comunale intimato, dev'essere rigettato.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, estromette dal giudizio il preteso controinteressato e lo rigetta.

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