TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 21 agosto 2001 n. 532 - Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - Ditta Gielle (Avv.ti A. D’Alonzo e G. Gallo) c. Comune di Trieste (Avv. M. S. Giraldi) e San Marco Antincendio s.n.c. (Avv. M. Giordano).
Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Controversie relative a rescissione o risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste anche a seguito del D. L.vo n. 80/1998 e della L. n. 205/2000.
Anche a seguito del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e della L. 21 luglio 2000, n. 205, deve ritenersi che le controversie riguardanti la rescissione o risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica da parte della P.A., rientrino nella giurisdizione dell’A.G.O. (1).
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(1) Nella motivazione della sentenza a tal fine si richiamano a conforto Cass. Sez. Unite, 17 aprile 1985 n. 2536; 5 settembre 1986 n. 5432; 3 novembre 1986 n. 6419; 4 gennaio 1993 n. 2; Sez. I 4 febbraio 2000 n. 1217; Cons. Stato. Sez. V, 16 marzo 1999 n. 258, che tuttavia si riferiscono a controversie incoate prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 80/1998.
Ha ritenuto il TAR Friuli che non si possa pervenire a soluzione diversa, pur a seguito del sopravvenire della nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Invero l’art. 6 della L. n. 205/2000 affida alla giurisdizione esclusiva del G.A. "tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori…" con ciò implicitamente affermando che quelle, come la presente, che involgono la successiva fase di esecuzione dei lavori stessi non vi sono comprese.
Nemmeno elementi in contrario possono essere assunti - secondo il TAR Friuli - dall’art. 23 bis della L. 6.12.1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 della predetta L. n. 205/2000, dove si fa riferimento a "provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche", onde disporre una disciplina diversificata del processo cautelare, nei confronti degli atti suddetti.
Il fatto che la norma appena indicata non attenga all’estensione della giurisdizione esclusiva è dimostrato dalla considerazione che essa riproduce esattamente il dettato dell’art. 19 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito nella L. 23.5.1997 n. 135, che essa va a sostituire. a menzione pertanto dei "provvedimenti relativi alle procedure di … esecuzione delle opere pubbliche" è prevista da normativa anteriore all’introduzione della nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, iniziata col D. Lgs. n. 80/98 e conferma pertanto che, nella fase esecutiva degli appalti, la giurisdizione spetta a questo giudice ovvero all’A.G.O. in ragione della posizione giuridica soggettiva tutelata.
Sulla questione v. da ult. TAR Lombardia, Sez. III, decreto presidenziale 5 giugno 2001 n. 1572 (secondo cui rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. una controversia riguardante la rescissione del contratto di appalto), in Giustizia amministrativa n. 7-8/2001, p. 727 ss. ed in www.giustamm.it n. 6/2001, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombmi3_2001-1572.htm ,con nota di A. PALOMBA ed ivi ult. riferimenti.
per l’annullamento
della deliberazione giuntale n. 1157 del 23.11.2000 di risoluzione del contratto con la ricorrente in seguito a verbale di asta pubblica rep. N. 52630 del 16.6.2000 per il servizio di manutenzione, controllo, ricarica ed adeguamento delle dotazioni antincendio in edifici ed automezzi di proprietà o pertinenza comunale;
delle note:
· del 16.10.2000, non conosciuta, che si asserisce inviata tramite e-mail, di convocazione del responsabile tecnico per la presa in consegna dei verbali, oggetto dell’appalto;
· prot. n. 21/00/17/4/3/3/3-3 del 14.1.2000 di contestazione, da parte del Comune intimato, della mancata presenza del responsabile tecnico alla convocazione, di cui al precedente atto impugnato, quale ipotesi di violazione dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto;
·
prot. n. 15-24/1-99 del 24.11.2000 di comunicazione, da parte del Comune intimato, della risoluzione del contratto;della deliberazione consiliare n. 112 del 10.10.1997, in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
per il risarcimento
chiesto con separata domanda, del danno conseguente all’adozione degli illegittimi atti impugnati;
(omissis)
F a t t o
La ricorrente, che si è aggiudicata l’asta pubblica di cui in epigrafe, si è vista dichiarare dal Comune intimato, con gli atti impugnati, la risoluzione del contratto.
Ne richiede pertanto l’annullamento, con diverse ed articolate censure, fra cui rileva, in particolare, quella di incompetenza della Giunta municipale a disporre la predetta risoluzione.
Con separata domanda ha richiesto il risarcimento del danno patito.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, con comparsa di pura forma.
Si è costituita altresì in giudizio l’amministrazione intimata, che ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, controdeducendo quindi nel merito ai motivi di gravame e ribadendo quindi, con memoria, le proprie argomentazioni.
D i r i t t o
Il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Il Collegio invero condivide quella giurisprudenza (cfr. Cass. SS. UU. 17.4.1985 n. 2536; 5.9.1986 n. 5432; 3.11.1986 n. 6419; 4.1.1993 n. 2; Sez. I 4.2.2000 n. 1217; C.D.S. V Sez. 16.3.1999 n. 258) secondo la quale la rescissione o risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica da parte della P.A. non altera il carattere paritetico delle posizioni rispettive dei contraenti, onde la controversia involge posizioni di diritto soggettivo.
Non ritiene il Collegio che diversamente si debba concludere in relazione al sopravvenire della nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in seguito al D. Lgs. 31.3.1998 n. 80 e alla L. 21.7.2000 n. 205.
Invero l’art. 6 di detta ultima legge affida a detta giurisdizione esclusiva "tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori…" con ciò implicitamente affermando che quelle, come la presente, che involgono la successiva fase di esecuzione dei lavori stessi non vi sono comprese.
Nemmeno elementi in contrario possono essere assunti dall’art. 23 bis della L. 6.12.1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 della predetta L. n. 205/2000, dove si fa riferimento a "provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche", onde disporre una disciplina diversificata del processo cautelare, nei confronti degli atti suddetti.
Il fatto che la norma appena indicata non attenga all’estensione della giurisdizione esclusiva è dimostrato dalla considerazione che, nella parte qui in discussione, essa riproduce esattamente il dettato dell’art. 19 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito nella L. 23.5.1997 n. 135, che essa va a sostituire.
La menzione pertanto dei "provvedimenti relativi alle procedure di … esecuzione delle opere pubbliche" è prevista da normativa anteriore all’introduzione della nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, iniziata col D. Lgs. n. 80/98 e conferma pertanto che, nella fase esecutiva degli appalti, la giurisdizione spetta a questo giudice ovvero all’A.G.O. in ragione della posizione giuridica soggettiva tutelata.
Essendo, per le ragioni esposte, quella qui in discussione di diritto soggettivo il ricorso dev’essere ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 19 luglio 2001.
Depositata nella segreteria del Tribunale il 21 agosto 2001.