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Giurisprudenza
n. 10-2001 - © copyright.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 1 ottobre 2001 n. 629 - Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - Recordati Innova s.p.a. (Avv.ti Gabrielli e Bellavista) c. Friulia s.p.a. – Finanziaria regionale Friuli – Venezia Giulia (Avv.ti Caselli e Carano) e Regione Friuli – Venezia Giulia (Avv. Patriarca).

Giurisdizione e competenza - Contributi e sovvenzioni - Controversie riguardanti la fase della concessione o la revoca (allorchè essa tuttavia sia espressione di attività di autotutela) - Giurisdizione amministrativa - Sussiste - Controversie relative alla fase successiva - Giurisdizione dell’A.G.O. - Fattispecie.

Le controversie in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo solo nel caso in cui vertano sulla fase procedimentale antecedente alla loro erogazione ovvero quando l’amministrazione revochi l’atto di assegnazione del contributo o della provvidenza, avvalendosi della sua potestà di autotutela, sia per la sua illegittimità sia per la valutazione discrezionale del suo contrasto con il pubblico interesse.

Una volta invece che il contributo o la sovvenzione sia stata erogata, si costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del beneficiario, sia in ordine alla percezione del finanziamento, sia quando la P.A. contrasti la pretesa alla riscossione per asserito suo inadempimento delle condizioni cui era stata subordinata l’attribuzione, oppure per il sopravvenire di elementi ad essa ostativi per previsione di legge o del provvedimento ammissivo al beneficio; in tali ipotesi, le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O. (1).

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(1) Cfr. Cass. Sez. Unite, 11 maggio 1998, n. 475; 12 febbraio 1999, n. 57; 15 marzo 1999, n. 133; 25 maggio 1999, n. 288; 12 novembre 1999, n. 758; 26 aprile 2000, n. 288.

Alla stregua del principio nella specie il TAR Friuli ha ritenuto che la controversia in questione rientrava nella giurisdizione dell’A.G.O., atteso che l’atto di revoca del finanziamento, oggetto principale della controversia, non era da considerare espressione di un potere discrezionale di autotutela ma del sopravvenire di un fatto (la cessione dell’azienda) al quale era riconnesso un’ipotesi di decadenza, che conseguiva in via vincolata dall’applicazione di norme di legge.

Si trattava quindi di una vicenda assimilabile, negli effetti, alla risoluzione per inadempimento degli obblighi derivanti ex lege dall’erogazione del contributo, che configura posizioni paritetiche e la cui soluzione è demandata, quindi, all’A.G.O.

 

 

(omissis)

per l’annullamento

dell’atto direttoriale del 29.9.2000, con cui la Friulia s.p.a. ha revocato il contributo in conto interessi concesso alla Vectorpharma s.p.a., precedente ragione sociale della ricorrente, per la realizzazione di un impianto di produzione di composti farmaceutici;

del presupposto parere dell’Ufficio legale regionale;

dell’atto direttoriale confermativo del 7.11.2000 della medesima Friulia s.p.a.;

(omissis)

FATTO

La ricorrente che, con la precedente denominazione di Vectorpharma s.p.a., è risultata destinataria del contributo in conto interessi in epigrafe, assegnato nell’ambito del Fondo Speciale per l’Obiettivo 2, costituito in attuazione del Documenti Unici di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel Friuli – Venezia Giulia, per la realizzazione di un impianto farmaceutico, in seguito alla propria comunicazione di aver ceduto l’azienda alla Eurland International s.p.a. di Milano se lo è visto revocare con gli atti impugnati, pur essendosi l’acquirente impegnata di mantenere il vincolo di destinazione industriale dei beni, imposto dall’art. 21 della L.R. 28.8.1995 n. 35 e di utilizzarli all’interno dell’"Area Obiettivo 2" di Trieste, sviluppando l’azienda e mantenendone i livelli occupazionali.

Ne chiede pertanto l’annullamento, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 21 della L. R. n. 35/95 ed eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto ed illogicità della motivazione, nell’assunto che la Friulia s.p.a., soggetto attuatore degli interventi industriali previsti dalla legge regionale in parola per l’Obiettivo 2 e gestore del fondo speciale costituito presso di essa per dette finalità, avrebbe illegittimamente revocato la sovvenzione concessa, dal momento che il beneficiario non avrebbe distolto i beni dalla destinazione industriale, né potrebbe farsi discendere la contraria conclusione dalla loro semplice alienazione, ipotesi non espressamente prevista dalla norma in parola, mentre non sarebbe dimostrato in alcun modo che dalla cessione dell’azienda sia derivato il venir meno del citato vincolo di destinazione, in presenza di un impegno al mantenimento dell’attività da parte dell’acquirente.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata, controdeducendo.

Si è altresì costituita la Friulia s.p.a., che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha quindi sostenuto l’infondatezza, anche nel merito, dei motivi di gravame.

DIRITTO

Il ricorso non può essere esaminato nel merito.

Invero dev’essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo sul presente ricorso.

Le controversie in materia di contributi vanno, infatti, decise dal detto giudice quando vertano sulla fase procedimentale antecedente alla loro erogazione ovvero quando l’amministrazione revochi l’atto di assegnazione della provvidenza, avvalendosi della sua potestà di autotutela, sia per la sua illegittimità sia per la valutazione discrezionale del suo contrasto con il pubblico interesse.

Diversamente, una volta che la sovvenzione è stata erogata, si costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del beneficiario, sia in ordine alla percezione del finanziamento, sia quando la P.A. contrasti la pretesa alla riscossione per asserito suo inadempimento delle condizioni cui era stata subordinata l’attribuzione, oppure per il sopravvenire di elementi ad essa ostativi per previsione di legge o del provvedimento ammissivo al beneficio (cfr. Cass. SS. UU. 11.5.1998 n. 475; 12.2.1999 n. 57; 15.3.1999 n. 133; 25.5.1999 n. 288; 12.11.1999 n. 758; 26.4.2000 n. 288).

Nel caso di specie nemmeno le parti intimate contestano la legittimità dell’assegnazione del contributo alla dante causa della ricorrente, in conformità di un procedimento (di carattere sostanzialmente concorsuale) completamente vincolato da disposizioni di legge e provvedimenti della P.A., né della sua conformità al pubblico interesse.

L’atto di revoca del finanziamento, oggetto principale della controversia, non è pertanto espressione di un potere discrezionale di autotutela (fra l’altro difficilmente attribuibile a un soggetto privato, quale la Friulia s.p.a., anche se incaricato di pubbliche funzioni) ma del sopravvenire di un fatto, cioè la cessione dell’azienda avviata mediante la sovvenzione in questione, cui, ad avviso del soggetto, deputato, a’sensi dell’art. 7, 2° comma, lett. f), della L.R. n. 35/95, si dovrebbe riconnettere un’ipotesi di decadenza, attribuibile all’applicazione vincolata di norme di legge (art. 21 della predetta L.R. n. 35/95) e di deliberazioni della Giunta regionale, dal diritto di godere del contributo.

In sostanza si tratta di una fattispecie che, in assenza del potere da parte del soggetto incaricato dalla P.A. di valutare se il mantenimento della disponibilità del contributo da parte del beneficiario corrisponda o meno al pubblico interesse, è assimilabile, negli effetti, alla risoluzione per inadempimento degli obblighi derivanti ex lege dall’erogazione del contributo, che configura posizioni paritetiche, che spetta all’A.G.O. valutare nella loro consistenza (cfr. Cass. SS. UU. 10.8.1996 n. 7405; 22.10.1997 n. 10373; 12.2. 1999 n. 57; 25.5.1999 n. 288; 9.8.2000 n. 554).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.

Dispone la compensazione delle spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 28 settembre 2001.

Vincenzo Sammarco - Presidente

Enzo Di Sciascio – Estensore

Depositata nella segreteria del Tribunale il 1° ottobre 2001.

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