TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 26 gennaio 2002 n. 17 - Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - Ente per la zona industriale di Trieste (E.Z.I.T.) (Avv. G. B. Verbari) c. Autorità portuale di Trieste (Avv.ra distr. Stato).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Rappresentanza in giudizio - Dei dirigenti generali - E’ ammissibile solo per le amministrazioni dello Stato - Rappresentanza in giudizio dei dirigenti degli enti pubblici non statali - Non sussiste.
Giurisdizione e competenza - Beni demaniali - Controversie relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste ex art. 5, 2° comma, L. TAR.
E’ inammissibile un ricorso proposto da un ente pubblico non economico non statale nel caso in cui risulti che la procura speciale sia stata rilasciata dal dirigente dell’ente e non dal suo rappresentante legale, atteso che l’art. 16, 1° comma, lett. f) del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e s.m.i., il quale attribuisce ai soli dirigenti generali il potere di promuovere e resistere alle liti, non può spiegare effetto per gli enti pubblici non economici, in quanto tale norma è inserita nel capo II, le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 13, "si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", onde non estende la sua efficacia al di là dell’apparato statale (1).
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione, un ricorso proposto innanzi al G.A. con il quale si contesta l’obbligo di pagare, per l’uso del demanio, un canone, atteso che la controversia in questione rientra fra quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" che, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., appartengono al giudice ordinario.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 1999 n. 1164. Ha osservato in proposito il TAR Friuli che le altre amministrazioni, diverse da quelle previste dalla norma sopra riportata, possono stare in giudizio solo in persona del legale rappresentante (cfr. per i Consorzi di sviluppo industriale Cass., SS. UU., 19 marzo 1986 n. 1959; per gli enti locali Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2000 n. 4702; per le Regioni v. Cass., Sez. I, 19 febbraio 1999 n. 1392).
Nella specie, essendo stato il ricorso proposto e la procura sottoscritta, per conto dell’ente, da un dirigente e cioè da un soggetto a ciò non legittimato, è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso stesso.
per l’annullamento
dell’atto, dagli estremi non noti, sulla base del quale è stata emessa la fattura n. 1165 del 30.3.2000, per il pagamento di canoni demaniali marittimi ovvero, qualora l’atto non esistesse, del comportamento illecito dell’amministrazione intimata;
per l’accertamento
del diritto dell’E.Z.I.T. all’uso gratuito dei beni demaniali, in forza dell’art. X, 10° comma, del proprio statuto, approvato con Ordine n. 66/53 del Governo militare alleato e s.m.i.
(omissis)
FATTO
L’ente ricorrente, in difformità dal parere dell’Avvocatura dello Stato richiesto al riguardo dall’amministrazione intimata, sostiene di non essere tenuto a pagare la fattura in epigrafe, per l’utilizzo di aree demaniali, deduce che, per il carattere di soggetto istituzionalmente titolare di pubblici interessi (art. II e III dello statuto), potrebbe utilizzare gratuitamente i beni pubblici insistenti sul suo comprensorio, anche demaniali, in virtù dell’art. X, 10° comma, del medesimo statuto, approvato con Ordine n. 66 del 1.5.1953 del Governo militare alleato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui "per tutta la durata della sua attività è concesso all’Ente di utilizzare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni ed i macchinari di proprietà dello Stato, situati entro l’area del porto industriale di Trieste", precedente denominazione dell’ente.
Tale ampia dizione non consentirebbe di escludere dall’uso gratuito i beni demaniali, essendo la proprietà dello Stato anche demaniale.
Nemmeno si potrebbe dedurre detta esclusione dal carattere asseritamene perpetuo dell’uso gratuito, incompatibile con la demanialità, dal momento che la durata dell’ente stesso è temporalmente limitata al 31.12.2007.
Sarebbe inoltre illogico parificare l’uso del demanio da parte di un ente pubblico per le sue finalità istituzionali a quello dei privati, che debbono richiedere la concessione e pagare un canone: l’E.Z.I.T non sarebbe invero nemmeno assoggettato a concessione, derivando detto uso da un mero atto di concerto fra l’ente e l’amministrazione titolare dei beni ma, in ogni caso, non è tenuto a pagare canoni di sorta.
Se ne dovrebbe dedurre che nessun canone è dovuto e che pertanto sarebbero illegittimi gli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, controdeducendo.
DIRITTO
Il ricorso non può, sotto più profili, essere esaminato nel merito.
Ancorché redatto, in gran parte in forma dell’impugnazione di atti, di cui al Collegio non consta l’esistenza, esso in realtà è rivolto all’accertamento, entro i termini di prescrizione, per i motivi indicati della legittima utilizzazione da parte dell’ente di beni demaniali gratuitamente.
Ciò premesso deve preliminarmente osservarsi che l’ente ricorrente sta in giudizio in persona di un dirigente, che sottoscrive altresì il mandato al difensore, il che rende inammissibile il gravame per difetto di legittimazione attiva.
Invero, ancorché l’art. 16, 1° comma, lett. f) del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e s.m.i. attribuisca alla competenza dirigenziale il promuovere e resistere alle liti, tale norma, espressamente riferita ai soli dirigenti generali, non può spiegare effetto per gli enti pubblici non economici, qual è l’E.Z.I.T., in quanto è inserita nel capo II, le cui disposizioni, a’sensi dell’art. 13, "si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", onde non estende la sua efficacia al di là dell’apparato statuale (cfr. C.D.S. IV Sez. 5.7.1999 n. 1164).
Le altre amministrazioni stanno in giudizio in persona del legale rappresentante (cfr. per i Consorzi di sviluppo industriale Cass. SS. UU. 19.3.1986 n. 1959; per gli enti locali C.D.S. IV Sez. 7.9.2000 n. 4702; per le Regioni Cass. Sez. 1 19.2.1999 n. 1392) e, a’sensi dell’art. VII dello Statuto dell’E.Z.I.T. spetta al Presidente "di rappresentare legalmente l’Ente e firmare gli strumenti, che comportano obbligazioni di carattere giuridico o finanziario" come l’autorizzazione a resistere in giudizio e il mandato al legale.
Essendo perciò il gravame stato proposto e la procura sottoscritta, per conto dell’ente, da soggetto a ciò non legittimato ne deriva la sua inammissibilità.
Quand’anche, peraltro, si volesse ritenere il ricorso validamente proposto deve osservarsi che egualmente il ricorso sarebbe da ritenere inammissibile, per difetto di giurisdizione.
Ciò che in sostanza si contesta è l’obbligo di pagare, per l’uso del demanio, un canone, che, invece che essere determinato nella cifra richiesta dall’amministrazione intimata dovrebbe essere pari a zero, per l’asserito diritto dell’E.Z.I.T. all’utilizzo gratuito dei beni in questione.
In tal modo la controversia si inscrive fra quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" che, a’sensi dell’art. 5, 2° comma, della L. 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i., appartengono al giudice ordinario.
In conseguenza delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 24 gennaio 2002.
Depositata nella segreteria del Tribunale il 26 gennaio 2002.