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TAR FRIULI - VENEZIA GIULIA – Sentenza 21 dicembre 2002 n. 1086 - Pres. Sammarco, Est. Farina - Enrico Ravanelli s.p.a. (Avv.ti Campeis e De Pauli) c. Comune di Tarvisio (Avv. Placidi) e Società austriaca Plantrans Gebruder Bugelnig Baugesellschaft m.b.H. (n.c.) - (respinge).

1. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Disposta sulla base di requisiti non previsti dal bando ma fissati dalla Commissione di gara - Illegittimità.

2. Contratti della P.A. - Gara - Principio della massima partecipazione - Limite - E’ costituito da quanto previsto nella lex specialis della gara.

3. Contratti della P.A. - Gara - Documentazione - Integrazione - Limiti - Individuazione.

4. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Impugnativa - Per mancata esclusione di una impresa per la mancanza di requisiti non previsti dal bando - Inammissibilità dell’impugnativa nel caso in cui non sia stato tempestivamente impugnato anche il bando.

5. Contratti della P.A. - Gara - Requisiti - Imprese aventi sede in uno degli Stati della Unione europea - Attestato SOA - Non occorre - Accertamento dei requisiti - Va effettuato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

6. Contratti della P.A. - Trattativa privata - Procedimento di verifica delle offerte anomale - Inapplicabilità.

7. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Approvazione - Nel caso di Enti locali - Da parte del soggetto che ha presieduto il seggio di gara - Possibilità.

1. E’ illegittimo il provvedimento con il quale la Commissione di una gara d’appalto esclude un partecipante per la mancanza di requisiti non previsti nel bando, ma pretesi dalla stessa Commissione, essendo a quest'ultima inibito introdurre nella procedura concorsuale clausole aggiuntive (1).

2. L'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti alle gare di appalto trova un limite invalicabile nel dettato del bando di gara, che fissa gli adempimenti cui sono tenute le imprese partecipanti: allorquando l'Amministrazione autolimita la propria discrezionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione, non residua in capo alla medesima un ambito di discrezionalità in ordine alla ammissione delle imprese concorrenti (2).

3. Per disporre l'integrazione documentale nelle gare d’appalto è necessario che gli atti tempestivamente depositati e già in possesso dell'Amministrazione contengano elementi che costituiscano indizio e rendano ragionevole ritenere il possesso del requisito di partecipazione non espressamente od univocamente documentato o l'assenza di una causa di esclusione, dovendo l'organo pubblico richiedere chiarimenti e completamento documentale quando dai documenti già presentati appaia estremamente probabile (benché naturalmente, non del tutto certo) che il concorrente abbia le qualità previste dalla lettera d'invito (3).

4. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la aggiudicazione di una pubblica gara, non possono avere ingresso quelle doglianze con le quali si censura l’operato della stazione appaltante, per non avere apprezzato la esistenza di ulteriori requisiti per la partecipazione alla gara, rispetto a quelli fissati dal bando, per non aver esperito, all’uopo, una attività istruttoria, e, soprattutto, per non aver escluso i concorrenti sprovvisti degli ulteriori (e nuovi) requisiti. In questi casi, il ricorrente è tenuto, semmai - a pena di inammissibilità - a gravarsi contro l’atto presupposto costituito dal bando, deducendo la mancata previsione di determinati requisiti (da documentarsi adeguatamente da parte delle imprese concorrenti).

5. La produzione dell’attestato SOA, da parte di una impresa straniera avente sede in uno Stato aderente all'Unione europea, ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti; per tali imprese, infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 11-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415) la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici avviene in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (iscrizione nel registro delle imprese, certificato sui risultati di gestione, attestato dell’Amministrazione delle Finanze, ecc.).

6. Nel caso di trattativa privata, l’Autorità procedente non è tenuta a stabilire nel bando, e, quindi, ad applicare le disposizioni sulla valutazione della anomalia delle offerte, che concernono solo i pubblici incanti e le licitazioni private (art. 21, comma 1 bis della legge n. 109 del 1994 e art. 30 della direttiva CEE n. 93/37).

7. Per gli Enti locali, la cosiddetta approvazione degli atti di gara d’appalto costituisce l’atto finale del procedimento, che può essere adottato anche dal soggetto che ha presieduto il seggio di gara, non sussistendo al riguardo alcuna incompatibilità (4).

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(1) Cfr. T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 13 ottobre 1993, n. 494.

Ha osservato in proposito il T.A.R. Friuli che, alla luce dei principi generali in materia di appalti pubblici (e, in particolare, del principio per cui il bando costituisce la lex specialis della gara ed è vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati nonché del principio per cui va sempre ed incondizionatamente salvaguardata la par condicio dei concorrenti), deve ritenersi che l’Autorità procedente sia tenuta a verificare puntualmente solo l’osservanza delle condizioni stabilite nel bando, e, in particolare, la conformità a quest’ultimo della produzione documentale dei concorrenti. Ne consegue che la predetta Autorità non può richiedere, né prima né tanto meno dopo la ricezione dell’offerta, altri documenti o dichiarazioni non previste dal bando, né, tampoco, può sanzionare la esclusione dalla gara di un concorrente per la mancata produzione di un documento non previsto dal bando stesso.

(2) Cfr. T.A.R. Sicilia-Catania, 25 marzo 1996, n. 404.

(3) Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 luglio 1993, n. 259.

Ha osservato in proposito il T.A.R. Friuli che, nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della P.A., una integrazione documentale è consentita solo entro limiti assai ristretti; il principio della par condicio vieta, infatti, che l'Amministrazione, con la richiesta di chiarimenti, consenta, in pratica, al concorrente, di completare la sua domanda successivamente al termine stabilito in via generale dal bando di gara.

(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2002, n. 3404; id., 6 maggio 2002, n. 2408; T.A.R. Puglia, 15 dicembre 1999, n. 1976.

 

 

per l’annullamento:

a) della lettera raccomandata del 2.4.2002, recante l’invito alla gara ufficiosa per l’appalto a trattativa privata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, nella parte in cui ha omesso di individuare un meccanismo di verifica delle offerte anomale;

b) del verbale in data 23.4.2002 di apertura delle buste per l’appalto a trattativa privata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, con il quale è stata disposta l’ammissione della controinteressata alla procedura di gara ed è stato dichiarato che la stessa controinteressata ha presentato l’offerta migliore ;

c) della successiva determinazione n. 624/2002 del Responsabile del Servizio del Comune di Tarvisio in data 3.5.2002, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore della controinteressata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, per un importo di € 937.183,12 +IVA;

d) di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti;

(omissis)

FATTO

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti mezzi:

Violazione della lex specialis di gara(n. 12, lett. d) lettera di invito), per non avere la controinteressata allegato all’offerta l’attestato "SOA".

Violazione di legge(Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, artt. 24 ss.-l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, comma 11 bis)- Principi generali in materia di qualificazione alle pubbliche procedure di gara-Violazione del principio della par condicio tra i partecipanti.

La controinteressata non avrebbe documentato in modo sufficiente il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

Violazione di legge(Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, artt. 24 ss.-l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, comma 11 bis)- Principi generali in materia di qualificazione alle pubbliche procedure di gara-Violazione del principio della par condicio tra i partecipanti.

La controinteressata non avrebbe documentato in modo sufficiente il possesso del requisito di "moralità professionale".

Violazione di legge(lettera di invito, n.12, lett. c- l. 12 marzo 1999, n. 69, art. 17), sul rilievo che la controinteressata non avrebbe documentato in modo idoneo e sufficiente di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.

Eccesso di potere-Violazione di circolare(nota Min. Lavoro e Previdenza Sociale 2 gennaio 2001), non avendo la controinteressata documentato di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, in relazione alla legge n. 68 del 1999.

Violazione di legge(Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, art. 24, comma 1, lett. f-D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, art. 17, comma 1, lett. e)- Carenza dei presupposti.

La controinteressata non avrebbe documentato in modo idoneo e sufficiente di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

Eccesso di potere-Istruttoria carente ed insufficiente, non avendo la Commissione giudicatrice esperito alcuna istruttoria circa il possesso del requisito, da parte della controinteressata, della "moralità professionale".

Violazione di legge(Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, art. 30, comma 4- l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1 bis)- Violazione di legge(principi generali in materia di esclusione delle offerte anomale)- Eccesso di potere - -Istruttoria carente ed insufficiente.

Il Seggio di gara non avrebbe esperito la fase della verifica della anomalia delle offerte.

Violazione di legge (l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 5 – principi generali in materia di composizione delle commissioni di gara e di individuazione del responsabile del procedimento)- Eccesso di potere- Violazione di legge(art. 97 Cost.)-Incompetenza.

Il Presidente del Seggio di gara avrebbe illegittimamente svolto anche le funzioni di Responsabile del procedimento, adottando, in particolare, la impugnata determinazione n. 624/2002 in data 3.5.2002, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore della controinteressata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, per un importo di € 937.183,12 + IVA.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune,chiedendo il rigetto del gravame.

D I R I T T O

1. Il ricorso è diretto all’annullamento:

a) della lettera raccomandata del 2.4.2002, recante l’invito alla gara ufficiosa per l’appalto a trattativa privata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, nella parte in cui ha omesso di individuare un meccanismo di verifica delle offerte anomale;

b) del verbale in data 23.4.2002 di apertura delle buste per l’appalto a trattativa privata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, con il quale è stata disposta l’ammissione della controinteressata alla procedura di gara ed è stato dichiarato che la stessa controinteressata ha presentato l’offerta migliore ;

c) della successiva determinazione n. 624/2002 del Responsabile del Servizio del Comune di Tarvisio in data 3.5.2002, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore della controinteressata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, per un importo di € 937183,12 +IVA;

d) di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti.

E’ d’uopo prendere le mosse da una considerazione di carattere generale.

La lettera raccomandata del 2.4.2002, recante l’invito alla gara ufficiosa per l’appalto a trattativa privata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, (per quello che qui interessa)oltre ad operare un rinvio generico alla normativa statale, regionale e comunitaria sui lavori pubblici(punti 06 ed 11), ha indicato specificatamente i documenti che i concorrenti avrebbero dovuto far pervenire alla Amministrazione(punto 12). In particolare, i concorrenti avrebbero dovuto produrre una dichiarazione attestante il possesso di tutta una serie di requisiti per la partecipazione alla gara(punto 12 c), nonché l’"attestato SOA", relativo, cioè, alla "qualificazione" ex D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34(punto 12 d).

La lettera precisava che l’offerta non doveva contenere altri documenti, all’infuori di quelli indicati (punto 12 a): ciò è significativo alla stregua delle osservazioni che verranno fatte di qui a poco.

Non è superfluo aggiungere che la lettera di invito non prevedeva espressamente delle clausole di esclusione dalla gara per la mancata produzione dei documenti richiesti.

Ciò posto, non è revocabile in dubbio, alla luce dei principi generali in materia di appalti pubblici, e, in particolare, del principio per cui il bando costituisce la lex specialis della gara (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, V Sez., 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344), ed è vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati – Amministrazione e concorrenti – e del principio per cui va sempre ed incondizionatamente salvaguardata la par condicio dei concorrenti, non è revocabile in dubbio – si diceva - che l’Autorità procedente sia tenuta a verificare puntualmente solo l’osservanza delle condizioni stabilite nel bando, e, in particolare, la conformità a quest’ultimo della produzione documentale dei concorrenti.

Ne consegue che la predetta Autorità non può richiedere, né prima né tanto meno dopo la ricezione dell’offerta, altri documenti o dichiarazioni non previste dal bando, né, tampoco, può sanzionare la esclusione dalla gara di un concorrente per la mancata produzione di un documento non previsto dal bando stesso.

E’, infatti, fuori discussione la illegittimità del provvedimento con il quale la Commissione di gara esclude un partecipante da una pubblica gara per la mancanza di requisiti non previsti nel bando, ma pretesi dalla stessa Commissione, essendo a quest'ultima inibito introdurre nella procedura concorsuale clausole aggiuntive (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, II, 13 ottobre 1993, n. 494).

Può, pertanto, concludersi che l’altro principio che governa la materia de qua, ossia quello secondo il quale l'interesse pubblico si consegue attraverso la più ampia partecipazione dei concorrenti alle gare di appalto, trova un limite invalicabile nel dettato del bando di gara, che fissa gli adempimenti cui sono tenute le imprese partecipanti: allorquando l'Amministrazione autolimita la propria discrezionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione, non residua in capo alla medesima un ambito di discrezionalità in ordine alla scelta di ammissione(Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 25 marzo 1996, n. 404).

Non sembra superfluo aggiungere che una integrazione documentale è consentita solo entro limiti assai ristretti: nella procedura per l'aggiudicazione dei contratti della P.A.: il principio della par condicio vieta, infatti, che l'Amministrazione, con la richiesta di chiarimenti, consenta, in pratica, al concorrente, di completare la sua domanda successivamente al termine stabilito in via generale dal bando di gara; pertanto, per disporre l'integrazione documentale – così ha stabilito la giurisprudenza - è necessario che gli atti tempestivamente depositati e già in possesso dell'Amministrazione contengano elementi che costituiscano indizio e rendano ragionevole ritenere il possesso del requisito di partecipazione non espressamente od univocamente documentato o l'assenza di una causa di esclusione, dovendo l'organo pubblico richiedere chiarimenti e completamento documentale quando dai documenti già presentati appaia estremamente probabile (benché naturalmente, non del tutto certo) che il concorrente abbia le qualità previste dalla lettera d'invito(Cfr. T.A.R. Piemonte, II, 20 luglio 1993, n.259).

Corollario del discorso sin qui svolto è che l’operato della Amministrazione – e segnatamente della commissione giudicatrice - la quale abbia richiesto ai concorrenti, prima o dopo la acquisizione delle offerte, di dimostrare il possesso di ulteriori requisiti oltre a quelli stabiliti dal bando, ovvero – e questa è la fattispecie che rileva nella attuale controversia - che abbia escluso un concorrente per la mancanza di un requisito non previsto dal bando, è fondatamente contestabile.

Pertanto, in sede di ricorso giurisdizionale avverso la aggiudicazione di una pubblica gara, non possono avere ingresso quelle doglianze con le quali si censura l’operato della Stazione appaltante, per non avere apprezzato la esistenza di ulteriori requisiti per la partecipazione alla gara, rispetto, appunto, a quelli fissati dal bando, per non aver esperito, all’uopo, una attività istruttoria, e, soprattutto, per non aver escluso – se del caso – i concorrenti sprovvisti degli ulteriori – e nuovi– requisiti.

In questi casi, il ricorrente è tenuto – semmai - a pena di inammissibilità, a gravarsi contro l’atto presupposto costituito dal bando, deducendo la mancata previsione di determinati requisiti(da documentarsi adeguatamente da parte delle imprese concorrenti).

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di cui alla attuale ricorso, il Collegio osserva che la ricorrente, in relazione a quasi tutti i motivi del gravame, ha denunciato il fatto che la controinteressata era priva di determinati requisiti per la partecipazione alla gara – il cui possesso non era stato adeguatamente dimostrato - e non era stata, pertanto, esclusa da quest’ultima.

I requisiti in parola non erano stati, però, espressamente previsti dalla lettera di invito.

Occorre, altresì, sottolineare, che la ricorrente non si è gravata contro la lettera di invito, se non per quanto riguarda la asserita mancanza della previsione di un meccanismo di verifica delle offerte anomale.

Inutile sottolineare che il cennato rinvio generico alla normativa statale, regionale e comunitaria sui lavori pubblici (punti 06 ed 11), contenuto nell’invito, non significava - de plano – che le concorrenti avrebbero dovuto autonomamente documentare il possesso di tutti i requisiti stabiliti dall’intero plesso normativo indicato: se così fosse, sarebbero stati violati flagrantemente i principi surriferiti; anche perché la indeterminatezza della previsione – laddove in materia di gare pubbliche vige la opposta esigenza della assoluta precisione, chiarezza ed inequivocabilità delle previsioni di gara – avrebbe esposto i concorrenti al potere latamente discrezionale – se non addirittura arbitrario - della Amministrazione circa il concreto contenuto - anche formale - delle singole produzioni documentali, con evidenti ripercussioni non solo sulla par condicio, ma anche sul principio fondamentale di buona amministrazione.

Vero è che il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), all’art. 3, comma 7 ha stabilito che: "[……]7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea".

Tuttavia, pare al Collegio che, ferma restando la circostanza che la mancata produzione, da parte della controinteressata, impresa austriaca, dell’"attestato SOA", relativo, cioè, alla qualificazione ex D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (la quale, si è visto, non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici di imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea), la lettera di invito avrebbe dovuto richiedere espressamente, ai sensi del citato articolo 8, comma 11-bis della legge n. 109 del 1994, per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea, la dimostrazione del possesso degli specifici requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi(vedasi, al riguardo, le tipologie dei bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici predisposti dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici).

Ordunque, alla stregua delle suesposte osservazioni, la impostazione attorea – ritiene il Collegio – non è condivisibile, in quanto si fonda – per l’appunto - sull’asserita mancanza di requisiti ulteriori e nuovi rispetto a quelli stabiliti nella lex specialis della gara: eppertanto i motivi dedotti al riguardo dalla ricorrente si appalesano – sotto questo assorbente profilo – inammissibili, prima ancora che infondati, atteso l’onere che incombeva sulla istante di impugnare l’atto presupposto costituito dal bando.

Ed invero, come si è detto, la ricorrente avrebbe dovuto – semmai - a pena di inammissibilità, gravarsi contro la lettera di invito, deducendo la mancata previsione di determinati requisiti (da documentarsi adeguatamente da parte delle imprese concorrenti).

L’inammissibilità riguarda i mezzi rubricati con i seguenti numeri: 3), relativo alla dimostrazione del requisito della "moralità professionale"; 4), afferente la dichiarazione sul lavoro dei disabili, nella parte in cui la deducente pretende che le concorrenti avrebbero dovuto presentare la certificazione della "Agenzia per l’Impiego", attestante il rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68 ; 5), riguardante una specifica dichiarazione dei concorrenti in ordine all’osservanza della citata legge n. 68 del 1999; 6), concernente la dimostrazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 7), relativo alla dimostrazione del requisito della "moralità professionale"(che aveva già formato oggetto del terzo mezzo).

Gli stessi mezzi, tuttavia, appaiono anche infondati nel merito.

Altrettanto privi di pregio sono i restanti mezzi, non colpiti dalla declaratoria di inammissibilità.

Ritiene, comunque, il Collegio di esaminare nel merito tutti i motivi, compresi, dunque, quelli inammissibili, secondo la formula dell’obiter dictum.

Quanto al primo mezzo, incentrato sulla mancata produzione dell’"attestato SOA", si è già visto che il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), all’art. 3, comma 7 ha stabilito che: "[……]7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea".

Il citato art. 8, comma 11-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109(comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415) così recita: " 11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare".

Risulta, dunque, per tabulas, che la società aggiudicataria, stabilita in uno Stato aderente all’Unione europea (l’Austria), non era tenuta ad esibire la certificazione degli "Organismi di attestazione"(SOA) circa l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109(art. 2, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 34 del 2000).

Detto questo, va soggiunto che, come risulta dagli atti di causa, e, segnatamente, dal verbale di gara del 23.4.2002, la commissione giudicatrice ha accertato positivamente, in capo alla controinteressata, l'esistenza dei requisiti prescritti, sulla base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nel paese ove essa ha sede(iscrizione nel registro delle imprese, certificato sui risultati di gestione, attestato dell’Amministrazione delle Finanze, ecc.).

Nessun addebito può essere, quindi, mosso alla Stazione appaltante.

Anche il secondo motivo non coglie nel segno.

Si possono riproporre le medesime considerazioni testè svolte, sottolineando il fatto che nessuna disposizione prevede che l’impresa controinteressata doveva produrre la documentazione della AMT KARTNER LANDESREGIERUNG, o simile, come preteso dalla ricorrente: senza addurre, peraltro, alcuna motivazione al riguardo.

Il terzo mezzo si fonda sulla mancata produzione, da parte della controinteressata, di una documentazione attestante il requisito della "moralità professionale": requisito che le imprese italiane comprovano attraverso il certificato SOA.

Osserva il Collegio, alla luce delle considerazioni suesposte, che la controinteressata ha, ineccepibilmente, prodotto una idonea documentazione secondo le normative vigenti nel proprio paese, e, segnatamente, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, dal quale non risultano precedenti o pendenze penali a suo carico.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia il fatto che la controinteressata non ha prodotto la certificazione prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 circa il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili.

Al riguardo occorre dire che la controinteressata ha esattamente fatto la dichiarazione prevista dal bando in ordine alla osservanza della normativa in parola: eppertanto non era tenuta ad esibire la certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 1999, non richiesta dal bando stesso.

Va, del pari, ritenuto infondato il quinto mezzo, incentrato sulla mancata produzione della dichiarazione prevista dalla nota Min. Lavoro e Previdenza Sociale 2 gennaio 2001 in ordine al rispetto della ripetuta legge n. 68 del 1999, in quanto anche in questo caso nulla disponeva al riguardo il bando.

Il sesto mezzo è così rubricato:

Violazione di legge(Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, art. 24, comma 1, lett. f-D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, art. 17, comma 1, lett. e)- Carenza dei presupposti.

La controinteressata non avrebbe documentato in modo idoneo e sufficiente di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

La tesi è destituita di fondamento.

Ed invero, la controinteressata ha, legittimamente, presentato una attestazione rilasciata dall’Amministrazione delle Finanze austriaca-Ufficio Imposte di Spittal: questo documento, contrariamente a quanto opina la istante, è da considerarsi pienamente valido anche al di fuori del territorio austriaco, dato che – alla stregua delle suesposte osservazioni sul disposto dell’art. 3, comma 7 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 – esso attesta inequivocabilmente il possesso del requisito relativo all’adempimento degli "obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dove egli si è stabilito".

V’è da aggiungere – in relazione alla considerazione preliminare che è stata fatta in esordio – che il bando non prevedeva espressamente la produzione della dichiarazione pretesa dalla ricorrente.

Non merita ingresso neppure il settimo motivo,con il quale la ricorrente lamenta, nuovamente, la mancata produzione, da parte della controinteressata, di idonea documentazione in ordine al possesso del requisito della "moralità professionale", e l’assenza di una specifica attività istruttoria , sul punto, da parte del Seggio di gara.

Si possono, al riguardo, riproporre le argomentazioni sopra svolte, con la sottolineatura che nessun incombente istruttorio gravava sulla Commissione giudicatrice.

L’ottavo mezzo si sostanzia nella denuncia dei seguenti vizi:

Violazione di legge(Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, art. 30, comma 4- l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1 bis)- Violazione di legge(principi generali in materia di esclusione delle offerte anomale)- Eccesso di potere - -Istruttoria carente ed insufficiente.

Il Seggio di gara non avrebbe esperito la fase della verifica della anomalia delle offerte, atteso il forte ribasso (17%) indicato dalla controinteressata rispetto a quello della ricorrente(3,5%).

Rileva il Collegio che , versandosi in tema di trattativa privata, l’Autorità procedente non era tenuta a stabilire nel bando, e, quindi, ad applicare le disposizioni sulla valutazione della anomalia delle offerte, che concernono solo i pubblici incanti e le licitazioni private(art. 21, comma 1 bis della legge n. 109 del 1994 e art. 30 della direttiva CEE n. 93/37).

D’altra parte occorre dire che la scelta – del tutto discrezionale - della Amministrazione di non procedere alla verifica della anomalia non appare manifestamente illogica, alla luce di quanto precisato dal resistente Comune circa la riscontrata ininfluenza di ribassi, anche rilevanti, sulla esecuzione di precedenti lavori comunali, e sullo stesso lavoro per cui è causa, portato a compimento con piena soddisfazione dello stesso Comune.

Il nono ed ultimo motivo si fonda sulla asserita:

Violazione di legge(l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 5 – principi generali in materia di composizione delle commissioni di gara e di individuazione del responsabile del procedimento)- Eccesso di potere- Violazione di legge(art. 97 Cost.)-Incompetenza.

Il Presidente del seggio di gara avrebbe illegittimamente svolto anche le funzioni di Responsabile del procedimento, adottando, in particolare, la impugnata determinazione n. 624/2002 in data 3.5.2002, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore della controinteressata dei lavori per la realizzazione di una pista da fondo denominata <<Piana del Priesnig>> in Tarvisio capoluogo, per un importo di € 937183,12 +IVA.

L’assunto non ha pregio.

La giurisprudenza – dalla quale il Collegio non intende discostarsi – ha stabilito, infatti, che: "per gli Enti locali la cosiddetta approvazione degli atti di gara d’appalto costituisce l’atto finale del procedimento, che può essere adottato anche dal soggetto che ha presieduto il seggio di gara, non sussistendo al riguardo alcuna incompatibilità" (Cfr. Cons. St. , V, 21 giugno 2002, n. 3404; id., 6 maggio 2002, n. 2408; T.A.R. Puglia, 15 dicembre 1999, n. 1976).

La giurisprudenza testè richiamata ha sottolineato, in particolare, la circostanza che l’art. 21, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’art. 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415, si riferisce espressamente alla commissione giudicatrice dell’appalto concorso e della licitazione privata, e sanziona la incompatibilità tra i membri della commissione e coloro che saranno chiamati a far parte di organismi con funzione di vigilanza e controllo sulla procedura di gara unicamente in relazione alla successiva fase esecutiva dell’appalto,e, segnatamente, alla fase della approvazione del contratto: nel caso di cui alla attuale controversia non solo si versa in tema di trattativa privata, cioè in una ipotesi diversa da quella prevista dalle suindicate disposizioni, ma l’attività – censurata dalla deducente - del Responsabile del Servizio non ha riguardato la successiva fase esecutiva dell’appalto, bensì quella della aggiudicazione definitiva di quest’ultimo.

2. In conclusione, alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo

rigetta

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 2582 (duemilacinquecentottantadue).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 20.12.2002.

Vincenzo Sammarco – Presidente

Vincenzo Farina - Estensore

Depositata nella Segreteria del Tribunale in data 21 dicembre 2002.

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