TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 27 luglio 2002 n. 606 - Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - Torneria Manzanese dei Fratelli Zuodar s.n.c. (Avv. S. Placidi) c. Comune di Manzano (n.c.) - (accoglie).
1. Giustizia amministrativa - Legittimazione attiva - Titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing) - Legittimazione ad impugnare l’annullamento della concessione edilizia relativa all’immobile dato in leasing - Sussiste.
2. Comune e Provincia - Competenza - Competenza dei dirigenti - Ex art. 107 T.U. enti locali - Inapplicabilità nella Regione Friuli per ciò che concerne l’adozione di provvedimenti in materia edilizia - Ragioni.
3. Comune e Provincia - Competenza - Principio di separazione tra politica e gestione - Attuazione - Ex art. . 6, 2° comma, D. Lgs. n. 267/00 - Avviene tramite lo Statuto.
4. Comune e Provincia - Statuto - Può ricomprendere tra le funzioni di indirizzo e controllo politico anche l’adozione di atti amministrativi - Fattispecie.
5. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di provvedimenti di autotutela - Necessità - Fattispecie in materia di annullamento di concessione edilizia.
6. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di provvedimenti repressivi di abusi edilizi - Ordinanza di sospensione dei lavori - Può essere considerata equivalente alla comunicazione di avvio solo nel caso in cui il provvedimento finale sia quello preannunciato nell’ordinanza - Fattispecie.
7. Edilizia ed urbaniscica - Concessione edilizia - Annullamento d’ufficio - Congrua motivazione - Necessità - Generico riferimento ad omissioni documentali - Insufficienza.
1.- Colui che ha la disponibilità di un edificio (nella specie, si trattava di un capannone industriale) per effetto di un contratto di locazione finanziaria o leasing è legittimato, al pari del proprietario, ad impugnare l’ordinanza di annullamento d’ufficio della concessione edilizia relativa all’edificio stesso.
2.- L’art. 107 del T.U. Enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha previsto e disciplinato la competenza dei dirigenti degli enti locali in luogo di quella del Sindaco è inapplicabile ai provvedimenti repressivi di abusi edilizi adottati nella Regione Friuli Venezia Giulia (come è riconosciuto dall’art. 1, 2° comma, del medesimo T.U., secondo cui le sue disposizioni "non si applicano alle regioni a statuto speciale … se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione"), atteso che l’art. 98 della L. Reg. Friuli Venezia Giulia 19.11.1991 n. 52 e s.m.i. - espressione della potestà legislativa esclusiva della Regione sia in materia urbanistica - art. 4 n. 12 dello Statuto regionale - sia in materia di autonomie locali - art. 4 n. 1 bis del predetto Statuto - attribuisce al Sindaco la vigilanza sulle costruzioni e, di conseguenza, l’adozione dei provvedimenti repressivi delle violazioni edilizie, ivi compresa la sospensione dei lavori e le determinazioni definitive ad essa consequenziali (1).
3. Ai sensi dell’art. 6, 2° comma, D. Lgs. n. 267/00, negli Enti locali l’attuazione del principio di separazione fra i compiti di indirizzo politico e di gestione amministrativa avviene attraverso l’intermediazione dello Statuto, che consente di adeguare alle dimensioni dell’ente la ripartizione dei compiti.
4. Le attribuzioni degli organi degli Enti locali, ai sensi dell’art. 107, 2° comma, D. Lgs. n. 267/00, sono disciplinate dallo Statuto, che può anche ricomprendere l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, di norma spettanti ai dirigenti, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente (alla stregua del principio nella specie è stato rilevato che l’art. 39, lett. n), dello Statuto del Comune di Manzano conferiva esplicitamente al Sindaco l’esercizio delle "funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali", quali quelle di repressione degli abusi edilizi).
5. E’ illegittimo un provvedimento di autotutela (nella specie, di annullamento d’ufficio di una concessione edilizia) che non sia stato preceduto ad apposita comunicazione dell’avvio del procedimento a coloro nei cui confronti l’atto finale ha effetti diretti (alla stregua del principio è stato ritenuto che la comunicazione andava inviata oltre che al proprietario anche alla società ricorrente, che aveva la disponibilità dell’immobile per effetto di un contratto di locazione finanziaria, atteso che l’atto finale del procedimento di annullamento della concessione edilizia avrebbe avuto effetti diretti anche nei suoi confronti).
6. L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, nel caso di provvedimenti repressivi di abusi edilizi, risulta assolto a mezzo dell’ordine di sospensione dei lavori soltanto quando il provvedimento definitivo risulta conforme a quello preannunciato dall’atto cautelare (alla stregua del principio è stato ritenuto che l’ordinanza di sospensione preannunciava, in caso d’inosservanza, l’adozione di "provvedimenti definitivi necessari per la modifica o per la rimessa in pristino" dell’immobile de quo e cioè delle sanzioni edilizie di carattere ripristinatorio; tali misure non erano state assunte, ma era stato adottato un provvedimento di annullamento di ufficio della concessione edilizia, mai preannunciato in sede di sospensione e necessitante di autonoma comunicazione di avvio del procedimento).
7. E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di annullamento di ufficio di una concessione edilizia facendo generico riferimento a omissioni documentali, ove nel provvedimento stesso non sia stato indicato se siano state violate norme o disposizioni di strumenti urbanistici e, in caso positivo, quali esse siano, non consentendo all’interessato un’adeguata difesa dei propri interessi nemmeno in sede giudiziale.
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(1) V. in precedenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 ottobre 2001, n. 649 e 25 marzo 2002, n. 141.
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 67 del 6.7.2001 di annullamento della concessione edilizia rilasciata alla proprietaria del capannone, che la ricorrente conduce in leasing;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 17 luglio 2002 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite;
Rilevato che sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata;
Ritenuto che nulla osta, per identità di ratio, che alla sentenza nella predetta forma si possa pervenire anche quando la causa è trattata in pubblica udienza (cfr. C.D.S. V Sez. 26.1.2001 n. 268).
Considerato in fatto che la ricorrente, che ha in utilizzo un capannone mediante contratto di locazione finanziaria o leasing impugna l’ordinanza di annullamento d’ufficio della concessione in rilasciata alla Hypo Alpe Adria Bank, proprietaria del fabbricato, deducendo incompetenza del Sindaco, violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241, per non tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione degli artt. 1, 2° comma e 3 della L. n. 241/90;
Ritenuto che non possa dubitarsi della legittimazione al ricorso della ricorrente, che ha la disponibilità del fabbricato, oggetto dell’atto impugnato, utilizzandolo per la sua attività artigianale senza altro limite, che non sia quello del pagamento del canone di locazione finanziaria, nonché del suo interesse all’impugnazione, attesi i pesanti riflessi sulla redditività aziendale prodotti dall’annullamento della concessione;
che invero sembra innanzitutto al Collegio, che doverosamente deve esaminarla per prima, priva di pregio la censura di incompetenza, avanzata sotto il profilo che l’atto impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente competente e non dal Sindaco, a’sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Rilevato che, al riguardo questo Tribunale amministrativo ha avuto più volte modo di pronunciarsi (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 27.10.2001 n. 649; 25.3.2002 n. 141) rilevando innanzitutto che l’art. 98 della L.R. 19.11.1991 n. 52 e s.m.i., espressione della potestà legislativa esclusiva della Regione sia in materia urbanistica (art. 4 n. 12 dello Statuto regionale) sia in materia di autonomie locali (art. 4 n. 1 bis del predetto Statuto) attribuisce al Sindaco la vigilanza sulle costruzioni e, di conseguenza, l’adozione dei provvedimenti repressivi delle violazioni edilizie, ivi compresa la sospensione dei lavori e le determinazioni definitive ad essa consequenziali;
che, pertanto, l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 è inapplicabile nella Regione Friuli Venezia Giulia, come è riconosciuto dall’art. 1, 2° comma, del medesimo testo unico, secondo cui le sue disposizioni "non si applicano alle regioni a statuto speciale … se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione" come per l’appunto avviene nel caso di specie;
Ritenuto inoltre che, anche a voler applicare il D. Lgs. n. 267/00, rimane fermo che, a sensi dell’art. 6, 2° comma, "le attribuzioni degli organi" sono disciplinate dallo statuto che, a’sensi dell’art. 107, 2° comma, può anche ricomprendere l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, di norma spettanti ai dirigenti, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente;
che pertanto negli enti locali l’attuazione del principio di separazione fra i compiti di indirizzo politico e di gestione amministrativa avviene attraverso l’intermediazione dello statuto, che consente di adeguare alle dimensioni dell’ente la ripartizione dei compiti;
che, nella specie, l’art. 39 lett. n) di detto statuto conferisce esplicitamente al Sindaco l’esercizio delle "funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali" quali sono quelle in discussione;
che in concreto il Comune di Manzano, che ha 7000 abitanti, non ha funzionari di livello dirigenziale ed il Segretario comunale non può adottare, a’sensi dell’art. 51 lett. d) dello statuto, i provvedimenti in discussione, essendogli commessi solo "gli atti a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune", come quelli rilevanti nel caso in questione, onde la censura di incompetenza, appare infondata anche in fatto oltre che in diritto;
Rilevato che, invece, si appalesa fondata la doglianza, relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che avrebbe dovuto essere inviata anche alla ricorrente, atteso che l’atto, che ci si accingeva ad assumere, avrebbe avuto effetti diretti nei suoi confronti;
che, invero, se in generale detto obbligo risulta assolto a mezzo dell’ordine di sospensione dei lavori, nella specie intervenuto, detta regola risulta valida soltanto quando il provvedimento definitivo risulta conforme a quello preannunciato dall’atto cautelare;
che, al contrario, nel caso in esame, l’ordinanza di sospensione impugnata preannunciava, in caso d’inosservanza, l’adozione di "provvedimenti definitivi necessari per la modifica o per la sua (del capannone) rimessa in pristino" cioè delle sanzioni edilizie di carattere ripristinatorio;
Osservato che, invece, dette misure non sono state assunte, ma è stato adottato il diverso provvedimento di autotutela, oggetto di gravame, peraltro mai preannunciato in sede di sospensione e necessitante di autonoma comunicazione di avvio del procedimento;
che quindi coglie nel segno la censura della ricorrente, che lamenta come la comunicazione anzidetta non le sia stata data e che nemmeno essa sia pervenuta alla titolare della concessione poi annullata in tempo utile per consentire un adeguato contraddittorio procedimentale, essendo pervenuta soltanto due giorni prima dell’adozione e tre giorni prima della notificazione alla titolare della concessione dell’atto impugnato;
che inoltre, mentre la comunicazione prospettava l’apertura del procedimento per la decadenza della concessione, se ne è poi disposto l’annullamento;
che pertanto detta censura risulta fondata;
Ritenuto che del pari fondata risulta la censura di difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sotto il profilo che non è dato comprendere come l’omissione documentale, contestata alla titolare dell’atto autorizzatorio, sia causa determinante del provvedimento di autotutela, che non indica se siano state violate norme o disposizioni di strumenti urbanistici e, in caso positivo, quali esse siano, non consentendo alla ricorrente un’adeguata difesa dei propri interessi, già negata in sede procedimentale, nemmeno in sede giudiziale, per l’impossibilità di comprendere l’iter logico seguito dal Comune;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso, assorbita ogni altra doglianza, debba essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
che le spese di giudizio possono essere compensate.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla l’ordinanza sindacale n. 67 del 6.7.2001.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 17 luglio 2002.
Vincenzo Sammarco - Presidente
Enzo Di Sciascio – Estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale il 27 luglio 2002