TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 12 giugno 2000 n. 508 - Pres. Bagarotto, Est. Settesoldi - Piussi(Avv . Francesco Marcolini) , Ministero delle Finanze (Avv. ra Stato) e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (n.c.) - (respinge).
Giustizia tributaria - Commissioni tributarie - Incompatibilità prevista dell’art.8 lett. I) D. Lgs. 545/92 - Per attività di consulenza -
Nel caso di tenuta di scritture contabili - Sussiste.Anche la tenuta delle scritture contabili, nonché le elaborazioni della contabilità e delle dichiarazioni dei redditi debbono considerarsi attività di consulenza fiscale, incompatibile con lo status di Giudice tributario ai sensi dell'art. 8 D. Lgv. 31.12.92 n. 545, così come modificato dall'art. 31, comma 2 della 1. 27.12.97 n. 449; tali attività, infatti, non si esauriscono nella mera attività materiale di inserimento dati nell'elaboratore poiché richiedono la precedente valutazione della rilevanza fiscale dei dati da inserire.
FATTO
La ricorrente. impugna l'atto con . cui è stata dichiarata decaduta dall'incarico di giudice della Commissione tributaria provinciale di Udine con la seguente motivazione:
"esaminata la memoria. presentata dall'interessata; rilevato che la dott.ssa Piussi Laura che svolge attività di.dottore commercialista, ha documentato con la produzione delle dichiarazioni dei redditi e delle fatture emesse di svolgere le seguenti attività "procedure concorsuali, elaborazione delle dichiarazioni fiscali elaborazione di contabilità, collegi sindacali, perizie per il Tribunale", considerato che la tenuta delle scritture contabili, l’elaborazione della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi deve considerarsi attività di consulenza tributaria e che il carattere occasionale e sporadico di tale attività deve escludersi in relazione al fatto che la suddetta attività viene svolta con carattere sistematico, come risulta dalla documentazione prodotta che evidenzia che essa rappresenta una percentuale costantemente presente del reddito globale."
Il ricorso si impernia sulle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgv. 31.12.92 n. 545, così come modificato dall'art. 31, comma 2 della 1. 27.12.97 n. 449. Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa. Travisamento dei fatti.
Si assume che la modifica al regime delle incompatibilità apportata dall'art. 31, c. 2 della L. 449/97 con l'introduzione dell'ipotesi di esercizio della consulenza tributaria non potrebbe valere che dall'1.1.98 mentre l'accertamento operato nei confronti della ricorrente, soprattutto con riferimento alle scritture contabili, attiene a fatti accertati a tutto il 1997.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.Lgv 31.12.92 n. 545, così come modificato, dall'art. 31, camma 2 della L. 27.12.1997 n. 449. Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa. Travisamento dei fatti. Violazione dell’art.14 delle Preleggi.
La consulenza tributaria che determina l'incompatibilità non sarebbe quella naturalmente accessoria ad una prestazione fondamentale di diversa natura bensì quella che costituisce l'oggetto principale dell'obbligazione assunta dal professionista e consisterebbe nel fornire pareri, consigli, interpretazioni; chiarimenti in materia tributaria mediante l'analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazione dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, nonché nella scelta delle difese e dei comportamenti più opportuni in relazione. alla pretesa tributaria, anche in sede contenziosa. Dovrebbe inoltre essere svolta in via continuativa e non sporadica ed a titolo personale e non a mezzo terzi, ancorché legati da vincoli associativi.
La ricorrente si limita alla tenuta di modeste scrittura contabili e alla elaborazione di contabilità e di dichiarazioni dei redditi. Tutto viene svolto mediante macchine e sistemi meccanografici in grado di funzionare ad alta velocità secondo programmi stabiliti e senza intervento umano durante i passaggi intermedi e la suddetta attività di elaborazione dati non potrebbe essere considerata consulenza tributaria costituendo semmai il presupposto per lo svolgimento di questa.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con il primo mezzo di gravame la ricorrente sostiene che l’art. 31 comma 2 della L. n. 449/1997 sarebbe norma innovativa ed avrebbe introdotto una nuova causa di incompatibilità in relazione all'attività di consulenza tributaria; non essendo quindi norma interpretativa della precedente disciplina non si potrebbe applicare che ai fatti successivi al gennaio 1998.
Si tratta peraltro di argomentazione ultronea e non pertinente giacché, come chiarito nella relazione del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, ancorché il Consiglio di Presidenza abbia preso in esame, quale indice rivelatore di una attività di consulenza. tributaria, le informazioni fomite dal Dipartimento delle Entrate attestante che la ricorrente è risultata depositaria negli anni dal 1994 al 1997 di numero 21, 21, 21, e 20 scritture contabili, detta circostanza è poi stata contestata alla ricorrente la quale non ha prodotto alcuna documentazione attestante che la tenuta delle scritture contabili è cessata per il periodo successivo al 1° gennaio 1998 ed anzi, ha riconosciuto di essere ancora depositaria di n. 15 scritture contabili, come si evince dalla dichiarazione rilasciata nella seduta del 2.3.1999.
E' quindi evidente che, ai fini della valutazione della situazione di incompatibilità, è stata presa in esame, anche l’attività svolta dalla ricorrente successivamente dall'entrata in vigore della L. 449/97 ed è stata considerata, unitariamente agli altri elementi come indicativa di una attività di consulenza fiscale non occasionale, né sporadica, dal momento che la tenuta delle scritture contabili comporta una attività che non si può limitare, come sostenuto dalla ricorrente, alla. mera elaborazione dati, ma anche una valutazione della rilevanza fiscale dei. dati da inserire nelle singole scritture contabili e la conseguente predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.
Da quanto sopra si evince l'infondatezza anche della seconda censura con là quale la ricorrente contesta il significato attribuito dall'amministrazione all'attività di consulenza tributaria che, secondo lei, non potrebbe essere quella meramente accessoria ad una prestazione fondamentale di diversa natura ma dovrebbe consistere "nel fornire pareri, consigli, interpretazioni, chiarimenti in materia tributaria mediante l'analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, nonché nella scelta delle difese e dei comportamenti più opportuni in relazione alla pretesa tributaria anche in sede contenziosa."
Come sopra accennato il Collegio, invece, ritiene che anche la tenuta delle scritture contabili, le elaborazioni di contabilità e delle dichiarazioni dei redditi debbano considerarsi attività di consulenza fiscale, avuto riguardo alla fondamentale circostanza che non possono esaurirsi nella mera attività materiale di inserimento dati nell'elaboratore poiché richiedono la precedente valutazione della rilevanza fiscale dei dati da inserire, anche alla luce della normativa vigente, che quindi deve essere interpretata ed applicata alle fattispecie concrete in cui consistono i dati in elaborazione. E' poi evidente che tale attività non può considerarsi di carattere meramente occasionale o sporadico poiché viene esercitata con carattere di abitualità e rappresenta una percentuale costantemente presente del reddito globale.
Per tutte le considerazioni che. precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le spese possono comunque essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta. Spese compensate.
Depositata in cancelleria il 12 giugno 2000.