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T.A.R. LAZIO, SEZ. I - Ordinanza 21 ottobre 1999 n. 2964 - Pres. Schinaia, Est. Branca - Soc. INA S.p.A. (Avv.ti Cerulli Irelli, Libonati, Carpinelli e Tedeschini) c. CO.N.SO.B. (Avv.ti Stato Cannizzaro e Providenti) e Soc. Assicurazioni Generali S.p.A. (Avv.ti Scoca, Molè, Acerbi, Lener, Ferrarini e Tesauro) - (accoglie).
Una controversia concernente la legittimità di un regolamento adottato dalla CONSOB sembra rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, ben potendo intendersi l'espressione "pubblici servizi...afferenti...il mercato mobiliare" di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 80/1998 come riferita anche all'ampia funzione regolatrice spettante alla CONSOB.
Va sospesa l’efficacia del regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, atteso che, da un lato, la potestà regolamentare conferita dall'art. 103 del T.U.F. non sembra consentire una modifica del procedimento di offerta nella parte direttamente disciplinata dalla legge e che, dall’altro, non appare, ad un primo esame, infondata la dedotta violazione degli articoli da 102 a 104 del T.U.F. da parte del combinato disposto degli artt. 35, lett. e) e 37, comma 1, del Regolamento, nella parte in cui istituisce la comunicazione preventiva dell'intenzione di presentare l'offerta (cosiddetta prima comunicazione), indipendentemente dalla formulazione del documento di offerta di cui all'art. 102 comma 2, del T.U.F., in quanto, così disponendo, le norme regolamentari di cui sopra, secondo la corretta interpretazione della stessa CONSOB (con nota del 2 ottobre 1999), riconnettono le limitazioni di cui all'art. 104 ad atti privi de "le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta".
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 1999;
Visto l'art. 21 della legge 16 dicembre 1971 n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642;
Visto il ricorso proposto dalla Soc. INA S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Berardino Libonati, Michele Carpinelli, Francesco Tedeschini domiciliata presso lo studio dell'avv. Berardino Libonati in Via Condotti n. 91 Roma
contro
la CO.N.SO.B., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e dagli avv.ti Giuseppe Cannizzaro e Salvatore Providenti;
e nei confronti
della Soc. Assicurazioni Generali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Gaetano Scoca, Marcello Molè, Giuseppe Acerbi, Raffaele Lener, Guido Ferrarini e Claudio Tesauro;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
del regolamento CONSOB 14.5.99 n. 11971 nella parte in cui applica gli artt. 102 e ss D.lgs. 58/98 in maniera illegittima; dell'atto CONSOB del 2.10.99 prot. N. 990715/99; di ogni altro atto presupposte, connesso e conseguenziale;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso.
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Udito il relatore, Cons. Marzio Branca e uditi altresì, per le parti gli avv.ti V: Cerulli Irelli, B. Libonati, M. Carpinelli, F. Tedeschini, F.G. Scoca, M. Molè, G. Acerbi, R. Lener, G. Ferrarini, C. Tesauro, G. Cannizzaro, S. Providenti e l'avv. dello Stato Paolo Gentili;
- Ritenuto che l'eccezione di difetto di giurisdizione non sembra fondata ben potendo intendersi l'espressione "pubblici servizi...afferenti...il mercato mobiliare" di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 come riferita anche all'ampia funzione regolatrice spettante alla CONSOB;
- che non appare condivisibile la tesi del difetto di legittimazione degli amministratori in quanto gli stessi rappresentano a tutti gli effetti la società;
- che la nota della CONSOB del 2 ottobre 1999, fornendo una interpretazione autentica del Regolamento 14 maggio 1999 n. 11971 emanato dalla stessa CONSOB, che è anche competente a verificare l'osservanza, pur non integrando la figura tipica del provvedimento amministrativo, costituisce un pronunciamento idoneo a vincolare la condotta della società ricorrente, la quale, pertanto, anche in relazione agli inevitabili riflessi immediati sulla propria posizione nel mercato, è titolare di una posizione soggettiva qualificata per chiederne il sindacato in sede giurisdizionale;
- che, pertanto, assume rilievo la censura di illegittimità derivata mossa alla nota predetta a causa dell'allegata illegittimità del citato Regolamento;
- che non appare, ad un primo esame, infondata la dedotta violazione degli articoli da 102 a 104 del T.U.F. da parte del combinato disposto degli artt. 35, lett. e) e 37, comma 1,.del Regolamento, nella parte in cui istituisce la comunicazione preventiva dell'intenzione di presentare l'offerta (cosiddetta prima comunicazione), indipendentemente dalla formulazione del documento di offerta di cui all'art. 102 comma 2, del T.U.F., in quanto, così disponendo, le norme regolamentari di cui sopra, secondo la corretta interpretazione della stessa CONSOB, riconnettono le limitazioni di cui all'art.104 ad atti privi de "le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta";
- che la potestà regolamentare conferita dall'art. 103 non sembra consentire una modifica del procedimento di offerta nella parte direttamente disciplinata dalla legge;
- che sussiste un danno grave ed irreparabile, e che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare con riguardo sia al Regolamento in parte qua e sia, per conseguenza alla nota del 2 ottobre 1999.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione prima, ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, nei limiti indicati in motivazione, nonché della nota CONSOB 2 ottobre 1999.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 21 ottobre 1999.