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n. 4-1999 - © copyright.

T.A.R. LAZIO, SEZ. I - Sentenza 27 aprile 1999 n. 954 - Pres. Schinaia, Est. Tosti - Arezzo di Trifiletti (Avv. Liliana Farronato) c. Comune di Viterbo (Avv. Lubrano), Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (Avv.ra dello Stato) e Settembri (n.c.).

Né la legge n. 127/97, né il regolamento di cui al d.P.R. 4/12/1997 n. 465 prevedono una specifica disciplina transitoria per i casi di nomina del segretario titolare, in sedi vacanti coperte da reggenti. L'omissione ha una sua logica, poiché la funzione del reggente è caratterizzata dalla temporaneità e non implica l'instaurarsi di quel rapporto fiduciario, alla cui garanzia è diretta anche la disciplina transitoria, che governa, nella nuova legge, la nomina del titolare, destinato a svolgere le proprie funzioni per tutta la durata del mandato del sindaco.

Con l'art. 2 comma 2 della legge 25 marzo 1999, n. 75 - che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 26 gennaio 1999 n. 8 e che ha valore di norma di interpretazione autentica, volta a dirimere il contenzioso pendente sull'applicazione del regolamento 4/12/1997 n. 465 - è stato chiarito che è sufficiente l'attivazione del procedimento di nomina per escludere la conferma dei segretari in carica, i quali continuano ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. La formulazione volutamente onnicomprensiva (segretari in carica) adottata dal legislatore per individuare i destinatari della disposizione, consente di comprendervi anche i reggenti.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione 1) ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n.8603/98 proposto dal dott. Giacomo Arezzo di Trifiletti, rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Farronato ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in Roma, via Ortigara n. 10;

contro

il comune di Viterbo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Flaminia n. 79

nonché nei confronti dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in persona del presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello Stato;

del dott. Mario Settembri, non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento 22 giugno 1998 dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali che ha disposto con decorrenza 23/6/1998 la cessazione del ricorrente dall'incarico di reggenza dell'Ufficio di Segreteria del Comune di Viterbo, prendendo contestualmente atto che il vicesegretario generale aggiunto Dott. Mario Settembri avrebbe sostituito il ricorrente;

della nota n. 250 del 18/6/1998 con la quale il sindaco di Viterbo ha chiesto la cessazione dell'incarico di reggenza del ricorrente comunicando che si sarebbe avvalso del vicesegretario generale aggiunto;

nonché

per la declaratoria del diritto del ricorrente alla conferma dell'incarico di Segretario Generale presso il Comune di Viterbo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 il quale dispone che "in caso di mancato esercizio del potere di nomina del Segretario titolare ... il segretario in servizio presso la sede si intende confermato".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 24 febbraio 1998 la relazione del Consigliere Lucia Tosti;

Uditi altresì l'avv. Liliana Farronato per il ricorrente e l'avv. Enrico Lubrano su delega dell'avv. Filippo Lubrano per il Comune di Viterbo,

nessuno comparso per l'Agenzia;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, segretario comunale di classe I/B, iscritto nella IV fascia professionale dell'Agenzia Autonoma dei Segretari comunali, agisce in giudizio in qualità di segretario reggente del comune di Viterbo.

Impugna gli atti con i quali l'Agenzia stessa gli ha comunicato la cessazione dall'incarico di reggenza in conseguenza della richiesta avanzata dal Sindaco del comune di Viterbo e chiede che sia accertato il suo diritto di essere confermato nell'incarico di Segretario generale in servizio.

Deduce i motivi di:

  1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 6 del DPR 4/12/1997, n. 465.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia, difetto di motivazione lesione di legittimo affidamento.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art.7 della L. 241/1990.

4) Violazione e falsa applicazione della deliberazione n. 11/2 del 21/5/1998 dell'Agenzia Autonoma Segretari. Eccesso di potere in tutte le varie forme sintomatiche.

Si è costituito il comune di Viterbo, che con successiva memoria ha eccepito la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto d'interesse in quanto il ricorrente non avrebbe impugnato il successivo atto di nomina del segretario comunale titolare, facendo sostanziale acquiescenza al provvedimento 15 luglio 1998, n.810.

Nel merito vengono contestate le censure dedotte.

La fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza n.2117/98 del 15 luglio l998, con la quale il tribunale ha respinto l'istanza del ricorrente.

L'ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento n. 1759/98 del 28 agosto 1998.

La difesa dei ricorrente, in vista dell'udienza, ha depositato memoria, in cui si sofferma sull'interpretazione dell'art. 15 comma 2 del DPR 465/97 e ribadisce che l'individuazione da parte del Sindaco di un segretario non idoneo sarebbe equiparabile al mancato esercizio del potere di nomina, sicché il ricorrente dovrebbe considerarsi confermato in servizio e non soggetto ad atti di mantenimento o meno dell'incarico.

La causa alla pubblica udienza del 24 febbraio 1999 é stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità del ricorso va respinta, sia perché il ricorrente non era tenuto ad impugnare il successivo atto di nomina del titolare, essendo questo destinato ad essere caducato dall'eventuale accoglimento del ricorso, sia perché, secondo la prospettazione delle censure, sussiste in ogni caso l'interesse morale alla decisione, posto che la mancata conferma dell'incarico di reggente implicherebbe, a suo avviso, un immotivato giudizio di disvalore e di sfiducia nei suoi confronti.

Il ricorso stesso presenta alcuni aspetti di peculiarità che rendono necessaria una preliminare ricostruzione dei fatti.

La sede di segreteria del comune di Viterbo era vacante dal 1 settembre 1997, a seguito del collocamento a riposo del titolare.

Il ricorrente, segretario generale di classe 1/B titolare della segreteria del comune di Ariccia, su esplicita richiesta del sindaco di Viterbo, in data 23/9/1997, è stato incaricato della reggenza continuativa della Segreteria del comune a far data dal 1/10/1997 e fino al 31 dicembre 1997, per effetto del decreto del Ministro dell'Intero in pari data. il Sindaco, inoltre, con nota dell' 11dicembre 1997, ha chiesto la sua conferma dal 1 gennaio 1998 e "fino a quando non fosse attuato il nuovo ordinamento dei Segretari comunali".

Con provvedimento prefettizio del 19/2/1998 l'incarico di reggenza è stato confermato solo fino al 30/3/1998.

Con la deliberazione dell'Agenzia n. 2/1 del 4/3/1998 il Consiglio nazionale ha disposto che, nella fase transitoria, si dovessero mantenere o prorogare, ove fossero a termine, sino a diversa determinazione dell'Agenzia o sino alla conclusione della procedura di nomina, gli attuali incarichi di reggenza o supplenza, salvo diversa o esplicita manifestazione di volontà del sindaco o del presidente della Provincia".

Nel momento in cui il sindaco del comune, con atto in data 23 aprile 1998, ha comunicato all'Agenzia di aver pubblicizzato la sede vacante al fine di avviare le procedure per la nomina del Segretario generale titolare, il ricorrente rivestiva dunque la qualifica di reggente, con l'incarico, che sarebbe scaduto in data 30/3/1998, prorogato temporaneamente per effetto del provvedimento dell'Agenzia fino alla nomina del titolare.

All'esito della procedura, alla quale aveva chiesto di partecipare anche il ricorrente, il sindaco ha comunicato tempestivamente all'Agenzia la designazione del dott. Cramarossa, scelto tra i segretari che avevano presentato la domanda entro il 4 maggio (nota in data 6 maggio 1998).

L'Agenzia, tuttavia, con deliberazione in data 9 giugno 1998, ha disposto la non assegnazione del designato, giacché lo stesso non possedeva i requisiti per la nomina, facendo peraltro salva la possibilità del comune di avvalersi della facoltà di cui all'art.11 comma 10, prima parte, del regolamento.

Nelle more della prosecuzione del procedimento, che la mancata assegnazione aveva solo temporaneamente sospeso, il ricorrente, con atto in data 17 giugno 1998, ha avanzato all'Agenzia richiesta di assegnazione come "segretario generale titolare", invocando il disposto dell'art. 15, 2 comma del DPR 4 dicembre n. 465, in base al quale egli riteneva di aver maturato il diritto alla conferma ex lege.

In data 18 giugno, il sindaco del comune ha diretto all'Agenzia una nota, impugnata dal ricorrente, con la quale ha chiesto che non fosse mantenuto il suo incarico di reggenza, dichiarando di volersi avvalere nelle more del vice segretario aggiunto dott. Mario Settembri, o di altro segretario indicato dall'agenzia, ai sensi dell'art. 17, 69 comma della legge n. 127/1997 e dell'art. 15, 3 comma del DPR n. 465/97.

Il presidente dell'Agenzia, di conseguenza, con il provvedimento in data 22 giugno l998, ora impugnato, ha disposto la cessazione della reggenza del ricorrente, partendo dal 23 giugno.

Ad avviso dell'interessato, tali provvedimenti sarebbero illegittimi, poiché la fattispecie sarebbe disciplinata dall'art. 15, comma due del regolamento, in base al quale, in caso di mancato esercizio del potere di nomina del segretario titolare.. "il segretario in servizio presso la sede si intende confermato".

Nella specie, poiché il sindaco non avrebbe validamente esercitato i suoi poteri fiduciari nei termini, il ricorrente sarebbe stato automaticamente confermato in servizio e, per l'effetto, non avrebbe potuto essere destinatario di atti che manifestassero, a suo avviso tardivamente, la volontà di non proseguire l'incarico di reggente.

La designazione tempestiva di un segretario titolare, giudicato successivamente non idoneo dall'Agenzia, sarebbe equiparabile, ad avviso del ricorrente, al mancato esercizio del potere di nomina, ipotesi alla quale la norma invocata collegherebbe l'automatica conferma del segretario, sia se titolare, sia se soltanto incaricato della reggenza.

La circostanza, come è stato confermato nel corso della discussione orale, renderebbe superflua l'impugnazione della successiva nomina del titolare, destinata ad essere travolta dall'eventuale accoglimento del ricorso.

La tesi non può essere condivisa.

Va osservato, in primo luogo, che né la legge n. 127/97, né il regolamento di cui al DPR 465/97 prevedono una specifica disciplina transitoria nei casi di nomina del segretario titolare, in sedi vacanti coperte da reggenti.

L'omissione ha una sua logica, poiché la funzione del reggente è caratterizzata dalla temporaneità e non implica l'instaurarsi di quel rapporto fiduciario, alla cui garanzia è diretta anche la disciplina transitoria, che governa, nella nuova legge, la nomina del titolare, destinato a svolgere le proprie funzioni per tutta la durata del mandato del sindaco.

L'art. 15, 3° comma, del regolamento, dopo aver disciplinato le regole da seguire in caso di vacanza del posto, si è limitato, infatti, a prescrivere che la procedura di nomina del segretario titolare debba essere avviata (dal sindaco) entro sessanta giorni dalla data della vacanza e conclusa entro centoventi giorni dalla stessa data, mentre è l'Agenzia che provvede ad inviare e designare il reggente, al sensi dell'art. 19, comma 2 e solo se il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente nel comune non preveda la figura del vicesegretario ( art. 17, comma 69 della legge 127/97).

In sede di prima attuazione, tali termini decorrono ovviamente dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il sindaco non poteva tuttavia esimersi dal pubblicare la vacanza del posto, poiché nella specie non si trattava di esercitare la facoltà di sostituire un segretario titolare con un altro di fiducia, ma di adempiere l'obbligo di attivare la necessaria procedura per la copertura del posto vacante, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto fiduciario con il reggente.

L'Agenzia, peraltro, con la deliberazione n. 2/1 del 4/3/1998, la cui legittimità non è in contestazione tra le parti, in sede di determinazione degli indirizzi concernenti i primi adempimenti per le nomine dei segretari, ha provveduto ad evitare eventuali vuoti di funzione, disponendo che tutti gli incarichi di supplenza e di reggenza fossero mantenuti o prorogati, ove fossero a termine, fino alla conclusione della procedura di nomina e facendo, in ogni caso, salva la potestà del sindaco di manifestare, a prescindere dal parallelo procedimento, la diversa od esplicita volontà di non volersi più avvalere del reggente o del supplente.

L'incarico del ricorrente, traendo fonte di legittimazione da tale provvedimento, era destinato pertanto a cessare, o per effetto della nomina del titolare all'esito del procedimento che i1 sindaco era tenuto ad attivare, o ancor prima, per effetto della manifestazione di espressa volontà contraria del Sindaco, com'è avvenuto nella specie.

Tali essendo i termini della questione, non è pertinente il riferimento alla norma dell'art. 15, 2 comma del DPR 465/1997.

La disposizione, infatti, diretta a disciplinare l'esercizio del potere di nomina del segretario titolare da parte del sindaco, non prima dei sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del suo insediamento, prevede che, in caso di mancato esercizio del potere di nomina, il segretario in servizio presso la sede s'intende confermato. La circostanza che la norma introduca l'ipotesi di conferma ex lege a favore del segretario "in servizio", senza ribadire che deve trattarsi del segretario "titolare", non è elemento testuale sufficiente a giustificare l'applicabilità della norma al reggente, tesi alla quale sono di ostacolo argomenti di ordine logico e sistematico.

In primo luogo il riferimento alla conferma del segretario in servizio è contenuto nel secondo comma dell'art. 15, che regola la nomina del segretario titolare, mentre l'ipotesi della vacanza e della reggenza è disciplinata nel comma successivo.

In secondo luogo, il sindaco, può non esercitare il potere di nomina, se già esiste un titolare e se questi riscuote la sua fiducia, ma è obbligato ad avviare la procedura, se la sede è vacante, come è chiaramente prescritto nella disposizione contenuta nel terzo comma dello stesso articolo.

Non è ipotizzabile, pertanto, una conferma del reggente per mancato esercizio del potere di nomina.

A maggior ragione, l'equiparazione di una nomina inefficace od illegittima al mancato esercizio del potere si rivela un inutile artificio. Ne deriverebbe, infatti, solo l'obbligo per il sindaco di rinnovare il procedimento, e la prosecuzione della reggenza fino alla nuova nomina, ma non la trasformazione dell'incarico di reggenza in posizione di titolarità, come ipotizzato dal ricorrente nella sua domanda e come prospettato dallo stesso nel contesto del ricorso ("fino alle prossime elezioni comunali").

In conclusione, nella fase di prima attuazione della legge, anche in forza della deliberazione dell'Agenzia, possono coesistere due procedimenti paralleli ed autonomi, l'uno, obbligato, volto alla nomina del titolare, l'altro eventuale e discrezionale, che trova legittimazione nella delibera dell'Agenzia, destinato alla sostituzione del reggente, quale correttivo alla generalizzata proroga d'autorità del relativo incarico, che può essere autonomamente avviato dal sindaco finché il segretario titolare non sia stato effettivamente nominato.

Nella specie, tale provvedimento è stato correttamente adottato quando il relativo procedimento, tempestivamente attivato, non era ancora concluso, ma solo sospeso, mentre la nomina del titolare è intervenuta dopo la sostituzione del reggente.

Per completezza, si osserva che, anche a voler accedere alla opposta tesi del ricorrente, nella specie, la tempestiva attivazione del procedimento di nomina è elemento sufficiente a escludere la fondatezza della sua pretesa ad una conferma ex lege dell'incarico, come è stato d'altro canto confermato prima della pubblicazione della decisione dall'art. 2 comma 2 della legge 25 marzo 1999, n. 75 di conversione con modificazioni del decreto legge 26 gennaio 1999 n. 8. Con norma di interpretazione autentica, volta a dirimere il contenzioso pendente sull'applicazione del regolamento 4/12/1997 n. 465, è stato, infatti, chiarito che, è sufficiente l'attivazione del procedimento di nomina per escludere la conferma dei segretari in carica, i quali continuano ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.

La formulazione volutamente onnicomprensiva (segretari in carica) adottata dal legislatore per individuare i destinatari della disposizione, consente di comprendervi anche i reggenti, mentre l'espresso riferimento al momento dell'attivazione del procedimento come punto di rottura con il precedente sistema, rende irrilevante, in fase transitoria, soffermarsi sull'esito del procedimento stesso, che se affetto da vizi, dovrà essere rinnovato, con contestuale prosecuzione dell'esercizio delle funzioni da parte del segretario in carica, fino alla nomina del nuovo segretario.

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

In merito agli altri motivi, è sufficiente rammentare che l'attivazione della procedura di nomina del segretario titolare è un atto dovuto, e rappresenta "l'attuazione del nuovo ordinamento dei Segretari Comunali", mentre la richiesta del sindaco di non mantenere nell'incarico il reggente, nelle more del perfezionamento della procedura, è esercizio di una potestà attribuita dall'Agenzia al sindaci, in via transitoria, per bilanciare gli effetti della proroga d'ufficio di tutti gli incarichi di reggenza.

Non era inoltre necessaria la comunicazione ex lege 241/90, poiché l'atto non ha natura di revoca, né di mancata conferma e si limita ad anticipare gli effetti di un procedimento la cui attivazione è stata ritualmente comunicata al ricorrente ( cfr. atto del sindaco n. 139 del 23/4/1998).

Non vi è più alcun interesse, infine, a sindacare la legittimità della nomina del vicesegretario reggente, posto che nelle more è stato nominato il segretario titolare.

Ciò posto il ricorso va rigettato.

Sussistono peraltro motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio I^ sezione respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 24 febbraio 1999, con l'intervento dei sigg.

Mario Egidio Schinaia - presidente;

Marzio Branca - consigliere;

Lucia Tosti - consigliere estensore. 

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