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n. 12-2000 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. I – Sentenza 18 ottobre 2000 - Pres. M. E. Schinaia, Est. M. Branca.

Concorso – Preselezione informatica – Funzione – Individuazione – Rinnovazione – Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva alle prove scritte, sia poi risultato vincitore – Impossibilità – Fattispecie.

La preselezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria (1).

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(1)  Alla stregua del principio nella specie è stata dichiarata la improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di non ammissione alle prove di esame del concorso a posti di notaio, atteso che il ricorrente - il quale non aveva superato i quiz preselettivi per avere sbagliato n. 1 risposta ad un quiz - dopo avere ottenuto l’ammissione con riserva al concorso con ordinanza cautelare, aveva superato le prove scritte, le prove orali e si era classificato nella graduatoria finale del concorso a posti di notaio.

V. sul punto la nota di Giuseppe Cassano, Concorso notarile: una sentenza senza parte soccombente, riportata dopo il testo della sentenza.

 

 

... Omissis ...

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione alle prove di esame del concorso a 230 posti di notaio indetto con D.D. 11 maggio 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 18 ottobre 2000 la relazione del consigliere Marzio Branca e uditi l’avv. Sanino e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Il ricorrente, sottopostosi alla prova di preselezione informatica per l’ammissione agli esami scritti e orali del concorso per 230 posti di notaio bandito con d.m. 11 maggio 1998, avendo errato la risposta ad uno dei 35 quesiti, si è classificato al 1811° e non è stato ammesso al concorso. Sono stati ammessi, infatti, solo gli aspiranti che non hanno commesso alcun errore.

Ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione deducendone l’illegittimità per violazione della legge 26 luglio 1995 n. 328 ed eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, violazione e falsa applicazione della legge n. 2411 del 1990.

Si fa rilevare che la struttura della prova, articolata su 35 quesiti di diversa difficoltà, non è idonea ad accertare un qualche livello di preparazione, posto che l’errore ad una qualunque domanda ha determinato l’esclusione indipendentemente dal grado di difficoltà.

Inoltre, la prova di preselezione, essendosi svolta in diverse sessioni nell’arco di un mese, è risultata più facile per i candidati che hanno avuto più tempo a disposizione per memorizzare le risposte esatte. Ciò sarebbe provato dal progressivo incremento dei candidati ammessi nelle ultime sessioni rispetto alle prime.

A sostegno della fondatezza delle censure si è citato il bando emanato in epoca successiva per posti di uditore giudiziario, nel quale sono state introdotte modificazioni significative per ridurre i difetti denunciati con il ricorso (aumento del numero delle domande, riduzione del tempo di risposta, migliore trasparenza della prova, suddivisione dei quesiti per materia e per grado di difficoltà).

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza 3 marzo 1999 n. 751, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ammesso con riserva il ricorrente alle prove di esame.

Nelle more del giudizio la procedura concorsuale ha avuto luogo e il ricorrente ha superato le prove scritte, le prove orali, ed è classificato nella graduatoria, secondo quanto attesta la stessa Amministrazione resistente, in posizione utile per conseguire la nomina.

Il ricorrente ha rappresentato tale nuova situazione al Collegio con memoria depositata il 7 ottobre 2000, con la quale ha fatto rilevare che la prova preselettiva, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, appariva non più attuale risultando superata dal brillante esito delle prove di concorso. Per tale motivo il ricorrente ha chiesto che il ricorso venga definito con decisione di improcedibilità, essendo venuto meno l’interesse alla decisione di merito.

L’istanza merita accoglimento.

E’ da condividere, infatti, l’argomento con il quale si sostiene che la selezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria.

La detta proposizione si colloca, del resto, nella linea dell’art. 1, comma 3, della legge n. 328 del 1995, ai sensi del quale "dalla prova di preselezione informatica sono esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza".

La tesi non viene scalfita neppure dalla considerazione che gli esami sono stati sostenuti in esecuzione di ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Ed infatti il giudizio favorevole riportato nelle prove di esame costituisce un fatto nuovo, un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente, capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega e che l’eventuale annullamento della selezione, in sede di giudizio di merito, non potrebbe comunque travolgere.

Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese.

 

 

GIUSEPPE CASSANO
(Ricercatore a contratto di Diritto civile nell’Università Luiss di Roma)

 

Concorso notarile: una sentenza senza parte soccombente (*)

 

La sentenza che qui si annota rappresenta, insieme ad altre due rese in analoghi giudizi riuniti, il primo pronunciamento nel merito sulla c.d. "preselezione informatica", la prova introdotta quale primo sbarramento per i concorrenti negli ultimi due concorsi notarili e dell’ultimo concorso per uditore giudiziario.

La pronuncia, sicuramente degna di nota, aiuta a far luce su di un tema spinoso e delicato, soprattutto perché fino ad oggi i Tar ed il Consiglio di Stato si erano esclusivamente pronunciati nella fase cautelare, a seguito dei ricorsi presentati dai candidati esclusi dalle prove scritte per aver commesso uno o più errori nella prova preselettiva.

I giudici amministrativi in questa sede sono invece stati chiamati a giudicare la posizione di tre candidati al concorso notarile indetto con D.D. 11.5.1998, ricorrenti avverso l’esito della preselezione e che, ammessi con riserva alle prove scritte, le hanno superate, come pure le successive prove orali.

La fase cautelare

All’ammissione di un certo numero di ricorrenti alle prove scritte del concorso notarile suddetto si è giunti dopo due pronunce dei giudici amministrativi, una per ogni grado di giudizio; detta ammissione, in un primo tempo, era stata infatti negata dal Tar Lazio (24 febbraio 1999, n. 684), ma, successivamente, è stata disposta dal Consiglio di Stato (2 marzo 1999, n. 421) su appello dei ricorrenti.

Analogo iter si è verificato in occasione della prova di preselezione per l’ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario (bandito con D.M. 9.12.1998); anche in quella occasione, il Tar Lazio (26 agosto 1999, n. 2658) aveva respinto l’istanza cautelare, mentre ancora una volta il Consiglio di Stato (28 settembre 1999, n. 1769) ha poi disposto l’ammissione con riserva.

Sulla scia di questa seconda pronuncia, il Tar Calabria (13 ottobre 1999, n. 918) aveva rilevato che la commissione di due errori nella prova di preselezione "si pone in evidente contrasto con la finalità della legge consistente nella scelta dei migliori all’esito di una procedura coerentemente organizzata"; è intervenuta quindi l’ordinanza del Consiglio di Stato (7 dicembre 1999, n. 2275) che ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione di un candidato al concorso per uditore giudiziario che aveva commesso un solo errore nella prova di preselezione.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (20 dicembre 1999, n. 2), malgrado alcune perplessità contenute nell’ordinanza di remissione, ha confermato la precedente giurisprudenza della Sezione, favorevole all’ammissione con riserva del candidato.

La pronuncia nel merito

I tre candidati, nel caso de quo, ammessi allo scritto con riserva, hanno poi superato sia le prove scritte che le quelle orali (Classificandosi, peraltro, in posizione migliore di molti candidati che avevano invece superato senza errori la prova di preselezione).

L’iter logico argomentativo seguito dai giudici romani appare ineccepibile: infatti, a seguito dell’esame della normativa primaria e del bando di concorso, unitamente al richiamo a principi di ordine generale applicabili in tema di esami e di concorsi pubblici (quale il principio di assorbenza), il Tar Lazio ha definito il ricorso con decisione di improcedibilità, senza peraltro pronunciarsi sulle modalità concrete di attuazione della prova.

La normativa primaria (legge n. 89/1913) e il bando di concorso

La legge n. 89 del 16.2.1913 (legge notarile), come modificata dalla l. n. 328 del 26.7.1995, all’art. 5-bis, dispone espressamente che "dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza".

Il bando del concorso (D.D. 11.5.1998), dal canto suo, essendo suddiviso in paragrafi ed articoli, esplicita chiaramente come la prova di preselezione (paragrafo secondo, artt. 5-6-7-8-9) integri un quid ben distinto dalle vere e proprie prove di concorso (paragrafo terzo, artt. 10-11-12-13).

Dalle disposizioni che precedono emerge inconfutabilmente la natura e la funzione della prova preselettiva, che non costituisce una prima fase concorsuale di rango uguale alle altre prove (tanto è vero che non ha alcuna influenza sul punteggio finale), ma è unicamente finalizzata ad accertare la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali minimi per affrontare le fasi successive: lo scopo deflativo della preselezione è senz’altro condivisibile, ma non sembra proprio che il legislatore abbia voluto attribuirle un significato paritetico alle vere e proprie prove concorsuali scritte ed orali, altrimenti non avrebbe senso aver esonerato dalla stessa gli idonei nei precedenti concorsi (con o senza prova preselettiva), nel presupposto che costoro abbiano già dimostrato di possedere i requisiti culturali minimi di preparazione.

In caso contrario si giungerebbe all’assurdo di ammettere che alcuni candidati, idonei in un precedente concorso, possono risultare vincitori in un concorso successivo senza aver superato una delle prove concorsuali.

Per un’opportuna verifica è utile il raffronto con la normativa riguardante i concorsi per uditore giudiziario, R.D. 30.1.1941, n. 12, art. 123-bis, che:

- anzitutto, espressamente chiarisce la natura della prova di preselezione ("1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali…");

- conferma poi l’eventualità, ampliandone addirittura le ipotesi, che taluni candidati possano accedere alle prove concorsuali senza averla affrontata ("Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta…: a) i magistrati militari, amministrativi e contabili; b) i procuratori e gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali…");

- specifica infine che l’eventuale giudizio di inidoneità scaturente dalla prova di preselezione è cosa ben diversa dall’inidoneità determinata dall’insuccesso in una prova concorsuale ("Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all’art. 126, primo comma").

Da quanto esposto si può facilmente evincere che:

- la preselezione ha il solo fine di accertare la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali necessari per affrontare le prove concorsuali (tant’è che non concorre in alcun modo a determinare il punteggio di concorso);

- si ha una presunzione iuris et de iure della sussistenza di detti requisiti in determinati soggetti che si trovano in determinate condizioni;

- il mancato superamento della prova preselettiva non concorre, tra l’altro, a far raggiungere ai candidati del concorso per uditore giudiziario il limite delle "tre consegne" (e quindi non viene equiparata ad un concorso fallito).

Lo scopo circoscritto della prova preselettiva rispetto alla fase concorsuale vera e propria appare in modo netto e chiaro e, partendo da tale principio desumibile dall’intera normativa sulla vicenda concorsuale, i giudici del Tar Lazio hanno ritenuto che la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali minimi (e quindi la legittimazione a partecipare al concorso) possa essere ricavata anche a posteriori ed aliunde.

Superamento delle prove concorsuali e conseguenze

Una volta appurate la natura e le finalità della preselezione informatica, i giudici amministrativi, ai fini della decisione dei ricorsi in esame, hanno ritenuto decisivo il felice esito delle prove concorsuali al fine di definire il ricorso medesimo con dichiarazione di improcedibilità.

Infatti, totalmente assorbente ogni altra questione attinenti ai denunciati vizi della prova preselettiva è stato ritenuto il superamento delle prove concorsuali, ritenuto "prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria" per affrontarle.

In tal modo, si afferma, i candidati si sono venuti a trovare nella stessa situazione degli idonei dei concorsi precedenti, a nulla rilevando che gli esami siano stati sostenuti a seguito dell’ottenimento di un provvedimento cautelare: ciò, infatti, costituisce "un fatto nuovo, un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente, capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega (cioè un "esonero a posteriori" dalla prova di preselezione) e che l’eventuale annullamento della selezione, in sede di giudizio di merito, non potrebbe comunque travolgere".

Tant’è che espressamente i giudici hanno disposto che "la selezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria": in sostanza, quand’anche il procedimento di preselezione informatica fosse stato non immune da vizi, quest’ultimo non sarebbe stato comunque da rinnovare (sia pure in una forma riveduta e corretta) perché ormai inutile al fine di accertare la preparazione minima dei candidati (accertata inconfutabilmente dal superamento delle prove concorsuali).

Il principio di assorbenza

Il principio di assorbenza è stato più volte riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie simili.

Infatti, in materia di esami (segnatamente di esami di maturità) è ormai invalsa la tendenza di ritenere inglobata nel buon esito della prova di esame vera e propria e quindi superata, la valutazione riportata dal candidato in sede di ammissione, ribadendo più volte che "il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe e sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami suddetti" (Cons. Stato, 20 dicembre 1999, n. 2098).

Quanto poi alla eventuale necessità di ripetizione di prove o di giudizi di natura propedeutica rispetto ad altri, necessariamente successivi e più approfonditi, è stato altresì specificato che "il superamento delle prove degli esami di maturità da parte di un candidato, ammessovi con riserva cautelare del Tar, comporta superamento di ogni controversia spettata nei confronti del giudizio di non ammissione agli esami, pronunciato dal Consiglio di classe, per il suo contenuto propedeutico non ripetibile in contrasto con il conseguito giudizio di maturità" (Cons. Stato, 21 gennaio 1993, n. 84).

In favore dell’applicabilità di tali principi al caso di specie, oltre ad argomentazioni di ordine generale, depongono anche due ulteriori considerazioni.

La prima è che, mentre il giudizio reso dal Consiglio di classe circa l’ammissione del candidato all’esame di maturità è basato sul rendimento del medesimo in tutte le materie dell’ultimo anno scolastico e non solamente su quelle che formeranno oggetto delle prove di esame (per cui ben può accadere che uno studente non venga ammesso all’esame di maturità per insufficienza in greco e matematica, pur essendo le materie di esame italiano e latino), la prova di preselezione (ai sensi dell’art. 5-ter, 2° comma, della legge notarile, nonché dell’art. 5, comma 2, del bando di concorso) verte invece solo ed esclusivamente sulle materie oggetto del concorso.

Se quindi il buon esito dell’esame di maturità (che, potenzialmente, potrà vertere anche su materie diverse da quelle che hanno determinato il giudizio di non ammissione del Consiglio di classe) è da considerarsi assorbente del precedente giudizio negativo, a maggior ragione il superamento delle prove concorsuali non potrà non assorbire il sommario giudizio di inidoneità scaturito dalla prova di preselezione, essendo identica la materia oggetto delle due prove.

La seconda è che il giudizio di inidoneità dei tre candidati scaturito dalla preselezione non è basato su una valutazione assoluta della preparazione, come accade nelle prove scritte ed orali nelle quali è previsto un punteggio minimo che costituisce la soglia di idoneità, bensì su una valutazione relativa che tiene conto anche dei risultati degli altri candidati: infatti avendo sbagliato una sola risposta sulle 35 domande loro assegnate, i tre ricorrenti avevano comunque fornito una prestazione di alto profilo (il 97,1% di risposte esatte) che, paragonata a quella ottenuta da altri candidati non rappresenta il top ma, valutata in assoluto, si pone ben al di sopra di un’ideale soglia di sufficienza.

Dovendo la prova di preselezione, come sopra dimostrato, accertare i requisiti culturali dei candidati, requisiti peraltro accertabili anche da altre circostanze oggettive, una valutazione in assoluto della prestazione fornita dai ricorrenti non può certo giungere alla conclusione che in costoro mancassero detti requisiti, cosa per di più smentita dal superamento delle prove di concorso.

Conclusioni

Delineata come sopra la natura e la funzione della prova di preselezione, appare esatta l’interpretazione dei giudici del Tar Lazio che hanno definito il ricorso con dichiarazione di improcedibilità.

Il superamento delle prove concorsuali è stato ritenuto prova inconfutabile del fatto che i ricorrenti avevano i requisiti per partecipare al concorso ed è quindi venuto meno l’interesse di accertare, con la decisione sul merito, una circostanza ormai definitivamente appurata.

La vita non è tutta un quiz.

 

(*) Il presente contributo con gli opportuni adattamenti e le note bibliografiche è in corso di pubblicazione per la Rivista Vita notarile.

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