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n. 11-2000 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ I - Sentenza 11 novembre 2000 n. 9245 (dispositivo) - Pres. Schinaia, Est. Branca.

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(Sezione Prima)

composta dai Signori:

- Mario Egidio SCHINAIA - Presidente;

- Marzio BRANCA - Consigliere;

- Alberto NOVARESE - Consigliere;

Sui ricorsi:

- n. 10479/2000 proposto dall’UNIONE PETROLIFERA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Pasquale De Vita, rappresentata e difesa, dagli avv.ti proff.ri Maurizio Maresca, Antonino Cataudella e Salvatore Alberto Romano e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma C.so Vittorio Emanuele II, n. 284;

- n. 10506/2000 proposto da Soc. API – ANONIMA PETROLI ITALIANA – SpA – in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Aldo Braghetti Peretti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Carabba, Luca Albanese, Stefano Crisci e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180;

- n. 10555/2000 proposto dalla Soc. TOTALFINA ITALIA Spa – già FINA ITALIANA Spa, in persona del Direttore Generale Marketing e Raffinazione e Amministratore Delegato e di un Direttore, entrambi domiciliati per la carica presso la società mandante in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.5.2000, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Cavasola e dall’Avv. Aurelio Pappalardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via A. Depretis 86;

- nn. 10571 e 14311/2000 proposto dalla Soc. KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa in persona dell’avv. Leonardo Donelli, rappresentato e difeso dall’avv. G. Massimiliano Danusso e dal Prof. Alessandro Pace ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Pace-Associazione Professionale, in Roma, Piazza delle Muse n. 8;

- nn. 10574 e 14314/2000 proposto dalla SHELL Spa, in persona del dott. Guido Marzulli, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia D’Alberti, dal prof. avv. Alessandro Pace e dall’avv. Lorenzo Federico Pace ed elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Pace, piazza delle Muse n. 8;

- n. 10578/2000 proposto dalla Soc. ERG PETROLI Spa, in persona del legale rappresentante Rag. Domenico D’Arpizio, assistita e rappresentata dagli Avv.ti Prof. Lorenzo Acquarone, Prof. Franco Gallo, Alberto Marconi, Luigi Lambo e Giovanni Candido di Gioia e presso quest’ultimo domiciliata in Roma Piazzale Mazzini n. 27;

- n. 10602/2000 proposto dalla AGIPPETROLI Spa, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Gilberto Callera, assistita e rappresentata dagli avv.ti Prof. Lorenzo Acquarone, Mario Siragusa, Eduardo De Simone, Alberto Marconi e Laura De Sanctis, domiciliata in Roma presso quest’ultima in Piazza di Spagna n. 15;

- n. 10612/2000 proposto dalla soc. TAMOIL PETROLI Spa, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Giuliano G. Billi, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza 50/a, presso lo studio degli Avv.ti prof. Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, che la rappresentano e difendono;

- n. 10661/2000 proposto dalla ESSO ITALIANA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Gian Paolo Zanchini, Cristoforo Osti e presso il primo di loro elettivamente domiciliata, in Roma, Via Dora, 1

c o n t r o

l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12

e nei confronti di:

- del CODACONS, Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Vittorio Triggiani, Guglielmo Saporito, Alessandro Amato, Marco Orlando, Mario Marconi, Stefano Viti, Vincenzo Masullo e Nicola Sanitate;

- del FIGISC-Confcommercio – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- della Soc. ANONIMA PETROLI ITALIANA Spa, in persona del legale rappresentante Dott. Aldo Brachetti Peretti., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Carabba, Luca Albanese, Stefano Crisci e Mario Sanino

con l’intervento ad aiuvandum

della FEGICA CISL e Associazione Nazionale Imprese e Servizi Autostradali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich, Giuliano Fonderico e Simone Cadeddu;

nonchè con l’intervento ad opponendum

dellAssociazione Utenti e Consumatori ADUSBEF, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Cerniglia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

della deliberazione dell’AGMC 8 giugno 2000 recante l’accertamento di infrazione dell’art. 2 della legge n. 287/90 e conseguenti sanzioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato, del Codacons e dell’Anonima Petroli Italiana Spa, della FEGICA CISL, dell’Associazione Utenti e Consumatori ADUSBEF;

Udito il relatore Cons. Marzio Branca ed uditi, altresì per le parti, gli avv.ti Salvatore Alberto Romano, Antonino Cataudella, Maurizio Maresca, Mario Sanino, Stefano Crisci, Luca Albanese, Ferdinando Carabba, Pietro Cavasola, Aurelio Pappalardo, Alessandro Pace, Massimiliano Danusso, Silvia D’Alberti, Lorenzo Federico Pace, Lorenzo Acquarone, Giovanni Di Gioia, Luigi Lambo, Mario Siragusa, Laura De Sanctis, Eduardo De Simone, Riccardo Villata, Vincenzo Cerulli Irelli, Cristoforo Osti, Gian Paolo Zanchini, Marcello Clarich, Massimo Cerniglia, Carlo Rienzi e gli avvocati dello Stato Ivo Braguglia e Francesco Sclafani.

Visto l’art. 23 bis, comma 6, della L. 6.12.1971, n. 1034, come modificata dall’art.4 della L. 21 luglio 2000 n. 205;

ha pronunciato la seguente sentenza:

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione Prima

- riunisce i ricorsi indicati in epigrafe;

- accoglie il ricorso proposto da API S.p.A;

- rigetta i restanti ricorsi;

- compensa le spese per tutti i ricorsi;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 10 novembre 2000 con l’intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente;

Marzio BRANCA Consigliere, est.;

Alberto NOVARESE Consigliere;

Copertina