TAR LAZIO, SEZ. I - Ordinanza 8 novembre 2000 n. 9382 - Pres. Schinaia, Est. Gaviano - Carbonaro (Avv. Naccarato) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv.ra Stato) ed altro (n.c.).
Concorso pubblico – Preselezione informatica notarile – Durata della prova preselettiva – Riduzione nel bando di concorso rispetto a previsioni normative - Illegittimità - Ammissione con riserva alle prove scritte - Va concessa.
Va accolta la domanda incidentale di sospensione, ai fini dell’ammissione del ricorrente con riserva alle prove scritte, avanzata con un ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione a partecipare alle prove scritte del concorso a duecento posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 10.12.1999.
Il bando con il quale è stato indetto il concorso in questione si presenta prima facie illegittimo nella parte in cui ha determinato la durata della prova preselettiva in 45 minuti, nel mentre l'art. 4 comma 5° del D.M. 24/2/97 n. 74 la qualifica nella misura di 70 minuti (e ciò con riferimento alla soluzione di n. 35 quesiti, poi elevati a 45 con d.m. 456 del 10/11/1999 che nulla ha disposto, però, circa il tempo a disposizione dei concorrenti).
Il bando, per questa via, ha alterato il rapporto tra numero di quesiti da risolvere e correlativo tempo a disposizione prescritto a livello regolamentare, tra l'altro praticamente conculcando la possibilità di autocorrezione garantita dall'art. 4, comma 7°, D.M. cit.
Anche se si volesse ritenere, in ipotesi, che l'art. 4 comma 5° del regolamento non precludeva la previsione, in sede di bando, di una durata inferiore della prova preselettiva, in ogni caso quella stabilita in concreto dal bando impugnato si presenta, prima facie, affetta da vizi di irrazionalità e di sviamento, in quanto, con la sua brevità, esaspera la natura mnemonica della prova, deviandola dalla finalità, ad essa immanente, di verifica preliminare della preparazione giuridica dei candidati nelle materie di concorso (1).
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(1) L’ordinanza del TAR Lazio in rassegna, con una motivazione ampia ed articolata (che forse poteva essere anche inserita in una sentenza abbreviata), finisce per confermare il primigenio orientamento, che ritiene illegittimo il giudizio di non ammissione alla prove scritta dell’ultimo concorso a duecento posti di notaio a seguito di una prova preselettiva durata appena 45 minuti.
Su tale primigenio orientamento v. TAR LAZIO, SEZ. I, ord. 12 luglio 2000 n. 5897, pubblicata in questa rivista con nota di G. SAPORITO, Sull’efficacia erga omnes di una sospensiva concessa per eccessiva brevità di una prova preselettiva.
Senonchè l'ordinanza del TAR Lazio n. 5897/2000 è stata annullata in sede di appello dal CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, ord. 20 settembre 2000 n. 4647 (anch'essa pubblicata in questa rivista), con la seguente motivazione:
Tuttavia, anche dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato, non erano mancate pronunce di altri TAR che, tenendo conto della pronuncia cautelare di Palazzo Spada, avevano seguito l'orientamento del TAR Lazio: v. in tale senso TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. II - ord. 29 settembre 2000 n. 935, pubblicata in questa rivista.
Con l'ordinanza in rassegna il TAR Lazio, conferma il proprio originario orientamento, adducendo nuove e più approfondite argomentazioni che finiscono per evidenziare i motivi di illegittimità da cui è affetto il bando del concorso de quo.
MOTIVI E DECISIONE: per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del giudizio di non ammissione del ricorrente a partecipare alle prove scritte del concorso a duecento posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 10.12.1999, risultante dalla graduatoria affissa nei locali di tale Ministero, come da avviso pubblicato sulla G.U. 4° s.s., n. 48, del 20.6.2000.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stati;
Udito il relatore, Cons. Nicola Gaviano ed uditi, per la parti l'avv. Giuseppe Naccarato e l'Avv. dello Stato Basilica;
Considerato che la Sezione, in fattispecie identiche a quella che forma oggetto della presente domanda cautelare, ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in narrativa, sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) il bando con il quale è stato indetto il concorso di cui si tratta si presenta prima facie illegittimo nella parte in cui ha determinato la durata della prova preselettiva in 45 minuti, nel mentre l'art. 4 comma 5° del D.M. 24/2/97 n. 74 la qualifica nella misura di 70 minuti (e ciò con riferimento alla soluzione di n. 35 quesiti, poi elevati a 45 con d.m. 456 del 10/11/1999 che nulla ha disposto, però, circa il tempo a disposizione dei concorrenti);
b) il bando, per questa via, ha alterato il rapporto tra numero di quesiti da risolvere e correlativo tempo a disposizione prescritto a livello regolamentare, tra l'altro praticamente conculcando la possibilità di autocorrezione garantita dall'art. 4, comma 7°, D.M. cit.;
c) anche se si volesse ritenere, in ipotesi, che l'art. 4 comma 5° del regolamento non precludeva la previsione, in sede di bando, di una durata inferiore della prova preselettiva, in ogni caso quella stabilita in concreto dal bando impugnato si presenta, prima facie, affetta da vizi di irrazionalità e di sviamento, in quanto, con la sua brevità, esaspera la natura mnemonica della prova, deviandola dalla finalità, ad essa immanente, di verifica preliminare della preparazione giuridica dei candidati nelle materie di concorso;
RITENUTO che non appaiono persuasivi i rilievi critici mossi dall'Avvocatura Generale dello Stato avverso la soluzione indicata e gli argomenti che la sorreggono, nonostante il richiamo puntuale dalla stessa fatto all'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4647 del 20/9/2000;
OSSERVATO, infatti:
- che non appare ipotizzabile una decadenza per la mancanza di un'immediata impugnativa del bando concorsuale di cui si tratta da parte del ricorrente, constando, al contrario, essere insegnamento costante quello secondo il quale i bandi concorsuali sono immediatamente impugnabili soltanto qualora contengono prescrizioni dirette a precludere la partecipazione dell'interessato alla procedura concorsuale (e non è questo, naturalmente, il caso in questione), mentre in ogni altro caso l'interesse all'impugnazione diviene attuale soltanto - se e - quando sia acclarato l'esito individuale sfavorevole delle prove concorsuali (cfr., tra le tante: C.d.S., VI, n. 1421 del 17/3/2000 e n. 1297 del 29/9/1998);
- che nonostante l'art. 4, comma 5°, del regolamento, in astratto preveda che "la durata massima della prova è di 70 minuti", resta comunque integro l'argomento secondo il quale la durata della prova preselettiva stabilita dal bando impugnato si presenta a tutta prima affetta dai vizi di irrazionalità e di sviamento, in quanto, con la sua brevità, esaspera la natura, mnemonica della prova, deviandola dalla finalità, ad essa immanente, di verifica preliminare della preparazione giuridica dei candidati nelle materie di concorso;
- che, infine, a quest'ultimo riguardo, non sembra che l'elevatezza del numero di candidati che ha superato la prova preselettiva possa essere assunta ad indice dimostrativo per escludere che nella vicenda in esame si sia verificata la denunciata preponderanza dell'andamento mnemonico su quello della preparazione culturale;
CONSIDERATO che, per i motivi esposti, la domanda cautelare in trattazione, come per i casi identici precedentemente decisi, risulta meritevole di accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Prima accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, e per l'effetto ammette il ricorrente con riserva alle prove scritte del concorso in narrativa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 8 novembre 2000.