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n. 4-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ I - Sentenza 10 aprile 2001 n. 3087 - Pres. Schinaia, Est. Panzironi - Padula (Avv.  Polito) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.ra G. Stato).

Concorso - Dirigenti - Requisiti per la partecipazione - Vanno posseduti e comprovati alla data di scadenza prevista dal bando - Fattispecie.

Anche al sistema di reclutamento della dirigenza, si applica il principio di carattere generale in base al quale i requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure medesime siano posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (in tal senso dispongono gli artt. 2, u.c. del d.p.r n. 3/57 e 2, c.7 del regolamento per l'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni n. 487/94). Non è dato desumere una diversa conclusione sulla base del disposto di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 29/93 (nella parte in cui prevede il riferimento al 31-12-1994) perché tale data serve da termine per l'avvio del nuovo sistema di reclutamento della dirigenza, ma nulla indica in ordine al momento di verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai concorrenti (nello specifico, 5 anni di effettivo servizio nella ex carriera direttiva).

E’ pertanto illegittimo il provvedimento con il quale una amministrazione ha sospeso la nomina (rectius: la stipulazione del contratto individuale di lavoro) di uno dei vincitori del concorso, sostenendo che il requisito dell'anzianità di servizio doveva essere computato dalla data di accertamento della vacanza dei posti da ricoprire.

 

 

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato la dott. Padula, funzionario dell’ex carriera direttiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.

Premetteva in fatto di aver partecipato al concorso per esami a 28 posti di dirigente del ruolo dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella A, allegata alla l. n. 400/88.

Il concorso veniva indetto previa ricognizione dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1994 in dichiarata attuazione delle norme di prima applicazione introdotte dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 28) e dal D.P.R. 21 aprile 1994, n. 439 (art. 19) per disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale.

L’art. 2 del bando ammetteva alla procedura "i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, o di enti pubblici non economici … provenienti dalla ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo nella qualifica". Il medesimo art. 2 richiedeva, inoltre, ai fini ammissivi, il possesso del diploma di laurea.

La ricorrente Padula, possedendo tutti i requisiti voluti dal bando concorsuale e dalla legge, per essere stata immessa in servizio nei ruoli dell’ex carriera direttiva della Corte dei Conti in data 9 giugno 1990, in qualità di vincitrice del concorso pubblico per esami a 40 posti di Vice direttore di segreteria o di revisione della Corte stessa e per essere titolare di diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università di Roma, con p. 106/110, produceva entro i termini, motivata domanda di partecipazione al concorso.

Nel corso del procedimento la Presidenza del Consiglio inizialmente riteneva di escludere candidati ritenuti privi dell’anzianità di effettivo servizio quinquennale alla data del 31 dicembre 1994 (momento della ricognizione dei posti vacanti per l’indizione del concorso).

Successivamente, viceversa, ne disponeva l’ammissione al concorso con riserva di "definitivo accertamento del possesso del requisito anzianità minima cinque anni effettivo servizio nella ex carriera direttiva art. 28, comma secondo, decreto legislativo n. 29/1993".

A conclusione dell’iter concorsuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri notificava alla dott.ssa Padula il decreto in data 24 ottobre 1997 recante l’approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori e contestualmente all’art. 5 la sospensione della nomina (rectius della stipulazione del contratto individuale di lavoro) della stessa motivato dall’esigenza di attendere la "definizione dei giudizi pendenti sulla questione" circa la data alla quale va effettuato il calcolo dell’anzianità minima di cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera direttiva o in qualifica corrispondente, prevista dall’art. 28, comma secondo, del decreto legislativo n. 29/93.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

D I R I T T O

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondate sono le censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il ricorso è volto contro il provvedimento del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio che ha escluso la ricorrente dal concorso a 28 posti di dirigente, in quanto sprovvista del requisito dell’anzianità minima di effettivo servizio nella ex carriera direttiva, nonché gli atti conseguenti, con i quali si è sospesa la nomina della stessa quale vincitrice del concorso.

L’interpretazione fornita dall’amministrazione dell’art. 2 del bando, il quale stabilisce che "al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali…provenienti dalla ex carriera direttiva.. che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio nella qualifica", secondo la quale l’anzianità doveva essere riferita al momento di accertamento delle disponibilità dei posti dirigenziali messi a concorso, non appare fondata.

Il chiaro disposto della riferita disposizione consente di affermare che i requisiti occorrenti per l’ammissione alla procedura selettiva sono la provenienza dalla ex carriera direttiva, e l’anzianità di servizio quinquennale nella qualifica (oltre il possesso del diploma di laurea); non essendo previsto ulteriori clausole, tale requisito doveva essere riferito al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura selettiva.

Giova evidenziare che la disciplina legislativa e regolamentare dei pubblici concorsi stabilisce il principio di carattere generale che i requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure medesime siano posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (TAR Campania, n. 959/97; TAR Lazio, n. 2863/00).

In tale senso dispongono, difatti, gli artt. 2, u.c. del d.p.r. n. 3/57 e 2, c. 7’ del regolamento per l’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni, n. 487/94.

Non merita accoglimento, pertanto, la tesi della difesa erariale per cui l’amministrazione avrebbe dato corretta applicazione all’art. 28 del d.lgs. n. 29/93, nella parte in cui prevede il riferimento al 31-12-1994 per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, in via di prima applicazione della norma, poiché l’art. 28 citato si limita ad individuare la data di riferimento per avviare il nuovo sistema di reclutamento della dirigenza, ma nulla indica in ordine al momento di verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai concorrenti, né stabilisce alcuna connessione con la data di accertamento della vacanza dei posti da ricoprire.

La difesa erariale, inoltre, richiama a sostegno delle proprie argomentazioni il parere n. 2413/96 del Consiglio di Stato, per cui sarebbe conseguente, sia al posto che il vincitore deve coprire (posto disponibile al 31-12-1994), che alla decorrenza della nomina (1-1-1995), che tutti i requisiti di partecipazione al concorso siano posseduti al 31-12-1994; ad avviso del Collegio il parere reso dal Consiglio di Stato non appare, sul punto, condivisibile poiché non indica precisamente quale sia la norma che stabilisce la decorrenza della copertura dei posti vacanti, e non chiarisce dove l’art. 28 citato abbia inteso far coincidere il termine del possesso dei requisiti con quello dell’operazione ricognitiva.

Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso siccome fondato.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7-3-2001.

PRESIDENTE

ESTENSORE

Depositata il 10 aprile 2001

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