TAR LAZIO, SEZ. I – Sentenza 15 ottobre 2002 n. 8701 - Pres. Calabrò, Est. Modica de Mohac - Fortini (Avv. Chiappetti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Avv.ra Stato) - (accoglie).
1. Concorso - Prove di esame - Prove orali - Domanda di rinvio per ragioni mediche - Produzione di un certificato rilasciato da un medico convenzionato con il S.S.N. anziché da un medico dipendente dalla USL - Diniego - Illegittimità.
2. Concorso - Esclusione - Cause di esclusione - Vanno tassativamente previste dal bando - Esclusione per produzione di certificato irregolare - Nel caso in cui il bando non preveda alcunché - Illegittimità.
3. Concorso - Procedimento - Produzione di un certificato irregolare - Dovere dell’Amm.ne procedente di invitare il concorrente a regolarizzare il certificato - Sussiste - Fattispecie.
1. E’ illegittimo l’operato della commissione giudicatrice di un concorso che si è rifiutata di disporre il rinvio per ragioni di salute della prova orale di un concorrente che aveva prodotto un certificato rilasciato da un medico "convenzionato" con il S.S.N. (ai sensi dell’art.48 L.n.833/1978) anziché da un medico "dipendente" dalla USL. La L. n. 833 del 1978, infatti, qualifica come personale del Servizio Sanitario Nazionale sia i medici dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali (oggi Aziende), sia quelli "a rapporto convenzionale" e, pertanto, i "medici di base" convenzionati con le Unità Sanitarie Locali sono da considerare medici del Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli effetti.
2. Secondo un principio costituente ormai jus receptum dell’ordinamento, le cause di esclusione dai pubblici concorsi devono essere tassativamente stabilite; è pertanto illegittima l’esclusione da un concorso disposta perché un concorrente ha prodotto un certificato irregolare (nella specie si trattava del certificato medico prodotto per ottenere il rinvio della prova orale), ove il bando non preveda alcunchè.
3. Ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa, deve ritenersi che, ove sia stato prodotto nell’ambito di una procedura concorsuale un certificato irregolare, l’Amministrazione sia tenuta a chiedere all’interessato di regolarizzarlo (nella specie la regolarizzazione consisteva nel richiedere all’interessato di fare, per così dire, "ratificare" - "avallare" o "convalidare" - un certificato rilasciato da un medico convenzionato con il S.S.N. dalla competente USL con la quale risultava convenzionato il medico stesso).
per l’annullamento, previa sospensione
della graduatoria del 18° Concorso pubblico per l’ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di centocinque impiegati civili dello Stato con profili professionali di ottava qualifica funzionale, di cui all’avviso pubblicato in GURI, 4^ Serie Speciale, n.59 del 27.7.1993, nella parte in cui ha escluso la ricorrente;
di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
(omissis)
F A T T O
Con ricorso notificato il 21.9.1993 la ricorrente impugna la graduatoria indicata in epigrafe, e chiede che venga giudizialmente dichiarato il diritto di esservi utilmente inserita, esponendo quanto segue.
La ricorrente, contrattista presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall’1.1.1991, ha partecipato al concorso indicato in epigrafe.
Dopo aver superato la prova scritta con punti 21,66 veniva convocata per la prova orale che era fissata per il 16.4.1993.
Ma essendo stata colta da uno stato patologico che non le avrebbe consentito di svolgere la prova nella data fissata, chiedeva il rinvio dell’esame al 3 maggio successivo, data fissata dalla stessa Amministrazione per l’espletamento delle prove di recupero.
Il 19 aprile, e cioè ben prima del giorno fissato per la seduta di recupero, faceva pertanto pervenire all’Amministrazione il certificato medico rilasciato il 16 aprile dal suo medico di base del Servizio Sanitario Nazionale.
L’Amministrazione la ammetteva alle prove orali, con riserva di verifica della documentazione sanitaria prodotta a giustificazione della richiesta di rinvio.
A conclusione delle prove orali la ricorrente si classificava al 101° posto e quindi in posizione utile.
Senonchè, in occasione della pubblicazione della graduatoria finale (avvenuta il 27.7.1993) apprendeva di non essere stata ricompresa fra i vincitori (e ciò in quanto l’Amministrazione aveva ritenuto inefficace il certificato medico perché rilasciato da un medico convenzionato anzicchè da un medico della USL).
Impugnata, pertanto, la sua esclusione, chiede l’annullamento -"in parte qua" e per le conseguenti statuizioni reintegratorie- della graduatoria, lamentando al riguardo:
violazione e falsa applicazione dei principii in materia concorsuale, violazione dell’art.10 del bando di concorso (pubblicato in GURI n.103 del 31.12.1991) e dell’art.48 della L. 23.12.1978, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, e difetto assoluto di motivazione;
violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dei principii in materia di concorsi pubblici ed eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e contraddittorietà;
violazione dei principii dell’azione amministrativa, eccesso di potere per illogicità ed omessa considerazione di circostanze di fatto e di diritto, e difetto di motivazione;
violazione dell’art.7 della L.7.8.1990 n.241 e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Ritualmente costituitasi, con memoria dell’8.2.2000, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con ordinanza n.2274 del 30.9.1993 di questo T.A.R., l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente è stata accolta, con conseguente ammissione, con riserva, della ricorrente al corso di formazione..
Con memoria del 9.2.2000 la Difesa della ricorrente ha reiterato le richieste di cui al ricorso introduttivo.
All’udienza dell’8.5.2002, uditi i Procuratori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dei principii in materia concorsuale, violazione dell’art.10 del bando di concorso (pubblicato in GURI n.103 del 31.12.1991) e dell’art.48 della L. 23.12.1978, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, e difetto assoluto di motivazione, deducendo che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto che il certificato rilasciato da un medico "convenzionato" con il S.S.N. (ai sensi dell’art.48 L.n.833/1978) non fosse valido.
La doglianza merita accoglimento.
1.1.1. L’Amministrazione ha ritenuto che il certificato medico prodotto dalla ricorrente al fine di ottenere il rinvio della prova orale d’esame non fosse valido perché era stato rilasciato da un medico "convenzionato" con il S.S.N. anzicchè da un medico "dipendente" dalla USL.
E per questa ragione ha escluso la ricorrente dalla graduatoria.
La tesi dell’Amministrazione non può essere però condivisa.
La L.n.833 del 1978 qualifica come personale del Servizio Sanitario Nazionale sia i medici dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali (oggi Aziende), sia quelli "a rapporto convenzionale".
I "medici di base" convenzionati con le Unità Sanitarie Locali sono, dunque, medici del Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli effetti.
Ne consegue che il certificato che la ricorrente ha prodotto alla Commissione esaminatrice al fine di ottenere il rinvio (per ragioni di salute) della prova orale, non poteva non essere considerato alla stregua di un certificato rilasciato dal S.S.N. e, nella specie, dalla U.S.L. territorialmente competente.
1.1.2. Né può essere condivisa l’eccezione dell’Avvocatura Generale, secondo cui l’art.10 del Bando prescriveva che il certificato dovesse essere rilasciato da un Medico di una Unità Sanitaria Locale, sicchè quello prodotto dalla ricorrente, mancando di tale "requisito soggettivo", sarebbe da considerare inefficace.
Posto, infatti, che il rapporto di convenzionamento di cui all’art.48 della L. n.833/1978 si instaura fra un medico ed una USL, e che tanto quest’ultima quanto il medico convenzionato costituiscono articolazioni del S.S.N., non v’è alcuna ragione per ritenere che il certificato medico rilasciato da un medico convenzionato costituisca atto funzionalmente differente dal certificato rilasciato da una USL e che i due documenti non siano equipollenti, quanto ad efficacia certatoria, siccome comunque provenienti da una struttura pubblica.
1.2. Del pari meritevoli di accoglimento si appalesano le autonome censure di cui al terzo ed al quarto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa.
Con essi la ricorrente lamenta violazione dei principii generali che regolano l’azione amministrativa ed i pubblici concorsi, nonché eccesso di potere sotto vari profili, deducendo:
che nessuna norma del bando prevedeva la esclusione dalla prova orale di recupero dei candidati che avessero prodotto certificazioni giustificative formalmente irregolari;
e che in ogni caso l’Amministrazione avrebbe potuto chiedere la c.d "regolarizzazione" della certificazione (avendo essa comunque un suo ambito di validità nell’Ordinamento).
Entrambi i profili di doglianza appaiono condivisibili.
1.2.1. Il primo dei due in quanto secondo un principio costituente ormai jus receptum nell’Ordinamento le cause di esclusione dai pubblici concorsi devono essere tassativamente stabilite.
E poiché né la legge né il bando prevedevano tra le cause di esclusione la produzione del certificato irregolare, illegittimamente l’Amministrazione ha escluso la ricorrente dalla graduatoria.
1.2.2. Dal che discende la sostanziale correttezza, sotto il profilo logico, anche del secondo profilo di doglianza.
Ed invero, accertata l’autenticità del certificato (e dunque la sua sostanziale generale validità di "pubblico atto di certazione"), l’Amministrazione ben avrebbe potuto chiedere alla ricorrente di farlo, per così dire, "ratificare" ("avallare" o "convalidare") dalla competente USL con la quale risultava convenzionato il medico che lo aveva rilasciato; con il che si sarebbe comunque realizzato l’effetto di regolarizzazione giustamente invocato dalla ricorrente.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla -per l’effetto- il provvedimento di esclusione impugnato.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8.5.2002.
Depositata in data 15 ottobre 2002.