TAR LAZIO, SEZ. I BIS – Sentenza 5 febbraio 2003 n. 705 - Pres. Mastrocola, Est. Scala - Gatti (Avv.ti Izzo e Conte) c. Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) - (accoglie).
Militare e militarizzato - Servizio di leva - Beneficio del ritardo - Diniego - In relazione alla istanza presentata da un cittadino iscritto ad un corso di laurea di un paese appartenente all'Unione Europea - Illegittimità.
E’ illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione della Difesa non ha accolto la domanda di ammissione al beneficio del ritardo del servizio di leva per motivi di studio presentata da un soggetto che risulta iscritto ad un corso di laurea di un paese appartenente all'Unione Europea (1).
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(1) Cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Sez. 1 bis, sent. n. 9262 del 2002.
Ha osservato in particolare il T.A.R. Lazio che l'art. 3, primo comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504, prevede che, in tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute; il primo comma del successivo art. 5, ha esteso tale beneficio anche ai cittadini "che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano".
Lo studente iscritto a corsi di studio presso istituzioni scolastiche riconosciute da stato membro dell’U.E. deve quindi essere posto in condizione di frequentarli, al pari degli iscritti ad università statali o legalmente riconosciute in Italia, avvalendosi delle disposizioni sul ritardo della prestazione del servizio di leva, costituendo il procedimento di riconoscimento, caso per caso, un "posterius" al completamento degli studi.
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento in data 31.10.2002, prot. 1171 331 STUD, con il quale è stata respinta la domanda intesa ad ottenere il ritardo del servizio militare per motivi di studio ed è stato disposto il suo avviamento alle armi nell’anno 2002, secondo i tempi e le modalità del manifesto di chiamata;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato;
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione della Difesa intimata;
Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 27 gennaio 2003 il Primo Referendario Donatella Scala;
Udito l’avv. Izzo per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Cesaroni per la resistente Amministrazione;
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, "con sentenza succintamente motivata", ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla resistente Amministrazione della Difesa con cui non è stata accolta l’istanza dal medesimo presentata al fine di essere ammesso al beneficio del ritardo del servizio di leva per motivi di studio, non avendo ritenuto il titolo invocato rientrante nella normativa vigente (art. 3, primo comma, D. lgs. 504/97) per non essere "il corso universitario o l’istituto superiore statale o legalmente riconosciuto";
Considerato che il ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 5, comma I, del D.Lgs. 504/97, eccesso di potere sotto il profilo della totale carenza di motivazione, di presupposti, della omessa istruttoria e del travisamento del fatto; violazione dell'art. 49 (ex art. 59) del Trattato C.E. Violazione dell'art. 12 (ex art. 7) in relazione agli artt. 39 (ex art. 48), 43 (ex art. 52) e 149 (ex art. 128) del Trattato C.E.; violazione dell'art. 12 del Trattato C.E. in relazione alla decisione del Consiglio 2/4/63 n. 266; violazione e falsa applicazione del D.LGS. 27/1/1992, n. 115;
Considerato che il ricorrente lamenta, in sostanza, che, ancorché nelle condizioni previste dalle norme di settore per ottenere il rinvio del servizio di leva, siccome iscritto al terzo anno del corso di istruzione universitaria quadriennale presso la Nottingham Trent University con sede in Nottingham (Regno Unito), lo stesso gli è stato negato in violazione della normativa nazionale sopra richiamata, in quanto avrebbero titolarità al beneficio del rinvio del servizio militare i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria presso Paesi appartenenti all'Unione Europea quale quello frequentato dal ricorrente in virtù del riconoscimento dalla legge britannica operato nei confronti della Nottingham Trent University;
Considerato che il ricorrente lamenta, altresì, la violazione della normativa comunitaria che ha statuito e disciplinato, per renderla effettiva, la libera prestazione dei servizi, che a seguito delle impugnate determinazioni di fatto verrebbe impedita, comportando la preclusione di frequentazione di un corso di istruzione universitario fornito da un prestatore di servizi stabilito in altro Stato membro dell'Unione, in violazione anche dei principi, pure di matrice comunitaria, quali la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento;
Considerato che il ricorrente sostiene che il provvedimento si porrebbe in contrasto con la disposizione del Trattato CE che vieta qualsiasi discriminazione - anche indiretta - effettuata a causa della cittadinanza, determinando una illegittima disparità di trattamento nei confronti del cittadino che sceglie di frequentare corsi di istruzione tenuti da istituzioni straniere rispetto a chi sceglie una formazione universitaria italiana;
Considerato, infine, che il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’avversato diniego anche alla luce delle disposizioni che prevedono il reciproco riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei paesi di ambito europeo, ambendo il medesimo al titolo britannico denominato "Bachelor of Arts in International Business", abilitante all’esercizio delle professioni corrispondenti a quelle nazionali di Economia e Finanza Internazionale, e che, dunque, illegittimamente l’Amministrazione della Difesa avrebbe omesso di riconoscere la validità del titolo di studio in corso di conseguimento in ambito UE ai fini dell’invocato beneficio, frustrando così la le finalità delle norme in esame, di salvaguardia del diritto di ciascun cittadino di acquisire la propria formazione in qualunque Stato membro;
Considerato che questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione dedotta con l’odierna impugnativa, nei confronti della quale non ha motivo di discostarsi con riferimento alle censure con la stessa dedotte;
Ritenuto di non condividere l’assunto a base del diniego in impugnativa secondo cui, in sostanza, solo chi frequenta istituti di istruzione stranieri legalmente riconosciuti dall'ordinamento nazionale, ovvero frequenti materialmente all’estero gli stessi corsi, in ragione dell'omessa considerazione, ad opera dell'Autorità militare, del complessivo quadro di riferimento, come emergente, con riferimento alla questione in esame, non solo dalle disposizioni dettate dal già citato D.Lgs. 504 del 1997, ma anche dall'applicabile disciplina di origine comunitaria e di cui è lamentata la violazione;
Osservato che l'art. 3, primo comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504, prevede che, in tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute, e che il primo comma del successivo art. 5, ha esteso tale beneficio anche ai cittadini "che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano";
Ritenuto che dal combinato disposto delle disposizioni in esame emerge la volontà del legislatore di dare attuazione al principio di libera scelta del tipo di formazione professionale fra le diverse opportunità offerte nei paesi aderenti all’U.E., onde consentire sul piano dell’effettività la libera prestazione dell’attività lavorativa nell’area comunitaria sancita dall’art. 48 del trattato istitutivo con abbattimento di ogni condizione di discriminazione;
Ritenuto che, in armonia con detti principi, l’art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 504/1997 in esame, mentre per i corsi frequentati al di fuori dei paesi dell’U.E. richiede la dichiarazione di equipollenza da parte dello Stato Italiano, coerentemente nulla dispone in ordine alla formazione scolastica ed universitaria in ambito comunitario, così garantendo la piena e libera mobilità degli studenti nei paesi dell’Unione;
Ritenuto, pertanto, che è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina sul ritardo del servizio di leva la materiale frequentazione del corso universitario in sede estera, poiché i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nell’area comunitaria (artt. 52 e 59 del Trattato di Roma) rendono indifferente l’ubicazione della sede o della succursale dell’istituzione scolastica presso cui avviene la frequenza dei corsi;
Ritenuto che detta conclusione trova conferma, sotto ulteriore profilo, nella disciplina dettata dal d.lgs. 27.01.1992, n. 115, attuativo della direttiva 98/48/CEE che, in condizione di reciprocità con il paese membro dell’ U.E. che ha rilasciato il titolo di studio attestante il grado di formazione professionale, riconosce allo stesso il medesimo valore abilitante ai fini dell’esercizio della professione corrispondente in Italia sia come lavoratore autonomo, sia come lavoratore dipendente, con la precisazione che i titoli sono ammessi al riconoscimento, ad istanza dell’interessato, in relazione all’avvenuta frequenza "con successo di un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente se a tempo parziale, in un’università o in un altro istituto dello stesso livello di formazione ;
Considerato che, ai fini degli effetti abilitanti del titolo di studio, le norme in esame valorizzano il dato oggettivo della durata e tipologia del corso post secondario organizzato dal paese membro dell’U.E. ed il suo valore legale ai fini dell’esercizio della professione nel paese che lo rilascia;
Ritenuto, pertanto, che lo studente iscritto a corsi di studio presso istituzioni scolastiche riconosciute da stato membro dell’U.E. deve essere posto in condizione di frequentarli, al pari degli iscritti ad università statali o legalmente riconosciute in Italia, avvalendosi delle disposizioni sul ritardo della prestazione del servizio di leva, costituendo il procedimento di riconoscimento, caso per caso, un "posterius" al completamento degli studi;
Osservato che nella specie non è posto in discussione il livello di formazione universitaria dei corsi organizzati dalla Nottingham Trent University frequentati dal ricorrente ed il valore legale nel Regno Unito del titolo di studio rilasciato al termine degli stessi;
Ritenuto che ogni diversa interpretazione della norma - a parte la chiarezza del suo contenuto letterale, avvalorato dalla congiunzione disgiuntiva "o" che limita il perfezionamento del procedimento di riconoscimento di equipollenza del titolo di studio ai soli casi di rilascio da parte di istituzioni universitarie "al di fuori" dei paesi dell’U.E., si risolverebbe in evidenti profili di incostituzionalità della stessa per il trattamento discriminatorio rispetto agli studenti iscritti ad università italiane riservato ai soggetti che, avvalendosi dello "status" di cittadino dell’ Unione e dei diritti di libertà di soggiorno e circolazione nel suo ambito (artt. 8 e 8A del trattati dì Maastricht) intendono conseguire titolo di studio valido nel territorio di uno altro stato dell’Unione;
Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è illegittimo il diniego in impugnativa, in coerenza con l’orientamento già espresso da questo Tribunale in merito a controversie analoghe; (c.fr. da ultimo T.A.R. Lazio, Sez. 1^ bis, n. 9262/2002)
Considerato, altresì, che le parti costituite sono state avvertite circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;
Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del diniego impugnato e con ogni effetto in ordine a successivi atti di chiamata alle armi;
Considerato, infine quanto alla spese di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone sufficienti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2003, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente
Dott. Bruno R. Polito - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.
Il Presidente L’Estensore
Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2003.