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Giurisprudenza
n. 12-1998 - © copyright.

Pubblichiamo qui di seguito una ordinanza con la quale il T.A.R. Lazio (Sez. I ter) "visto l'art. 33 del D.L.vo n. 80/98 e "visto l'art. 186 ter del codice di procedura civile", per un credito "assistito dalla certezza, liquidità ed esigibilità ed è assistito altresì da prova scritta", ha ritenuto possibile ingiungere "all'Amministrazione intimata il pagamento delle fatture di cui in motivazione ... con aggiunta di interessi al saggio legale fino alla data di effettivo pagamento".

Com'è noto, invece, il T.A.R. Campania-Napoli con ordinanza 18 febbraio 1999 n. 445 (pubblicata da questa rivista), ritenendo che l'art. 186 ter c.p.c. non sia applicabile al processo amministrativo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del  D.L.vo n. 80/1998 "nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre i provvedimenti previsti dall'art. 186-ter del codice di procedura civile". Quale sarà l'esito ultimo della vicenda è difficile allo stato prevedere.

Certo è che, grazie al D. L.vo n. 80/1998, assistiamo ad una strana metamorfosi: pretori che, nella materia del pubblico impiego, sono chiamati ad applicare principi ed istituti tipicamente pubblicistici; giudici amministrativi che, nella materia dei servizi, sono alle prese con richieste di decreti ingiuntivi, solitamente di pertinenza dell'A.G.O. Insomma, una confusione di lingue dagli effetti imprevedibili. Ma ormai viviamo in un periodo in cui bisogna abituarsi a cambiare continuamente mestiere (G.V., 22 marzo 1999).

 

 

T.A.R. LAZIO, SEZ. I TER - Ordinanza 10 dicembre 1998 n. 3444 - Pres. Mastrocola, Est. Mele - Ditta Pompili Luigi (Avv. Giannarini) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato Macaluso).

PER L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

ex art. 33 del D.L.vo n. 80/98 di somme liquide, certe ed esigibili maturate dalla ricorrente nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di ingiunzione di pagamento, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il relatore, Cons. Mele, e uditi, altresì, per le parti l'Avv. Giannarini, per la ditta ricorrente, e l'Avv. dello Stato Macaluso, per l'Amministrazione resistente;

Visto l'art. 33 del D.L.vo n. 80/98;

Visto l'art. 186 ter del codice di procedura civile;

Vista la nota della Prefettura di Roma in data 7 gennaio 1998, prot. n. 2615/97, determinativa del riconoscimento del debito di cui alle fatture del 1996 depositate in atti;

Ritenuto, pertanto, che il credito è assistito dalla certezza, liquidità ed esigibilità ed è assistito altresì da prova scritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima ter

INGIUNGE

all'Amministrazione intimata il pagamento delle fatture di cui in motivazione per la somma di L. 23.614.310, presentate dalla ditta ricorrente, con aggiunta di interessi al saggio legale fino alla data di effettivo pagamento.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di causa, ai sensi dell'art. 641 del codice di procedura civile, per la presente fase di giudizio, liquidate in complessive L. 2.000.000 (duemilioni), comprensive degli onorari e competenze di avvocato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 10 dicembre 1998.

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