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n. 10-2000 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. I TER – Sentenza 30 ottobre 2000 n. 8793Pres. Mastrocola, Est. Cafini - Di Capua (Avv. Patrizia Pedri) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) – (accoglie).

Concorso pubblico – Concorso agenti di polizia giudiziaria – Provvedimento di esclusione – Adottato sulla base di una motivazione di stile – Illegittimità – Fattispecie.

E’ illegittimo il provvedimento di esclusione dal reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato adottato sulla base di una motivazione di stile (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta insufficiente la motivazione, sinteticamente formulata con brevi frasi riferite alle "carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacità intellettive e nell'adattabilità", le quali si sostanziano in realtà, secondo il TAR Lazio, in un insieme di considerazioni di contenuto assai simile, che non fanno altro che riecheggiare la formula all'uopo normativamente usata dall'art. 4 del D.P.R. 23.12.1983 n. 904, concretandosi in effetti in una sorta di motivazione di stile) (1).

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(1) Cfr. in precedenza TAR Lazio, Sez. I ter, sentenze 15 febbraio 2000 n. 1012 e  12 aprile 2000 n. 3008.

 

 

F A T T O

Con i gravami in epigrafe parte ricorrente impugna i provvedimenti sopra menzionati, con i quali, al termine della relativa procedura selettiva, è stata giudicata non idonea per difetto dei requisiti attitudinali e, conseguentemente, esclusa dal reclutamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso in data 8.11.1996.

A sostegno dei gravami sono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere con cui si evidenzia l'illegittimità, sotto vari profili, della disposta esclusione, della quale viene chiesto l’annullamento.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, resiste al ricorso concludendo per il rigetto del gravame.

Alla Camera di Consiglio fissata per l'esame della istanza di sospensione l'istanza medesima è stata accolta.

All'odierna pubblica udienza la causa viene spedita in decisione.

D I R I T T O

La questione centrale oggetto dell’attuale giudizio è stata già esaminata e risolta da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 9.12.1999 (v., fra le tante, le sentenze nn.1012/00 del 15.2.2000 e 3008/00 del 12.4.2000) con riguardo ad una serie di ricorsi analoghi a quello in epigrafe con i quali sono stati impugnati i provvedimenti sopra menzionati, basati essenzialmente sui giudizi resi dalla apposita Commissione in sede attitudinale dopo un colloquio svolto alla sola presenza del cosiddetto perito selettore.

Come già ritenuto nelle suindicate decisioni, anche nella presente occasione il Collegio deve evidenziare che detti giudizi, sinteticamente formulati con brevi frasi riferite alle "carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacità intellettive e nell'adattabilità", si sostanziano in realtà in un insieme di considerazioni di contenuto assai simile, che non fanno altro che riecheggiare la formula all'uopo normativamente usata (art.4 del D.P.R. 23.12.1983 n.904), concretandosi in effetti in una sorta di motivazione di stile.

Ciò posto, deve ribadire il Collegio che, pur volendo prescindere dall'innegabile tautologia che si riscontra in siffatti giudizi, appare indubbio che tale valutazione si pone in insanabile contrasto con molti dei precedenti accertamenti sia per quanto riguarda la prova culturale che per quanto riguarda l'esame psico-fisico effettuato con la presenza di medico specialista del settore e, talvolta, anche con gli stessi tests che precedono il colloquio finale da cui scaturisce il giudizio suddetto.

Ora, tenuto conto che il suddetto colloquio, sulla base delle risultanze documentali, è stato espletato, nell'arco di pochi minuti, non collegialmente ed ha comportato un così grave effetto nella parte ricorrente (esclusione del concorso), risolvendosi per di più in apprezzamenti pesantissimi delle sue qualità personali, appare evidente che il giudizio in questione risulta non sorretto da una idonea motivazione in stridente contrasto con il principio del buon andamento della P.A..

Un obiettivo riscontro di tuttociò lo si desume anche dai molteplici casi in cui è stato documentato l'andamento e/o l'esito particolarmente brillante o positivo del corso al quale i candidati sono stati ammessi con riserva, a seguito del provvedimento cautelare disposto dal Giudice amministrativo.

Alla luce di quanto sopra si rivela sussistente nel provvedimento di esclusione impugnato il vizio di eccesso di potere denunciato sotto i profili dedotti da parte ricorrente.

E tanto è sufficiente per poter accogliere i ricorsi e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, facendo ovviamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporne, tra le parti in causa, la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. I ter:

ACCOGLIE i ricorsi in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2000, con l’intervento dei signori:

Cesare Mastrocola Presidente

Domenico Cafini Consigliere, estensore

Italo Riggio Consigliere

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