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n. 5-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. I TER – Sentenza 22 maggio 2002 n. 4558 - Pres. Riggio, Est. Tosti - Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR) (Avv. M. De Cesaris) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato Sabelli) - (dichiara il ricorso inammissibile).

Elezioni - Operazioni elettorali - Esposizione di crocifissi od altri simboli religiosi nei seggi elettorali - Ricorso proposto dall’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti - Per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi su atto di diffida tendente ad ottenere la rimozione dei crocifissi prima dell’inizio delle operazioni di voto - Inammissibilità del ricorso - Riferimento alla diniego opposto dal Ministero dell’Interno.

E’ inammissibile il ricorso proposto dall’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR) avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida intesa ad ottenere che il Ministero dell’Interno emani le necessarie disposizioni affinché sia esclusa l’esposizione di crocifissi e simboli religiosi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto; l’inammissibilità del ricorso deriva dalla carenza del suo presupposto essenziale, costituito dall’inerzia dell’autorità amministrativa.

Risulta infatti che, a seguito dell’istanza che aveva preceduto l'atto di diffida, il Segretario particolare del Ministro dell’Interno aveva risposto con una nota (non impugnata) con la quale si chiariva, anche con richiami a pronunce giurisprudenziali, che le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari disposizioni per la rimozione di tali oggetti.

 

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida, notificata il 10-12-2001, intesa ad ottenere che il Ministero dell’Interno emani le necessarie disposizioni affinché sia esclusa l’esposizione di crocifissi e simboli religiosi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto;

(omissis)

FATTO E DIRITTO

La ricorrente UAAR con lettera del 15 dicembre 2000 ha chiesto al Ministro dell’Interno di emanare idonee disposizioni affinchè sia vietata l’esposizione di crocifissi e simboli religiosi nei seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto

In relazione alla predetta istanza il Segretario particolare del Ministro ha inviato con nota del 27 gennaio 2001 un breve appunto dei competenti uffici secondo cui, essendo tuttora valida la normativa adottata negli anni dal 1924 al 1928, non sussiste l’obbligo per la pubblica amministrazione di rimuovere dai seggi elettorali i simboli religiosi in argomento.

Ritenendo che la semplice trasmissione di un appunto non costituisca una vera e propria risposta, l’UAAR ha reiterato la richiesta il 7 febbraio 2001 e di fronte al comportamento inerte della amministrazione ha notificato formale diffida in data 10 dicembre 2001 ai fini della formazione del silenzio-rifiuto, che costituisce oggetto della presente impugnativa.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha depositato documenti ed una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e la sua infondatezza nel merito.

Anche la ricorrente ha prodotto una memoria, replicando alle avverse obiezioni difensive ed insistendo per l’accoglimento del gravame.

In proposito osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile, in quanto nella specie non è ravvisabile alcun comportamento inerte dell’amministrazione sanzionabile in sede giurisdizionale.

Occorre invero considerare che la prima richiesta avanzata dall’UAAR ha trovato esauriente riscontro nella lettera del Segretario particolare del Ministro dell’Interno, il quale nel trasmettere l’appunto predisposto dai competenti uffici, secondo cui nella materia "de qua" non si rende possibile adottare alcun provvedimento nei sensi auspicati dalla ricorrente, ha inteso farne proprio il contenuto e manifestare in tal modo l’orientamento negativo dell’amministrazione.

Pertanto, la procedura attivata per la formazione del silenzio-rifiuto non è in grado di produrre alcun effetto, essendo carente del suo presupposto essenziale costituito dall’inerzia dell’autorità amministrativa.

La ricorrente Unione obietta sul punto che la lettera del 27 gennaio 2001 non costituirebbe un vero e proprio provvedimento amministrativo sia perché il Segretario particolare del Ministro non è organo competente ad esprimere la volontà dell’amministrazione, sia perché il parere inviato, nel dichiarare che la materia non è regolata specificamente dalla legge, lascia spazio ad un ampio potere discrezionale da parte del Ministero sul cui esercizio la nota di accompagnamento in effetti nulla dice.

La tesi non è da condividere.

In ordine all’aspetto soggettivo è sufficiente rilevare che il firmatario della lettera ha chiarito di aver risposto "…per incarico del Signor Ministro…", e non in nome proprio, sicchè l’eventuale difetto di delega ovvero l’incompetenza dello stesso soggetto ad esprimersi sulla richiesta dell’UAAR avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso l’impugnativa della lettera in questione, verso cui la ricorrente non si è invece gravato.

Per quanto attiene agli aspetti contenutistici, va sottolineato che nell’appunto in questione si chiarisce, anche con richiami a pronunce giurisprudenziali, che le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari disposizioni per la rimozione di tali oggetti. In conclusione sull’appunto si afferma che, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione in tema di libertà religiosa, come interpretati dalla Corte costituzionale "non sussiste un obbligo né un divieto circa l’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere".

Alla stregua delle suesposte osservazioni non può negarsi carattere provvedimentale alla lettera sopra indicata, laddove ha inteso recepire l’avviso sfavorevole dei competenti uffici ministeriali nei confronti della richiesta inviata dalla ricorrente UAAR.

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile.

Sussistono, comunque, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2002, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi TOSTI Presidente

Italo RIGGIO Consigliere est.

Carlo VISCIOLA Consigliere

Depositata il 22 maggio 2002.

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