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n. 12-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. I TER – Sentenza 26 novembre 2002 n. 10725 - Pres. Tosti, Est. Lo Presti - Hotel Reservation società consortile per azioni (Avv.ti Tedeschini e Tozzi) c. Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato Palmieri) e CON.CO.R.A., Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori s.c.r.l., (Avv.ti Galeoni, Lirosi e Pacciani) - (accoglie).

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Actio ad exhibendum - Ex art. 25 L. n. 241/90 - Proposta cumulativamente nei confronti di più provvedimenti di diniego adottati da Autorità diverse - Nel caso di connessione oggettiva - Ammissibilità.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Actio ad exhibendum - Ex art. 25 L. n. 241/90 - Istanza di accesso senza indicazione specifica dei provvedimenti - Nel caso in cui sia specifica nel suo contenuto e la omessa indicazione dei documenti non sia imputabile all’interessato - Ammissibilità.

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Actio ad exhibendum - Ex art. 25 L. n. 241/90 - Istanza riguardante anche atti relativi ai singoli componenti di un consorzio - Omessa notifica del ricorso a tali componenti, che assumono la qualità di controinteressati - Inammissibilità.

4. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Situazione di interesse giuridicamente rilevante - Nozione - Individuazione.

5. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Situazione di interesse giuridicamente rilevante - Nel caso di istanza di accesso nei confronti di una società concessionaria - Situazione di concorrenza in cui si trova rispetto al richiedente ed interesse ad ottenere il ritiro della concessione - Interesse - Sussiste.

6. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Diniego - Per la gravosità dell’attività richiesta all’Amministrazione in sede di rilascio di copia degli atti richiesti - Illegittimità - Differimento dell’accesso - Possibilità.

1. E’ ammissibile un ricorso ex art. 25 L. n. 241/90 proposto cumulativamente avverso diversi provvedimenti di diniego di accesso riferibili a diverse Amministrazioni intimate, nel caso in cui sussista un rapporto di palese connessione oggettiva fra i provvedimenti stessi, tutti concernenti procedimenti di accesso aventi ad oggetto i medesimi atti ed avviati con istanze di uguale contenuto.

2. E’ ammissibile un ricorso proposto ex art. 25 L. n. 241/90 anche nel caso in cui l’istanza di accesso non rechi l’indicazione puntuale degli specifici atti richiesti, ove, per un verso, la pretesa sia sufficientemente specifica nel suo contenuto, riguardando soltanto i provvedimenti relativi ad un soggetto determinato e, per altro verso, l’esistenza di specifici atti adottati non sia nota all’interessato, il quale, pertanto, non ha potuto rendere più puntuale la formulazione dell’istanza (1).

3. E’ inammissibile un ricorso proposto ex art. 25 L. n. 241/90 diretto ad ottenere copia di atti riguardanti direttamente i singoli soggetti facenti parte di un consorzio, che sia stato notificato al solo consorzio e non anche ai singoli consorziati nonostante che questi ultimi costituiscano soggetti controinteressati in ragione dell’esigenza di tutela della riservatezza.

4. In materia di accesso ai documenti amministrativi, la nozione di interesse giuridicamente rilevante, che vale a fondare la legittimazione alla richiesta di accesso, va intesa in senso più ampio rispetto a quella di interesse all’impugnazione e va riferita a chiunque si trovi in relazione anche solo mediata o indiretta con gli effetti degli atti, indipendentemente dal fatto che sia in atto configurabile la lesione di una posizione giuridica protetta (2).

5. Sussiste il diritto di una società di accedere agli atti atti relativi ad eventuali procedimenti di natura disciplinare e sanzionatoria aperti nei confronti di un consorzio titolare di una concessione (nella specie trattava di un consorzio titolare di subconcessione rilasciata dalla Aeroporti di Roma per lo svolgimento del servizio di trasporto persone e noleggio con conducente nell’ambito degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino), dovendosi la situazione giuridicamente rilevante in tale ipotesi ravvisarsi nella relazione di concorrenza esistente tre la società richiedente ed il consorzio concessionario ed in particolare in relazione alla possibile rilevanza degli atti richiesti ai fini di eventuali iniziative volte a determinare il ritiro, in via di autotutela, da parte della P.A., della concessione rilasciata in favore del consorzio controinteressato, con evidenti ricadute vantaggiose per la ricorrente sul piano dell’attività concorrenziale.

6. La eventuale gravosità dell’attività richiesta all’Amministrazione in sede di rilascio di copia degli atti richiesti non può  giustificare il diniego di accesso, ma può, se opportunamente motivata, giustificare al più il differimento dell’accesso, nelle ipotesi in cui con l’istanza di accesso si richieda all’Amministrazione un’attività di ricerca, indagine o ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti tale da costituire ostacolo al normale svolgimento dell’attività istituzionale; ipotesi che debbono però emergere in maniera puntuale e concreta dalla motivazione del provvedimento di differimento dell'accesso.

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(1) Cfr. in proposito T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. n. 4191/2000.

(2) V. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 1999 n. 32.

 

 

PER L'ANNULLAMENTO

Della nota della Polizia Aeroportuale di Fiumicino del 24 agosto 2002, pervenuta il 28 agosto 2002, con la quale è stato denegato l’accesso ai documenti richiesti con istanza ex artt. 22 e 25 L. 241/90 in data 8 agosto 2002;

della nota del 30 agosto 2002 della Guardia di Finanza presso l’Aeroporto Fiumicino, pervenuta il 13 settembre 2002, con la quale è stato denegato l’accesso ai documenti richiesti con istanza dell’8 agosto 2002;

della nota della Polizia Municipale di Fiumicino, senza data, pervenuta il 16 settembre 2002, con la quale è stato denegato l’accesso ai documenti richiesti con istanza dell’8 agosto 2002;

della nota del Comando Carabinieri Regione Lazio del 13 settembre 2002, pervenuta il 19 settembre 2002, con la quale è stato denegato l’accesso ai documenti richiesti con istanza dell’8 agosto 2002.

(omissis)

Premesso in punto di fatto :

-) che la società ricorrente, premesso di essere società consortile per azioni che, fra i diversi scopi consortili perseguiti, svolge anche il servizio di collegamento fra l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e gli alberghi romani consorziati, ha richiesto di poter accedere agli atti relativi ad eventuali procedimenti di natura disciplinare e sanzionatoria aperti nei confronti della società CON.CO.R.A., consorzio titolare di subconcessione rilasciata dalla Aeroporti di Roma per lo svolgimento del servizio di trasporto persone e noleggio con conducente nell’ambito degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, nonché nei confronti dei singoli consorziati;

-) che la richiesta di accesso è stata motivata in relazione all’interesse dell’istante a conoscere documenti possibilmente rilevanti sia al fine del deposito nei giudizi instaurati dalla Con.Co.ra. nei confronti dell’istante medesima davanti al Tribunale Civile di Roma ed aventi ad oggetto la presunta concorrenza sleale esercitata dalla Hotel Reservation, sia al fine dell’iniziativa volta a sollecitare la revoca della sub concessione rilasciata alla Con.Co.Ra.;

-) che i provvedimenti di diniego impugnati sono stati motivati con riferimento alla carenza d’interesse rilevante in capo all’istante, ad eccezione del provvedimento adottato dal Comando dei Carabinieri che è motivato con riferimento al carattere eccessivamente gravoso, per l’Amministrazione, dell’attività richiesta;

-) che la società istante ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90, ribadendo la natura concreta ed attuale del proprio interesse all’accesso ai documenti richiesti;

-) che sia le Amministrazioni intimate che la società controinteressata, nel costituirsi in giudizio, hanno rilevato l’inammissibilità del gravame e l’infondatezza della pretesa.

Ritenuto in diritto che:

-) il ricorso è ammissibile, benché proposto cumulativamente avverso diversi provvedimenti di diniego di accesso riferibili alle diverse Amministrazioni intimate, considerato il rapporto di palese connessione oggettiva fra gli stessi, tutti concernenti procedimenti di accesso aventi ad oggetto i medesimi atti ed avviati con istanze di uguale contenuto; cosicché opportunamente, per condivisibili esigenze di economia processuale, le domande sono state proposte congiuntamente con l’unico ricorso giurisdizionale qui in esame;

-) sotto ulteriore profilo, il ricorso risulta parimenti ammissibile, sebbene l’istanza di accesso non rechi l’indicazione puntuale degli specifici atti richiesti ma faccia genericamente riferimento agli eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori adottati nei confronti della controinteressata. Ciò in quanto, per un verso, la pretesa è sufficientemente specificata nel suo contenuto, riguardando soltanto i provvedimenti relativi ad un soggetto determinato ( la società Con.Co.Ra.), per altro verso, l’attuale esistenza di specifici atti adottati non è circostanza nota alla ricorrente, la quale pertanto non avrebbe potuto rendere più puntuale la formulazione dell’istanza (cfr. in proposito Tar Lazio III, n. 4191/2000). Del resto, nel caso di inesistenza attuale di atti e provvedimenti del genere di quelli cui è stata riferita la domanda della ricorrente, le Amministrazioni intimate avrebbero ben potuto esitare in tal senso l’istanza di accesso, garantendo a pieno l’esigenza di trasparenza tutelata dall’art. 22 della legge 241/90;

-) ancora, il ricorso è perfettamente ammissibile, sebbene non notificato ai singoli consorziati ma soltanto al consorzio Con.Co.Ra., nella parte riferita agli atti riguardanti direttamente il Consorzio stesso e non i singoli consorziati. Il fatto poi che l’adozione di misure disciplinari o sanzionatorie nei confronti del Consorzio possa aver costituito la conseguenza di comportamenti illeciti o inadempimenti riferibili ai singoli consorziati risulta, sotto l’aspetto in questione, irrilevante considerato che, in virtù del rapporto di immedesimazione soggettiva, la relativa responsabilità resta imputata al Consorzio in quanto tale (cfr. art. 19 del regolamento del servizio) e i provvedimenti disciplinari o sanzionatori, cui la richiesta di accesso è stata riferita, sono adottati nei confronti di quest’ultimo soggetto responsabile e non nei confronti dei singoli consorziati. Nell’ipotesi in cui, poi, nessuna misura sia stata adottata nei confronti del Consorzio in quanto tale (sussistendo soltanto misure adottate a carico dei singoli consorziati) ben avrebbero potuto, ancora una volta, le Amministrazioni intimate esitare in tal senso negativo l’istanza di accesso, garantendo comunque l’esigenza di tutela della trasparenza;

-) è invece inammissibile la pretesa riferita agli atti sanzionatori riguardanti direttamente i singoli consorziati, considerato che il ricorso non è stato notificato a nessuno dei consorziati medesimi, benché si tratti di soggetti controinteressati in ragione dell’esigenza di tutela della riservatezza;

-) nel merito, il ricorso è fondato.

In materia di accesso ai documenti amministrativi, infatti, la nozione di interesse giuridicamente rilevante, che vale a fondare la legittimazione alla richiesta di accesso, va intesa in senso più ampio rispetto a quella di interesse all’impugnazione e va riferita a chiunque si trovi in relazione anche solo mediata o indiretta con gli effetti degli atti, indipendentemente dal fatto che sia in atto configurabile la lesione di una posizione giuridica protetta (cfr. in senso conforme Cons. Stato IV, 14.1.1999 n. 32).

Ciò premesso, osserva il Collegio che la legittimazione in capo alla società ricorrente va ritenuta sussistente in ragione della relazione di concorrenza esistente con la controinteressata ( e riconosciuta di fatto dalla stessa controinteressata la quale ha avviato diverse iniziative giudiziali per la repressione di una condizione di concorrenza asseritamente sleale), e si specifica in relazione alla possibile rilevanza degli atti richiesti ai fini di eventuali iniziative volte a determinare il ritiro, in via di autotutela, da parte della società Aeroporti di Roma, della concessione rilasciata in favore del Con.Co.ra., con evidenti ricadute vantaggiose per la ricorrente sul piano dell’attività concorrenziale.

Nel caso di specie, dunque, l’istanza di accesso era sicuramente fondata sulla sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante: il che bastava a configurare la piena legittimazione della società richiedente, nonostante la mancanza di una lesione attuale e concreta di una posizione giuridica direttamente ed immediatamente riferibile agli atti richiesti.

Sotto ulteriore profilo, poi, detta legittimazione va ricondotta altresì all’interesse alla produzione degli atti richiesti nei giudizi pendenti, volti all’inibizione del proseguimento dell’attività da parte dell’odierna ricorrente ed alla repressione del rapporto di concorrenza ritenuta sleale.

Osserva in proposito il Collegio che, in astratto, è logicamente ipotizzabile la rilevanza, ai fini della difesa degli interessi della ricorrente in detti giudizi, della produzione di documenti che possano incidere negativamente sulla stessa possibilità per la società Con.Co.Ra. di proseguire nella gestione dei servizi oggetto di concessione; il che basta a rendere legittima la richiesta di accesso, senza che da parte dell’Amministrazione intimata, come anche in questa sede da parte del Collegio stesso, possano essere opposte diverse valutazioni sulla concreta rilevanza di quei documenti nei giudizi in corso.

Quanto poi alla ritenuta gravosità dell’attività richiesta all’Amministrazione (posta a fondamento del diniego opposto dal Comando dei Carabinieri), osserva il Collegio che simile motivazione appare assolutamente generica ed insufficiente, potendo la gravosità degli adempimenti richiesti, se opportunamente motivata, giustificare al più il differimento dell’accesso, salve le sole ipotesi in cui con l’istanza di accesso si richieda all’Amministrazione un’attività di ricerca, indagine o ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti tale da costituire ostacolo al normale svolgimento dell’attività istituzionale; ipotesi che debbono però emergere in maniera puntuale e concreta dalla motivazione del provvedimento di diniego.

Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti sopra esposti e, per l’effetto, va ordinato alle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di competenza, di consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti e riferiti al Con.Co.Ra. Va invece ritenuta inammissibile la domanda di accesso ai documenti riferibili direttamente ai singoli soggetti consorziati, non intimati in giudizio.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter, accoglie nei limiti indicati in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di consentire l’accesso ai documenti indicati in parte motiva.

Compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31.10.2002.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria in data 26 novembre 2002.

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