TAR LAZIO, SEZ. I TER– Sentenza 3 dicembre 2002 n. 11114 - Pres. Tosti, Est. Lo Presti - Vittoria Assicurazioni S.P.A. (Avv. C. Mazzoni) c. Regione Lazio (Avv. Stato P. Palmieri) - (respinge).
1. Contratti della P.A. - Offerta - Sua sottoscrizione - Necessità - Mancanza - Esclusione - Va disposta anche in difetto di espressa comminatoria del bando.
2. Contratti della P.A. - Gara - Polizza assicurativa allegata alla offerta - Mancata sottoscrizione in calce ed in ogni foglio - Esclusione - Va disposta.
1. La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di uno dei partecipanti alla gara determina la nullità della offerta e l'esclusione dell'offerente, anche in mancanza di una esplicita comminatoria in tal senso del bando di gara, per evidenti esigenze di garanzia sia del principio della par condicio fra i partecipanti, sia dell'esigenza di effettivo conseguimento in modo utile degli obiettivi funzionali perseguiti dall'Amministrazione appaltante.
2. Legittimamente viene esclusa una offerta per la mancata sottoscrizione, in calce ed in ogni foglio, della polizza assicurativa allegata all’offerta stessa, non potendosi riferire la paternità della polizza all'offerente, con conseguente impossibilità di determinazione del contenuto della dichiarazione di volontà contrattuale resa (1).
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(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. Lazio che, essendo nella specie la polizza, allegata all'offerta, composta da più fogli, essa andava sottoscritta in ogni foglio, così da potere riferire la dichiarazione di volontà contrattuale all'intero contenuto della stessa.
PER L'ANNULLAMENTO
della deliberazione della Giunta Regionale del 19 aprile 1995 notificata il 13 giugno 1995.
(omissis)
FATTO
Con ricorso notificato in data 6.7.1995 la società indicata in epigrafe ha impugnato la deliberazione n. 3468 della Giunta regionale del Lazio, adottata il 19 aprile 1995 e notificata il 13 giugno successivo, con la quale è stata dichiarata infruttuosa la licitazione privata indetta, ai sensi dell'art. 1 lett. E) della legge n. 14/73, per la stipulazione di polizza assicurativa multirischio in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto.
La deliberazione impugnata è stata adottata in considerazione del fatto che nessuno dei partecipanti ha presentato documentazione completa e conforme alle prescrizioni di bando.
In particolare, la società Vittoria Assicurazioni è stata esclusa, unitamente alla società Assitalia, in considerazione della mancata sottoscrizione in calce ed in ogni foglio della polizza allegata all'offerta.
La ricorrente assume l'illegittimità della propria esclusione e, conseguentemente, della mancata aggiudicazione della gara in suo favore, considerato che l'avviso di gara non prevedeva la sottoscrizione della polizza da allegare all'offerta e che, comunque, eventuali irregolarità nella documentazione non possono implicare l'esclusione, se non nei casi di espressa comminatoria, dovendo la stazione appaltante richiederne l'integrazione.
Si è costituita in giudizio la regione Lazio per resistere al gravame.
Con ordinanza del 27 luglio 1995 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del giorno 14 novembre 2002 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'avviso di gara, con riferimento al contenuto ed alle modalità di presentazione delle offerte, stabiliva espressamente che le offerte, redatte in lingua italiana, dovessero consistere nella produzione di due testi di polizza concernenti la copertura kasco e la copertura infortuni, con l'indicazione del premio unico e complessivo, sottoscritte da chi ha i poteri di impegnare legalmente la compagnia.
Diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, dunque, il bando attribuiva esplicitamente alla polizza il rilievo di parte integrante l'offerta e ne prescriveva, conseguentemente, l'onere della sottoscrizione.
La prescrizione della sottoscrizione si comprende in considerazione del fatto che il contenuto economico dell'offerta, e le prestazioni conseguentemente promesse, si determinavano proprio in base al contenuto della polizza allegata all'offerta di partecipazione.
In altri termini, era proprio in base al contenuto della polizza allegata che si veniva a determinare la portata concreta della dichiarazione di volontà contrattuale, in cui si sostanzia la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica, dipendendo da essa l'esatta determinazione degli obblighi contrattuali che l'offerente intende assumere.
L'onere della sottoscrizione della stessa risponde alla esigenza di rendere vincolante in ogni sua parte la dichiarazione di volontà della parte offerente, consentendo di riferirla soggettivamente all'offerente e di precludere successive contestazioni in ordine all'effettiva portata dell'impegno contrattualmente assunto.
Considerato, poi, che la polizza, costituente l'offerta, si costituiva di più fogli, andava ovviamente sottoscritta in ogni foglio, così da potersi riferire la dichiarazione di volontà contrattuale all'intero contenuto della stessa.
La sottoscrizione dell'offerta, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, costituisce condizione di giuridicità della dichiarazione, cosicchè la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di uno dei partecipanti alla gara determina la nullità della stessa e, conseguentemente, l'esclusione dell'offerente, anche in mancanza di una esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara, per evidenti esigenze di garanzia sia del principio della par condicio fra i partecipanti, sia dell'esigenza di effettivo conseguimento in modo utile degli obiettivi funzionali perseguiti dall'Amministrazione appaltante.
Correttamente pertanto l'Amministrazione resistente ha ritenuto non validamente formulata l'offerta dell'odierna ricorrente per la mancata sottoscrizione, in calce ed in ogni foglio, della polizza assicurativa allegata, non potendone riferire la paternità all'offerente, con conseguente impossibilità di determinazione del contenuto della dichiarazione di volontà contrattuale resa.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14.11.2002.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria in data 3 dicembre 2002.