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TAR LAZIO, SEZ. II - Ordinanza 23 febbraio 2000 n. 40 - Pres. Elefante, Est. Polito - Dirstat Finanze (Avv.ti Michele Lioi, Carlo Rienzi, Stefano Viti, Michele Marenghi, Marco Orlando e Mario Marconi) c. Ministero delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato).

Nel caso in cui sia rimasta ineseguita una ordinanza cautelare emessa del TAR (nella specie, peraltro, confermata dal Consiglio di Stato) con la quale era stato sospeso un silenzio-rifiuto, ai fini dell’adozione del consequenziale provvedimento esplicito dell’Amministrazione, il TAR stesso, nuovamente adito dai ricorrenti, può ordinare nuovamente all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro un determinato termine (nella specie fissato in 30 giorni) prevedendo nel contempo, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario "ad acta" il quale sarà incaricato di provvedere in funzione sostitutiva agli adempimenti prescritti (1).

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(1) Sulle c.d. ordinanze cautelari propulsive v. in questa rivista Nazareno Saitta, Le sospensive "propulsive" davanti alla Corte Costituzionale: un discutibile tentativo di rinviare l’esame di una questione ormai decisiva per le sorti del processo amministrativo.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso n. 10026/99, proposto dalla Dirstat Finanze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lioi, Carlo Rienzi, Stefano Viti, Michele Marenghi, Marco Orlando e Mario Marconi;

contro

il Ministero delle Finanze, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gnerale dello Stato;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto serbato dal Ministero intimato in ordine ad istanza diffida e per l’accdertamento dell’obbligo dell’amministrazione di indire le procedure previste dall’art. 22 del C.C.N.L. 12.12.1996 così come attuate dal D.M. 1910/IV;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza di questa sezione n. 2766/99 del 25.08.1999 – confermata in appello dal Consiglio di Stato, sezione IV^, con ordinanza n. 2261/99 del 23.11.1999 – di sospensione del silenzio rifiuto impugnato ai fini dell’adozione di consequenziale provvedimento esplicito dell’amministrazione;

Vista l’istanza proposta dalla ricorrente Associazione per l’ottemperanza del Ministero delle Finanze alla predetta ordinanza cautelare;

Udita alla Camera di Consiglio del 23 Febbraio 2000 la relazione del consigliere polito Bruno Rosario;

Uditi per le part gli avv. ti Rienzi, Viti, Marconi, Sclafani;

Ritenuto:

- che permane la condotta omissiva dell’amministrazione convenuta quanto all’attuazione di puntuali disposizioni del CCNL relative al personale con qualifiche dirigenziali, con lesione delle aspettative dei dipendenti interessati allo svolgimento dei compiti della qualifica in posizioni organizzative ad esse peculiari che risultino disponibili per pensionamenti o scdenza di incarichi a tempo determinato;

- che lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 45065/99/RUD del 05.11.1999 ha chiarito l’oner posto a carico delle singole amministrazioni dall’art. 22, comma quinto, del CCNL 12.12.1996 – concernente l’identificazione e pubblicazione dei osti disponibili per le funzioni dirigenziali di seconda fascia – non è venuto meno per l’effetto dell’unificazione dei ruoli del personale predetto; che detti adempimenti costituiscono all’evidenza il non eludibile presupposto per la corretta utilizzazione dei funzionari con qualifica direngenziale, in relazione ad obiettive ed accertate esigenza organizzative, salvo l’interscambio delle informazioni fra i diversi dicasteri a garanzia del recepito criterio di mobilità del personale;

P.Q.M.

accoglie l’istanza nei termini proposta dall’Associazione Ricorrente e, per l’effetto,

ORDINA

al Ministero delle Finanze di assicurare gli adempimenti di cui all’art. 22, comma quinto, del CCNL 12.12.1996 secondo le modalità specificate nel D.M. n. 1910/IV con l’osservanza del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente ordinanza.

In caso di persistente inadempimento nomina fin d’ora commissario "ad acta" il Sottosegretario di Stato presso il Dipartimento della Funzione pubblica affinché, anche tramite di un funzionario all’uopo delegato, provveda in funzione sostitutiva agli adempimenti di cui in motivazione nei trenta giorni successivi al termine assegnato all’amministrazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 Febbraio 2000 con l’intervento dei seguenti magistrati:

- ELEFANTE Agostino Presidente;

- POLITO Bruno Rosario Consigliere estensore

- GIORDANO Francesco Consigliere

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