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TAR LAZIO, SEZ. II - Ordinanza 8 novembre 2000 n. 9390 - Pres. Elefante, Est. Polito - Società BLU S.p.A. (avv. Giuseppe Guarino) c. Comitato dei Ministri, di cui al D.P.C.M. 2/2/2000, Ministero delle comunicazioni Direz.Generale Concess. e autorizzazioni, responsabile del procedimento, Ministero delle Comunicazioni (punto 7.2.1. disciplina di gara), Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero del Tesoro (Avv.ra Generale dello Stato), CODACONS (avv.ti Carlo Rienzi, Michele Mirenghi, Vincenzo Masullo e Mariacristina Tabano), S.a.r. MEDIASET INVESTEMENT (avv.ti Aldo Bonomo e Luigi Medugno), Societa’ Palatinus S.A. e della Societa’ Roma Ovest Costruzioni Edilizie (avv.ti Giuseppe Lavitola, Francesco Gianni e Antonio Lirosi), S.p.a. Italiana per il Gas – ITALGAS (avv. Luca Nanni), Banca Nazionale del Lavoro, B.N.L. (avv.ti Andrea Giardina, Michele Carpinelli ed Ennio Cicconi), S.p.a. Edizioni Holding (avv.Franco Gaetano Scoca).

 

 

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2000;

Visto l'art. 21, comma 8, della L. n. 1034/71, modif. dall'art. 3, comma 1 della L. 205/2000;

Visto il ricorso n. 18450/2000 proposto da Società BLU S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Guarino presso il quale elettivamente domiciliata in Piazza Borghese, 3 - 00186 ROMA

contro

- Comitato Dei Ministri, di cui al d.P.C.M. 2/2/2000 rappresentato e difeso dall'avv.

- Il Ministero delle Comunicazioni. Direz. Generale Concess. e Autorizzazioni:

- Il Responsabile del procedimento, Ministro delle Comunicazioni (punto 7.2.1. disciplinare di gara);

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

- Il Ministero del Tesoro, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari della nota del Responsabile della fase di miglioramenti competitivi del 27/10/2000, con cui il Responsabile ha comunicato alla Società il provvedimento 23/10/2000 del Comitato dei Ministri;

della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui al d.P.C.M. 2/2/2000, nonchè del verbale del 26/10/2000;

di ogni atto anteriore, connesso e conseguente;

per l'accertamento del diritto allo svincolo della fideiussione di 4000 (miliardi) punto 6.4 del disciplinare) e risarcimento danni.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Visti gli atti di intervento:

- del Codacons, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Michele Mirenghi, Vincenzo Masullo e Mariacristina Tabarro;

- della S.a.r. MEDIASET INVESTMENT, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Bonomo e Luigi Medugno;

- della Società Palatinus S.A. e della Società Roma Ovest Costruzioni Edilizie, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lavitola, Francesco Gianni e Antonio Lirosi;

- della S.p.a. Italiana per il Gas - ITALGAS, rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Nanni;

- dalla Banca Nazionale del Lavoro, B.N.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giardina, Michele Carpinelli ed Ennio Cicconi;

- della S.p.A. Edizioni Holding, rappresentata e difesa dall'avv.to Franco Gaetano Scoca;

Vista la domanda di misure cautelari presentata dalla Società ricorrente;

Udito il relatore Consigliere Bruno Rosario Polito;

Uditi per le parti gli avv.ti D'Amato, Guarino, Scoca, Bonomo, Medugno, Nanni, Giardina, Carpinelli, Cicconi, Lavitola, Lirosi, Rienzi e Gianni;

Ritenuto che la determinazione di cui all'impugnato verbale della riunione del 23.10.2000 di "porre in essere quanto necessario per l'escussione della fideiussione bancaria di 4.000 miliardi ai sensi dell'art. 6.4. del disciplinare" della gara indetta per il rilascio di cinque licenze per l'esercizio del sistema di comunicazione UMTS-IMT 2000 - adottata sul rilievo della non corretta partecipazione della S.p.a. Blu alla fase dei miglioramenti competitivi - in relazione alla rilevante entità economica dell'importo si configura idonea a determinare, in attesa della decisione nel merito della causa, un innegabile danno grave ed irreparabile all'attività di impresa esercitata dalla Società predetta, con riflessi anche sul piano occupazionale e sullo sviluppo in regime di concorrenza del sistema di telefonia mobile;

Ritenuto, inoltre, che - con riguardo ai motivi dedotti in ricorso che attengono all'insussistenza dei presupposti tipizzati al punto 7.3.3. del disciplinare di una gara per l'esercizio del diritto di escussione della garanzia fideiussoria ed alla stessa congruità della misura economica inflitta - emergono estremi che, su un piano di ragionevole previsione, non escludono un possibile esito della controversia favorevole alle ragioni della parte istante;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare merita accoglimento con effetto sulla determinazione provvedimentale dell'Amministrazione di cui sopra e su ogni ulteriore attività di esecuzione posta in essere, fermo restante l'assetto contrattuale della garanzia prestata dalla Società istante nei termini di cui al punto 6.4. del disciplinare.

P.Q.M.

ACCOGLIE la proposta domanda incidentale di sospensione nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Stazione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma l'8 novembre 2000.

- ELEFANTE Agostino, Presidente

- POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore.

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