TAR LAZIO, SEZ II - Sentenza 9 maggio 2001 n. 4025 - Pres. Landi, Est. Giordano - Scala (Avv. Scotti e Pittori) c. Comune di Isola del Liri (Avv. Lallini)
Atto amministrativo - Diritto di accesso - Verbale comprensivo del resoconto assembleare (c.d. minuta) relativo ad una delibera del Consiglio comunale - Non rientra nella nozione di documento amministrativo ex art. 22, comma 2 della L. 241/90.
Il verbale comprensivo del resoconto assembleare (c.d. minuta) relativo ad una delibera del Consiglio comunale - in carenza di una specifica normazione positiva che gli attribuisca la veste ufficiale di atto o documento amministrativo, ancorché strumentale e prodromico - siccome finalizzato al successivo adempimento della verbalizzazione formale, relativa alla determinazione finale e conclusiva effettivamente assunta dall’organo deliberante, non rientra nell'ambito oggettivo di operatività del diritto d'accesso e, quindi, nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22, comma 2 della L. 241/90.
FATTO
La sig.a Anna Scala, consigliere capo-gruppo di opposizione nel Comune di Isola del Liri, ha chiesto di accedere ai resoconti (c.d. minute) assembleari, avendo rilevato che il verbale della seduta consiliare del 18/9/2000 non rappresentava quanto realmente accaduto in assemblea e, in particolare, non riportava le doglianze dell’opposizione.
Con la nota in epigrafe il Comune ha negato l’accesso, opponendo che le minute dei verbali non sono atti amministrativi, ma rivestono il carattere di semplici appunti ad uso interno del segretario verbalizzante.
Premesso, quindi, che, in assenza di un sistema steno-dattilografico di riproduzione dei resoconti delle sedute del Consiglio, i verbali stesi in minuta assumono una propria autonoma rilevanza ed un’importanza essenziale per provare la non veridicità della verbalizzazione ufficiale e costituiscono, perciò, uno strumento imprescindibile per il corretto e consapevole esercizio dei propri doveri da parte dei consiglieri comunali, specie di opposizione, l’istante ha proposto l’odierno gravame deducendo la violazione degli artt.22 e 25 della legge n.241/90 e 10 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dei diritti politici della minoranza e dell’art.43, comma II del Dl.Lgs. n.267, citato.
Per giurisprudenza costante, gli atti interni, quali sarebbero i resoconti d’assemblea (c.d. minute), rientrano nell’ambito oggettivo di operatività del diritto d’accesso e, quindi, nella nozione di documento amministrativo riconducibile al più ampio concetto di riproduzione di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Il provvedimento di diniego sarebbe, perciò, lesivo dei diritti politici dei consiglieri comunali, specie di minoranza, ai quali risulterebbe preclusa la possibilità di svolgere una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato del consiglio e dei singoli componenti.
In resistenza al gravame il Comune intimato ha sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha concluso per il rigetto della domanda di parte ricorrente, con espressa condanna per spese, competenze ed onorari.
Ha replicato l’istante, con un breve scritto redatto il 7 marzo 2001, insistendo per l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art.22 della legge n.241/90, in materia di accesso ai documenti amministrativi, testualmente recita, al primo comma: "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge."
Al secondo comma, il legislatore del 1990 si premura di precisare: "E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa."
Oggetto del diritto di accesso è, dunque, il documento amministrativo, inteso come bene mobile materiale, avente carattere strumentale ed accessorio, formato dalla pubblica amministrazione, in funzione rappresentativa o riproduttiva di un fatto o di un atto giuridicamente rilevante, ed utilizzato nell’esercizio dell’attività amministrativa.
Ciò posto, si osserva che, se è vero che la legge sopra richiamata fornisce un’ampia nozione di documento amministrativo, ricomprendendo in essa, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, non solo gli atti interni al procedimento amministrativo, ma anche quelli riconducibili all’attività svolta dalla P.A. iure privatorum, nonché quelli posti in essere da privati investiti di una pubblica funzione, in quanto, in ogni caso, volti a perseguire scopi e finalità di interesse generale e collettivo, non sembra al Collegio che le minute dei verbali delle sedute assembleari siano ex se suscettibili di entrare a far parte del novero degli atti o documenti amministrativi, in relazione ai quali la legge consente agli interessati l’esercizio del diritto di accesso.
Deve, invero, ritenersi che in carenza di una specifica normazione positiva, anche di livello secondario, che attribuisca alle minutazioni dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, la veste ufficiale di atti o documenti amministrativi, ancorchè strumentali e prodromici, siccome finalizzati al successivo adempimento della verbalizzazione formale, relativa alla determinazione finale e conclusiva effettivamente assunta dall’organo deliberante, la redazione, necessariamente affrettata ed approssimativa, di un testo informale, che, sulla scorta della comune esperienza, si rivela più assimilabile ad un brogliaccio che ad un resoconto assembleare, non possa valere se non per ciò che essa realmente rappresenta: cioè a dire, una serie di appunti ed annotazioni resi a futura memoria, che il segretario verbalizzante compila, ad uso interno e personale del proprio ufficio, e che, pertanto, sono destinati a restare nell’esclusiva disponibilità del medesimo, al fine della loro utilizzazione in sede di stesura definitiva del verbale di assemblea, senza che alcuno possa ritenersi investito della legittimazione di accedervi, per effettuare su di essi una consultazione a riscontro della veridicità e della fedeltà di riproduzione delle operazioni e delle discussioni svolte nel corso della seduta.
Poiché, dunque, le minute dei verbali non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie procedimentale, ma si pongono quali semplici strumenti di supporto dell’attività demandata ai funzionari addetti alla verbalizzazione, esse non rivestono alcuna rilevanza giuridica nell’iter formativo della documentazione ufficiale e, non rientrando, quindi, nel concetto di documenti amministrativi in senso proprio, non possono ritenersi soggette alla disciplina dell’accesso.
Di conseguenza, correttamente l’Amministrazione comunale ha opposto l’impugnato diniego, nel presupposto del carattere non ufficiale ed indisponibile delle minute redatte dal segretario verbalizzante.
Né può validamente sostenersi, come fa l’attuale ricorrente, che il censurato provvedimento si presenterebbe, comunque, lesivo dei diritti politici dei consiglieri comunali, specie di minoranza, ai quali risulterebbe preclusa la possibilità di svolgere compiutamente il proprio mandato, mediante una congrua valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato del consiglio e dei singoli componenti.
In realtà, deve ammettersi che, in sede di approvazione del verbale relativo alla seduta precedente, ciascun componente del collegio conserva il diritto di integrare il documento, chiedendo l’inserimento in esso delle rettifiche che ritenga opportune e facendo constare atti e dichiarazioni che, a suo avviso, non siano stati correttamente riportati nel testo dal funzionario verbalizzante.
Sicchè, deve escludersi che il contestato diniego costituisca espressione di un’illegittima compressione dei diritti politici delle minoranze, in seno all’organo collegiale.
D’altra parte, della facoltà di modifica ed integrazione del verbale risulta che la ricorrente si è regolarmente avvalsa, con riferimento alla deliberazione n.35 assunta dal Consiglio comunale in data 18 settembre 2000.
Senza contare che, in ultima analisi, resta sempre ferma la possibilità di sottoporre ad impugnativa di falso il verbale che, ad avviso di taluno dei componenti, non corrisponda esattamente al contenuto dell’adottato partito di deliberazione.
Per quanto sopra, dovendo ritenersi infondate le dedotte censure, il ricorso non si sottrae ad una definitiva pronuncia di rigetto.
Quanto alle spese, si rinvengono giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2001, con l’intervento dei signori Magistrati:
Domenico LANDI Presidente f. f.
Bruno Rosario POLITO Consigliere
Francesco GIORDANO Consigliere rel.est.
Depositata il 9 maggio 2001.