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n. 6-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II - Sentenza 6 giugno 2001 n. 4939 - Pres. Landi, Est. Giordano Immobiliare Robus S.r.l. (Avv. Mirabelli Centurione) c. Comune di Roma (Avv. Catello Matarazzi) – (respinge).

Espropriazione per p.u. - Mancato deposito indennità - Non rileva ai fini interruttivi della prescrizione del diritto - Ragioni.

Il mancato deposito presso la Cassa DD.PP. delle somme per indennità di espropriazione e di occupazione non preclude il tempestivo esercizio del diritto di credito da parte del soggetto espropriato; il mancato deposito, invero, non integra gli estremi di un’impossibilità legale, ma si configura alla stregua di un impedimento di mero fatto che, come tale, non osta all’esercizio del diritto e, quindi, al decorso della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 del Codice Civile.

 

 

FATTO

L’odierno contenzioso è volto ad ottenere l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n.1046/88 del 26/4/1988, con cui la Corte d’Appello di Roma ha condannato il Comune di Roma al pagamento, in favore dell’istante, della somma di £. 8.341.250 per indennità di espropriazione e di £. 2.120.000 per indennità di occupazione, relativamente ad un terreno destinato alla costruzione del Viadotto di collegamento Magliana-Eur, ordinando l’integrazione dell’indennità già versata alla Cassa Depositi e Prestiti fino alla concorrenza di £. 10.461.250.

Il Comune resistente oppone, invece, l’intervenuta prescrizione dell’obbligazione.

DIRITTO

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento, in quanto va condiviso l’assunto del Comune resistente, secondo cui deve ritenersi caduto in prescrizione il debito del quale l’istante chiede il pagamento.

Afferma, in contrario, parte ricorrente che l’esercizio del diritto al conseguimento di quanto dovutole è rimasto condizionato al deposito, sino a data recente non eseguito, della somma presso la Cassa DD. e PP. e che, comunque, il decorso della prescrizione è stato interrotto dai suoi interventi sollecitatori, oltre che dall’espresso riconoscimento del debito operato da Comune mediante la nota 14/12/2000, prot. n.66518.

Senonchè, va premesso che il mancato deposito della somma presso la Cassa DD. e PP. non precludeva il tempestivo esercizio del diritto di credito da parte dell’istante, che ben poteva, a suo tempo, assumere le opportune iniziative diffidando l’Amministrazione ad effettuare la prevista integrazione, secondo l’ordine impartitole dal giudice con la sentenza di cui in epigrafe.

Il mancato deposito, invero, non integra gli estremi di un’impossibilità legale, ma si configura alla stregua di un impedimento di mero fatto che, come tale, non osta all’esercizio del diritto e, quindi, al decorso della prescrizione, ai sensi dell’art.2935 del Codice Civile.

Quanto, poi, agli interventi con i quali l’istante asserisce di aver interrotto la prescrizione -senza, peraltro, provvedere a produrne la prova documentale- si rileva, dall’esame del fascicolo processuale versato in giudizio dall’Avvocatura comunale, che, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza, verosimilmente avvenuto nel 1988, il primo ed unico atto interruttivo spedito dalla ricorrente va rinvenuto nella lettera raccomandata R/R, pervenuta al Comune in data 6 luglio 1990, con cui l’avv. Giuseppe Corapi invitava l’Amministrazione ad ottemperare all’integrazione dell’indennità.

Tale effetto, invece, non può essere attribuito alla lettera del 22 maggio 2000, mediante la quale l’amministratore della società si è limitato a richiedere notizie relative al deposito della predetta indennità, omettendo di intimare l’Autorità a provvedere o, comunque, di richiedere l’adempimento di quanto ordinato dal giudice.

Sicchè, la successiva lettera raccomandata A/R in data 25 settembre 2000, cui si riferiscono entrambe le parti in causa, deve intendersi intervenuta oltre il termine decennale della prescrizione ordinaria, stabilito dall’art. 2946 Cod. Civ., applicabile anche all’azione diretta all’esecuzione del giudicato (actio iudicati), ai sensi dell’art.2953 Codice Civile.

Né si ritiene che una valida causa di interruzione della prescrizione sia ravvisabile nella nota 14/12/2000 (prot.n.66518), con cui l’Avvocatura comunale ha sollecitato il Dipartimento IX a dare esecuzione alla sentenza de qua, "stante il lungo tempo trascorso".

In effetti, non si configura nella fattispecie l’effetto interruttivo derivante dal riconoscimento del diritto da parte del debitore, ai sensi dell’art.2944 Cod. Civ., non solo perché l’Avvocatura comunale ha trasmesso all’ufficio competente la lettera dell’avv. Mirabelli data 25/9/2000, senza evidentemente entrare nel merito della questione evidenziata dal legale della ricorrente, ma anche perché, in ogni caso, tale sollecito è stato annullato, con successiva lettera del 29/12/2000 (prot. n. 68878), a ragione della mancata considerazione di un precedente parere della stessa Avvocatura comunale in data 13/11/2000, che doveva, invece, intendersi integralmente confermato in ogni sua parte, in direzione dell’intervenuta prescrizione del debito in questione, in assenza di una valida interruzione dei termini previsti dalla legge.

A ciò aggiungasi che, comunque, non era compito dell’Avvocatura manifestare, con effetti estrinseci, la determinazione volitiva spettante esclusivamente all’organo competente di amministrazione attiva del resistente Comune.

Da quanto sopra esposto discende il rigetto del proposto gravame.

Quanto alle spese, stimasi equo disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2001, con l’intervento dei signori Magistrati:

Domenico LANDI Presidente f. f.

Bruno Rosario POLITO Consigliere

Francesco GIORDANO Consigliere rel. est.

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