TAR LAZIO, SEZ. II TER - Sentenza 28 febbraio 2001 n. 1597 - Pres. Leva, Est. Taglienti - Rossi ed altri (Avv.ti P. Patelmo e S. Sbarra) c. Ministero per le politiche agricole e forestali (n.c.).
Silenzio della P.A. - Silenzio-rifiuto - Procedimento accelerato previsto dall’art. 2 della L. n. 205/2000 - Per questione avente natura patrimoniale - Inammissibilità - Fattispecie.
E' inammissibile il ricorso avverso il silenzio della P.A. trattato con il rito camerale ex art. 2, della L. 21 luglio 2000 n. 205, ove risulti che la questione sia di natura patrimoniale e verta in tema di accertamento di diritti; in tale ipotesi, infatti, la causa non può essere decisa in camera di consiglio, ma in pubblica udienza, pena una evidente elusione della procedura, con ingiustificata abbreviazione dei tempi processuali e semplificazione della procedura stessa (alla stregua del principio nella specie è stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto ex art. 2 L. n. 205/2000 avverso il silenzio rifiuto tenuto dall’Amministrazione in relazione alla istanza avanzata da alcuni dipendenti pubblici tendente ad ottenere il computo nella tredicesima mensilità, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuate in maniera obbligatoria e continuativa, nonchè per l’accertamento del suddetto diritto, con pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria).
FATTO
Con ricorso notificato il 14 settembre 2000 e depositato il 14 ottobre successivo, i nominati in epigrafe, dipendenti del Ministero per le politiche agricole e forestali, hanno impugnato il silenzio rifiuto tenuto dall’Amministrazione in relazione alla loro istanza di computo nella tredicesima mensilità del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuate in maniera obbligatoria e continuativa, chiedendo altresì l’accertamento del suddetto diritto, con pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
Deducono violazione degli articoli 36 e 97 della Costituzione e dell’articolo 14 del DPR n. 3/57; eccesso di potere.
Non risulta costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2000 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe alcuni dipendenti del Ministero per le politiche agricole e forestali hanno impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla loro istanza di inclusione del compenso per lavoro straordinario prestato in maniera obbligatoria e continuativa , nel calcolo della retribuzione ordinaria ai fini del computo nella 13^ mensilità, chiedendo l’accertamento del relativo diritto con corresponsione degli emolumenti arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
Ad avviso del Collegio il ricorso appare inammissibile.
Nella sua parte impugnatoria del silenzio infatti, che ha consentito di fissare rapidamente la camera di consiglio utilizzando la disposizione di cui all’art.2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso appare inammissibile, in quanto la questione sollevata è chiaramente di natura patrimoniale e verte in tema di accertamento di diritti; in questi casi appare del tutto irrilevante la procedura del silenzio, che tuttavia, nella fattispecie è quella che ha consentito il rito camerale.
Peraltro, poiché la fattispecie in esame afferisce, come detto, a diritti patrimoniali, la causa non può essere decisa in camera di consiglio, bensì in pubblica udienza, pena una evidente elusione della procedura, con ingiustificata abbreviazione dei tempi processuali e semplificazione della procedura stessa.
Per i suddetti motivi il ricorso avverso il silenzio deve ritenersi inammissibile per carenza d’interesse, impregiudicata la questione sostanziale riguardante l’accertamento di diritti patrimoniali, da portare, ad istanza di parte, in pubblica udienza.
Non si fa luogo alla condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite, non risultando costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter, dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000, con l’intervento dei magistrati:
GIANNI LEVA Presidente
GIULIO AMADIO Consigliere
CARLO TAGLIENTI Consigliere est.
Depositata il 28 febbraio 2001