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n. 3-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ II - Sentenza 28 febbraio 2001 n. 1606 - Pres. Elefante, Est. Polito - Tedeschini F. (Avv. G. Cogo) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Avv.ra Stato) e Network Information Center ed altri (n.c.).

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Accesso a mere notizie o a dichiarazioni di scienza non ancora tradotte in appositi strumenti documentali - Non sussiste.

Atto amministrativo - Diritto di accesso - In ordine agli atti del C.N.R - Riguardanti richieste di registrazione di domini Internet - Sussiste.

Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi, in qualsiasi forma redatti, rappresentativi di atti formati dalle pubbliche amministrazione o dai soggetti a essa equiparati dal successivo art. 23, come modificato dall’art. 4 della legge 3.8.1999, n. 265. Esula, pertanto, dalla disciplina dettata dal capo V della legge n. 241/1990 ogni iniziativa del privato diretta ad ottenere dall’Amministrazione mere notizie o dichiarazioni di scienza non ancora tradotte in appositi strumenti documentali.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale organismo di diritto pubblico nei cui confronti trova applicazione la disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi secondo il disposto di cui dell’art. 23 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è obbligato a consentire l’accesso ai documenti da esso detenuti e, in particolare, ad ogni atto inerente all’esame delle richieste di registrazione di domini Internet, con specifico riferimento agli obblighi di imparzialità e parità di trattamento fra gli interessati alla registrazione. L'interesse alla cognizione di tali atti si raccorda anche in relazione alla posizione di esclusiva del C.N.R. quale soggetto che soprintende in ambito nazionale al sistema di comunicazione Internet.

 

 

per l'annullamento

del silenzio rifiuto serbato in ordine ad istanza di accesso in data 4.4.2000 e per il riconoscimento del diritto alla cognizione ed estrazione in copia dei documenti ivi indicati;

(omissis)

FATTO

Con istanza in data 04.04.2000 inoltrata al Network Information Center; all’Istituto per le Applicazioni Telematiche, IAT/CNR; al Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.N.R.; al Ministero delle Comunicazioni e dell’Autorità per l’Informatica della Pubblica Amministrazione, il prof. Federico TEDESCHINI formulava richiesta di accesso a documenti relativi agli adempimenti per la registrazione del dominio Internet con identificazione "Tedeschini.it", concernenti in particolare:

1) regolamenti, circolari, atti di indirizzo e corrispondenza comunque intercorsa fra il Ministero delle Comunicazioni, AIPA, CNR, IAT E NIC sulle richieste di registrazione dei domini Internet e sulle regole di parità di trattamento fra i richiedenti la registrazione;

2) copia dei documenti ricevuti dalla Soc. "Ad Maiora" con riferimento alla posizione del ricorrente;

3) cognome, nome, qualifica dell’ufficio del responsabile del procedimento di registrazione dello scrivente;

4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del NIC, relativa alla completezza dei dati forniti.

Non avendo le amministrazioni ed organismi interpellati fornito riscontro alla predetta istanza il prof. TEDESHINI ha proposto ricorso avverso detto comportamento omissivo e ne ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’art. 25, comma quarto, della legge 7.8.1990, n. 241, e perché viziato da eccesso di potere in diversi profili, concludendo per il riconoscimento del diritto ed ottenere le notizie e documenti indicati nell’istanza del 4.4.2000.

Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche che con memoria del 15.01.2001 si è opposto all’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1). Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi, in qualsiasi forma redatti, rappresentativi di atti formati dalle pubbliche amministrazione o dai soggetti a essa equiparati dal successivo art. 23 come modificato dall’art. 4 della legge 3.8.1999, n. 265.

Esula, pertanto, dalla disciplina dettata dal capo V della legge n. 241/1990 ogni iniziativa del privato diretta ad ottenere dall’Amministrazione mere notizie o dichiarazioni di scienza non ancora tradotte in appositi strumenti documentali. Il ricorso proposto dal prof. Tedeschini va, quindi, dichiarato inammissibile nella parte in cui è inteso ad ottenere la declaratoria dell’obbligo degli enti intimati a fornire notizie sul responsabile del procedimento per l’assegnazione di dominio Internet ed un’attestazione circa completezza dei dati eventualmente posti a disposizione dell’interessato (punti 3 e 4 della domanda di accesso documentale del 4.4.2000).

1) Per quanto riguarda i punti 1) e 2) della predetta istanza va riconosciuta l’esistenza di un interesse personale e concreto del prof. TEDESCHINI alla cognizione dei documenti ivi indicati, che si riconnette all’esigenza di poter verificare la correttezza del procedimento dallo stesso attivato per l’assegnazione di un dominio Internet con intestazione di estremi "Tedeschini it.".

Va pertanto, in primo luogo, dichiarato l’obbligo del Ministero delle Comunicazione di consentire al ricorrente la cognizione e l’eventuale estrazione in copia di ogni atto, anche regolamentare o di direttiva, detenuto dall’Amministrazione medesima, inerente all’esame delle richieste di registrazione di domini Internet, con specifico riferimento agli obblighi di imparzialità e parità di trattamento fra gli interessati alla registrazione.

Quanto ai documenti relativi al procedimento attivato dal prof. Tedeschini per la registrazione del dominio "Tedeschini it." ed alle relative disposizioni regolamentari e di direttiva, è stata depositata nota dell’Istituto per le Applicazioni Telematiche n. 846 RR/la del 27.4.2000 - nel cui ambito opera la Registration Authority ed il Network Information Center (NIC) - in cui detto Istituto dà atto di aver trasmesso al Consiglio Nazionale delle Ricerche tutta la documentazione in suo possesso inerente alla registrazione del dominio richiesto.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale organismo di diritto pubblico nei cui confronti trova applicazione la disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi secondo il disposto di cui dell’art. 23 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, va pertanto dichiarato obbligato a consentire l’accesso ai documenti predetti. Non emergono, infatti, ragioni preclusive alla cognizione degli atti quali identificate dall’art. 24 della menzionata legge n. 241/1990; sussiste inoltre, come innanzi esposto, una qualificata posizione di interesse del prof. TEDESCHINI alla cognizione degli atti indicati che si raccorda all’esigenza di verificare la trasparenza delle procedure osservate per la registrazione del dominio richiesto, anche in relazione alla posizione di esclusiva del soggetto che soprintende in ambito nazionale al sistema di comunicazione Internet.

Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui innanzi.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 2^, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe ricorso n. 9628/2000 proposto da TEDESCHINI Federico e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio rifiuto serbato in ordine sull’istanza di accesso documentale avanzata dal ricorrente ed ordina di consentire la cognizione ed estrazione in copia dei documenti nei sensi e limiti indicati in motivazione.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.01.2001 con l'intervento dei seguenti magistrati:

-ELEFANTE Agostino, Presidente;

-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore;

-GIORDANO Francesco, Consigliere.

Depositata il 28.02.2001.

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