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n. 3-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II - Sentenza 13 marzo 2001 n. 1852 Pres. Landi, Est. Polito - Seat Pagine Gialle S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. (Avv.ti Giuseppe Guarino, Piero d’Amelio, Giovanni Domenichini e Claudio Tesauro) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv.ra Generale dello Stato), Mediaset S.p.a.(Avv.ti Aldo Frignani, Alberto Santa Maria, Luigi Medugno ed Avilio Presutti), Cecchi Gori Group Media Holding S.r.l. (Avv.to Alberto Predieri), TV Internazionale S.p.a. e Beta Television S.p.a. (Avv.ti Alessandro Pace ed Ottavio Grandinetti), Codacons (Avv.ti Carlo Rienzi, Vincenzo Masullo, Acerboni Francesco, Tabano Maria Cristina), Rete A S.r.l (Avv.to Federico Sorrentino) Italiana Internet Providers (Avv.ti Andrea Valli, Simone Cadeddu e Giuliano Fonderico), Associazione Diritto e Mercato (Avv.ti Elisabetta Giorgi e Federica Acinapura).

Autorizzazione e concessione – Emittenti radiotelevisive – Acquisizione di TeleMontecarlo da parte della Seat Pagine Gialle s.p.a. – Diniego di autorizzazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Motivato con riferimento all’art. 4, comma 8, della L. n. 249/97 – Illegittimità.

E’ illegittimo il provvedimento (del 17.1.2001) con il quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha negato l’autorizzazione all’acquisizione della Soc. Cecchi Gori Communications S.p.a. da parte della Soc. SEAT Pagine Gialle S.p.a., atteso l’art. 4, comma 8, della legge 31.7.1997, n. 249 assume quale destinatario del divieto di ingresso nel settore delle comunicazioni televisive a mezzo di frequenze terrestri "la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni", posizione caratterizzata dall’affidamento in via esclusiva del servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità degli utenti e tale posizione non più rivestita dalla Telecom S.p.a.

La posizione di esclusività di quest’ultima società, infatti, è venuta meno per effetto del mutato quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento (D.P.R. 18.9.1997, n. 318; direttiva 97/13/CE del 10.4.1997), caratterizzato dalla liberalizzazione in regime di concorrenza dell’installazione, esercizio ed offerta di servizi di telecomunicazione, con abolizione dei diritti speciali e di esclusiva in capo ai concessionari di servizi pubblici di telecomunicazione (1).

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(1) Ha aggiunto il TAR Lazio che il contenuto univoco dell’art. 4, comma otto, della legge n. 249/1997, che raccorda a una ben definita posizione di "status" il divieto di ingresso nel settore della radiodiffusione a mezzo di frequenze terrestri, non consente il ricorso ad un interpretazione della norma fondata sulla sua "ratio" – individuata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell’esigenza di assumere a riferimento ai fini dell’operatività del divieto di cui trattasi la qualità oggettivamente rivestita dalla Soc. Telecom di "ex monopolista" ovvero "operatore storico" del servizio pubblico di telecomunicazione - trattandosi di criterio ermeneutico sussidiario che può avere ingresso solo in presenza di una formulazione dubbia della proposizione normativa che, nella specie, come innanzi detto non sussiste (cfr. sul principio Cons. St., Sez. II, n. 711/97 del 16.4.1997; n. 950/96 del 6.11.1996; Corte di Cassazione, Sez. Civ., n. 2309 del 20.3.1990; n. 2454 del 27.10.1983).

La ordinanza (31 gennaio 2001, n. 770) che aveva in precedenza imposto alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di riesaminare la situazione è stata pubblicata in Giustizia amministrativa, n. 3-2001, pag. 230 ss. ed in www.giustamm.it, n. 2-2001, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlazio2_2001-770.htm

 

 

(omissis)

per l'annullamento

della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 51/01/CONS del 17.1.2001 e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti tra i quali il provvedimento di proroga del termine di chiusura dell’istruttoria procedimentale e del termine del procedimento;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Nominato relatore per la camera di consiglio del 7 marzo 2001 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avv.ti Guarino, Predieri, d’Amelio, Frignani, Santamaria, Medugno, Presutti, Gambino, Sorrentino, Tabano in proprio ed in sostituzione dell’avv.to Rienzi, Nicosia per delega dell’avv.to Giorgi e l’Avvocato dello Stato D’Amato;

Ritenuto quanto al rito:

- che con le istanze notificate il 28.02.2001 le ricorrenti società SEAT Pagine Gialle S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. sottopongono all’esame del collegio questioni inerenti alle ordinanze di questa Sezione nn. 770 e 771 del 31.01.2001 di sospensione con obbligo di riesame dell’impugnato provvedimento dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 51/01/CONS del 17.01.2001;

- che la Società Cecchi Gori Group Media Holding S.r.l. ha, tra l’altro, avanzato istanze di declaratoria di nullità e, in via subordinata, di revoca dei predetti provvedimenti cautelari;

- che il collegio è chiamato decidere questioni che si innestano nella fase di tutela in via cautelare delle situazioni soggettive delle società ricorrenti ritenute lese, già oggetto di prima delibazione nella camera di consiglio del 31.01.2001;

- che - preso atto della completezza del contraddittorio e della compiuta e diffusa trattazione sia in sede di scritti difensivi che di discussione orale dei temi oggetto del contendere – sussistono gli estremi per la decisione della causa in forma semplificata, come previsto dall’art. 3, terzo comma, della legge 21.7.2000, n. 205,e ribadito al successivo art. 9 della legge medesima, anche in relazione alle specifiche esigenze acceleratorie del processo recepite dall’art. 23 bis della richiamata legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, in caso di impugnativa di provvedimenti adottati da autorità indipendenti.

Ritenuto quanto ai profili di merito:

- che le proposte impugnative si configurano fondate in relazione agli assorbenti motivi con i quali si contrasta l’interpretazione del contenuto precettivo dell’art. 4, comma ottavo, della legge 31.7.1997, n. 249, che ha mosso la convenuta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a negare in ordine all’operazione di acquisizione della Soc. Cecchi Gori Communications S.p.a. da parte della Soc. SEAT Pagine Gialle S.p.a. l’autorizzazione prescritta dall’art. 1, comma sei, lett. c), n. 13, della richiamata legge n. 249/1997;

- che, invero, il menzionato art. 4, comma 8, della legge n. 249/1997 assume quale destinatario del divieto di ingresso nel settore delle comunicazioni televisive a mezzo di frequenze terrestri "la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni", posizione caratterizzata dall’affidamento in via esclusiva del servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità degli utenti;

- che detta posizione di esclusività è venuta meno per effetto del mutato quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento (D.P.R. 18.9.1997, n. 318; direttiva 97/13/CE del 10.4.1997) caratterizzato dalla liberalizzazione in regime di concorrenza dell’installazione, esercizio ed offerta di servizi di telecomunicazione, con abolizione dei diritti speciali e di esclusiva in capo ai concessionari di servizi pubblici di telecomunicazione;

- che il contenuto univoco dell’art. 4, comma otto, della legge n. 249/1997, che raccorda a una ben definita posizione di "status" il divieto di ingresso nel settore della radiodiffusione a mezzo di frequenze terrestri, non consente il ricorso ad un interpretazione della norma fondata sulla sua "ratio" – individuata dall’Autorità convenuta nell’esigenza di assumere a riferimento ai fini dell’operatività del divieto di cui trattasi la qualità oggettivamente rivestita dalla Soc. Telecom di "ex monopolista" ovvero "operatore storico" del servizio pubblico di telecomunicazione - trattandosi di criterio ermeneutico sussidiario che può avere ingresso solo in presenza di una formulazione dubbia della proposizione normativa che, nella specie, come innanzi detto non sussiste (cfr. sul principio Cons. St., Sez. II^, n. 711/97 del 16.4.1997; n. 950/96 del 6.11.1996; Corte di Cassazione, Sez. Civ., n. 2309 del 20.3.1990; n. 2454 del 27.10.1983);

- che la mancata previsione nell’art. 4, comma otto, della legge n. 249/1997 – a differenza di altre ipotesi contemplate dalla norma - di un termine certo in ordine alla cessazione delle limitazioni poste all’attività di impresa della Società Telecom, conferma la riconduzione dei limiti stessi alla specifica posizione di gestore esclusivo del servizio pubblico di telecomunicazioni;

- che la conclusione interpretativa cui è pervenuta l’Autorità convenuta introdurrebbe un’evidente irragionevolezza interna della disposizione in esame, oltreché un’ipotesi di contrasto con i principi di parità di trattamento sanciti dall’art. 3 della Costituzione, perché consentirebbe - indipendentemente dalle garanzie e forme procedimentali stabilite dall’art. 2 della legge n. 249/1997 e dall’applicazione dei parametri valutativi stabiliti dalla disposizione medesima – di ascrivere alla Società Telecom, in quanto ex concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione, una posizione dominante e/o lesiva del pluralismo esterno "nei settori delle comunicazioni televisive e sonore", per di più a tempo indeterminato rispetto alla data di cessazione della posizione di esclusiva nella prestazione del servizio di cui trattasi;

- che fra le diverse interpretazioni di una norma va privilegiata quella conforme alla Costituzione;

- che per le considerazioni che precedono deve escludersi la possibilità di ricondurre all’art. 4, comma ottavo, della legge n. 249/1997 – quanto alle preclusioni all’attività di impresa in essa contenute - una valenza immediatamente precettiva di tutela dei valori di concorrenzialità e pluralismo nel settore delle telecomunicazioni nei confronti dell’ex concessionaria del servizio di telecomunicazioni pubblico, produttiva di effetti in base alla sola ricognizione di detta qualità soggettiva;

- che la tutela di detti valori – cui ripetutamente l’autorità convenuta ha fatto richiamo nella motivazione del provvedimento impugnato e nell’atto di conferma del 20.2.2001 – non resta sfornita di presidio e rifluisce:

a) per "i settori delle comunicazioni sonore e televisive" nelle forme procedimentali e criteri di valutazione stabiliti dall’art. 2 della legge n. 249/1997, rimessi alla competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed oggetto di specifica disciplina con il regolamento 23.3.1999, n. 26;

b) per il più ampio settore delle comunicazioni nei poteri di vigilanza e controllo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che già si è espressa in ordine all’operazione di concentrazione di cui trattasi con determinazione del 23.01.2001) con il concorso in via consultiva dell’Autorità convenuta secondo il disposto di cui all’art. 1, comma sei, lett. c), n. 11 della legge n. 249/1997;

- che la verifica "sub" a) resta, tuttavia, estranea al procedimento conclusosi con il provvedimento negativo impugnato, che ha avuto sviluppo nell’esercizio, ai sensi dell’art. 1, comma sei, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997, del potere autorizzatorio dei trasferimenti di proprietà delle società che esercitano attività radiotelevisiva;

- che, quanto al "petitum" delle ricorrenti di accertare la formazione del "silenzio–assenso" in ordine al trasferimento del capitale azionario, va osservato che il quadro normativo di riferimento non prevede una ipotesi tipizzata di accoglimento "per silentium" di istanze o denunzie presentate dai soggetti interessati, mentre la regolamentazione dettata dall’art. 1, comma sei, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997 – caratterizzata da specialità rispetto alla generale disciplina di denunzia di inizio delle attività sottoposte a controllo degli organi pubblici dettata dall’art. 19 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni - individua una specifica fase di integrazione dell’efficacia degli atti di trasferimento di proprietà delle società esercenti attività radiotelevisiva da concludersi con provvedimento esplicito dell’Autorità di garanzia;

- che per le considerazioni di cui innanzi i ricorsi meritano accoglimento, restando assorbiti i motivi non esaminati; va in conseguenza annullata la delibera n. 51/01/CONS del 17.1.2001 con effetto caducante del deliberato n. 95/01/CONS del 20.02.2001 che nel provvedimento impugnato trova il suo unico antecedente e presupposto logico e procedimentale (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 4 del 27.10.1970);

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Sezione 2^:

- dispone la riunione dei ricorsi nn. 904/2001 e 905/2001;

- accoglie entrambi i ricorsi nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato n. 51/01/CONS del 17 gennaio 2001;

- compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa l’esecuzione della presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 con l'intervento dei seguenti magistrati:

-LANDI Domenico, Presidente f.f.;

-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore;

-GIORDANO Francesco, Consigliere.

Depositata il 12.03.2001.

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