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n. 2-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 19 febbraio 2001 n. 301 Pres. Elefante, Est. Landi – CODACONS (Avv.ti C. Rienzi, G. Saporito, M. Tabano, L. Selmi, M. Mirenghi, M. Lioi, S. Viti, M. Orlando, V. Masullo, A. Assisi) c. Comitato dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (Avvocatura Generale dello Stato), Telecom Italia Mobile S.p.A., (Avv.ti B. G. Carbone, F. Lattanzi, F. Satta e A. Savini), RTI Crediop/Nera/Consult (Avv.ti Z. Zencovich, F. Cardarelli e G. Alpa) TU Mobile SpA (Avv.ti C. Diaco e W. Tesauro), IPSE 2000 S.p.A. (Avv.ti Maurizio Martinetti, Francesco Brizzi e Domenico Luca Scordino) Ass. Italiana per il World Wide Fund For Nature – WWF Onlus (Avv.ti C. Galli e A. Petretti), V.A.S. – Verdi Ambiente (avv.ti P. Seno, E. Rizzi, F. Acerboni e F. Fragale) BLU S.p.A. (Avv. F. G. Scoca), Wind Telecomunicazioni SpA (Avv.ti Stefano Gattamelata, Berardino Libonati, Francesca Pace e Giuseppe Guizzi) e Omnitel Pronto Italia S.p.A. (Avv.ti L. Manzi, M. Sica, P. Borghi e V. Cerulli Irelli) – (dichiara il ricorso proposto dal Codacons inammissibile).

Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse all’impugnazione – Deve essere attuale con riferimento alla data di proposizione del ricorso – Interessi futuri relativi a successivi comportamenti dell’Amministrazione – Inammissibilità – Fattispecie in materia di gara per l’aggiudicazione delle frequenze per radio-telefoni di terza generazione (UMTS).

Il requisito dell’attualità dell’interesse, che costituisce necessario presupposto per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, non può considerasi sussistente quando il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo sia meramente eventuale, quando cioè non è certo, al momento dell’emanazione del provvedimento, se si realizzerà in un secondo tempo la lesione della sfera giuridica del soggetto. Da ciò deriva che il ricorso diretto ad ottenere una pronuncia di principio che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’Amministrazione deve ritenersi inammissibile, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio con carattere diretto ed attuale (1).

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(1) Cfr. C.G.A., sent. 9 giugno 1998, n. 372.

Alla stregua del principio sono state ritenute inammissibili le censure dedotte dal Codacons e dalle altre Associazioni intervenienti ad adiuvandum avverso la gara indetta per il rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazione mobili di terza generazione - UMTS approvato con deliberazione del comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000, in quanto tali censure erano dirette a tutelare l’ambiente e la salute e cioè aspetti che verranno in rilievo in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’Amministrazione.

In particolare, sono state ritenute inammissibili le censure relative alla omessa previsione di valutazione di impatto ambientale ed alla mancata verifica di compatibilità dei campi elettromagnetici; più precisamente, per quanto riguarda l’acquisizione del parere relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA), è stato osservato come tale necessaria procedura concerni la diversa e successiva fase della installazione delle infrastrutture e degli impianti di diffusione e non possa riguardare la gara in esame rivolta soltanto al rilascio delle licenze per la nuova telefonia mobile. E’ stato, inoltre, aggiunto che nella fase di gara l’Amministrazione ha fatto espresso rinvio al rispetto della vigente normativa in materia ambientale ed urbanistica, tenendo, peraltro, presente che la valutazione di impatto ambientale compete ad altre amministrazioni dello Stato e riguarda la successiva fase di realizzazione della rete.

Anche per quanto riguarda la censura relativa alla omessa verifica di compatibilità dei campi elettromagnetici, è stata dichiarata l’inammissibilità della stessa per carenza di attualità della lesione paventata, atteso che le prescrizioni che si ritengono violate concernono la successiva fase di progettazione e realizzazione degli impianti nella quale sarà possibile verificare il rispetto da parte dei soggetti licenziatari dei parametri legali vigenti a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.

Sul principio generale secondo cui il ricorso giurisdizionale non può trovare ingresso allorché l’atto impugnato non leda attualmente un interesse del ricorrente, dato che la lesione stessa è al momento ancora eventuale, ovvero obiettivamente incerta, e solo in un momento successivo, a causa di atti o fatti conseguenti, può trovare consistenza v. Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 1989 n. 1270 e Sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1210, secondo cui il sistema vigente di giustizia amministrativa non consente la tutela di interessi non ancora sorti, e perciò futuri ed eventuali, per cui il processo amministrativo non può essere utilizzato come un mezzo di salvaguardia anticipata circa la esatta applicazione della normativa vigente, in assenza di una lesione attuale dell’interesse protetto.

 

 

per l’annullamento

a) della delibera contente la "Licitazione per il rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione" e il Bando di gara, estremi di data ignota, e il Disciplinare di Gara per l’UMTS approvato con deliberazione del Comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000, tutti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31.7.2000, nonché tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e connessi, in parte qua e ove occorra, tra i quali:

1) Decreto del Ministro delle Comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

2) Decreto del Ministro delle Comunicazioni 5 febbraio 1998, recante "determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l’offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni;

3) Decreto del Ministro delle Comunicazioni 25 marzo 1998, recante "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze";

4) Decreto del Ministro delle Comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;

5) Decreto del Ministro delle Comunicazioni 26 marzo 1998, recante "Modificazione dell’utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico";

6) Decreto del Ministro delle Comunicazioni 28 febbraio 1998, concernente "Nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze";

7) Decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

8) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2000, nella parte concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri previsto dall’art. 6, comma 13, lettera c) del DPR 19.9.1997 n. 318, e nella parte in cui non comprende nel Comitato dei Ministri anche il Ministero dell’ambiente, quello della Sanità e dei Beni Culturali;

9) Delibera 22 dicembre 1999 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, n. 410/99, recante "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

10) Delibera 14 giugno 2000 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, n. 367/00/CONS, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza".

12) Tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali anche non espressamente citati che abbiano regolamentato la concessione delle licenze in questione in contrasto con i principi di seguito espressi, ivi compresi tutti gli atti emessi dalle autorità resistenti in materia, i verbali del Comitato dei Ministri (del 12.6., del 16.6, ecc), e gli altri atti che abbiano determinato la procedura di gara in quella con offerta massima e asta.

B) L’inibizione, ai sensi dell’art. 3 della L. 281/98 del comportamento lesivo tenuto dal Ministero delle Comunicazioni laddove non ha autorizzato la partecipazione, aggiudicazione e assegnazione delle cinque licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS- IMT 2000), non ha acquisito la VIA sulle infrastrutture, non ha sentito il Ministero dell’Ambiente, della Sanità, la Conferenza Stato – Regione, l’autorità Antitrust, l’Autorità per la protezione dei dati personali e i Comuni interessati, né ha dato loro avviso dell’avvio del procedimento per la formazione del disciplinare di gara al fine di consentire l’inserimento in esso di regole di salvaguardia dei diritti da ciascun ente tutelati. Per la conseguente sospensione della gara per il tempo strettamente necessario al compimento di tali atti ove ritenuti dovuti, nonché per l’ordine di inserimento nel disciplinare di clausole di salvaguardia dei diritti degli utenti e dei cittadini elencati nell’art. 1 della legge 281/98 e di seguito specificati nel testo del gravame.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e dei controinteressati e visti gli atti di intervento;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 23 bis della legge n. 1031/71, così come inserito dall’art. 4 della legge n. 205 del 21 luglio 2000;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2001 il Consigliere dott. D. Landi e uditi, altresì, gli Avv.ti Rienzi, Acerboni, Lattanzi, Satta, Carbone, Savini, Sica, Manzi, Clarich, Libonati, Gattamelata, Pace, Guizzi, Cardarelli, Zencovich, Diaco, Brizzi, Scoca e l’Avv. dello Stato D’Amato per le Amministrazioni resistenti;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 30 agosto 2000, depositato nei termini, il CODACONS, Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona dei Presidenti nazionali, ha chiesto l’annullamento della delibera contente la "Licitazione per il rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione" e il Bando di gara, estremi di data ignota, e il Disciplinare di Gara per l’UMTS approvato con deliberazione del Comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000, tutti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31.7.2000, nonché tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e connessi, meglio indicati in epigrafe; con il medesimo atto ha chiesto l’inibizione, ai sensi dell’art. 3 della L. 281/98 del comportamento lesivo tenuto dal Ministero delle Comunicazioni laddove non ha autorizzato la partecipazione del CODACONS al procedimento inerente la partecipazione, aggiudicazione e assegnazione delle cinque licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, non ha acquisito la VIA sulle infrastrutture, non ha sentito il Ministero dell’Ambiente, della Sanità, la Conferenza Stato – Regione, l’Autorità Antitrust, l’Autorità per la protezione dei dati personali e i Comuni interessati, né ha dato loro avviso dell’avvio del procedimento per la formazione del disciplinare di gara al fine di consentire l’inserimento in esso di regole di salvaguardia dei diritti da ciascun ente tutelati.

A sostegno del gravame vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge, l. n. 349/1986, l. n. 189/97, l. n. 249/97, D.P.R. n. 318 e della direttiva comunitaria CEE n. 96/2 nonché del D.P.R. 1977 n. 616 e successivi. Violazione della autonomia delle Regioni e dei Comuni, sia prevista dai principi costituzionali sia dalle leggi di decentramento amministrativo, sia sotto il profilo dell’obbligo di avviso e di partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi ex lege 241/90. Mancata valutazione dell’impatto ambientale delle infrastrutture operative sull’intero territorio nazionale della rete UMTS. Violazione artt. 9, 32 e 97 Costituzione.

a) Il Disciplinare impugnato prevede nell’ambito degli articoli dedicati alla pianificazione e sviluppo della rete, l’obbligo per il partecipante di coprire l’intero territorio nazionale; tuttavia tale copertura avviene a prescindere da qualsiasi valutazione dell’impatto ambientale della rete che ogni partecipante vorrà predisporre sul territorio, e da un giudizio di compatibilità, rispetto all’assetto urbanistico ambientale e sanitario del Paese.

b) Violazione di legge, D.I. n. 381, eccesso di potere. "Previsione del campo elettromagnetico".

Si censura la mancata previsione nel disciplinare dell’obbligatorietà del c.d. principio di minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico e di esposizione ad essi della popolazione.

c) Violazione art. 32 della Costituzione, legge 833, 78, violazione del D.I. n. 381/98. Eccesso di potere.

Si sostiene l’illegittimità dell’intero Disciplinare per l’assenza di efficaci norme di tutela preventiva sia dal punto di vista sanitario che ambientale della intera popolazione, norme che non possono essere individuate nel mero rinvio alla normativa esistente.

2) Violazione dei principi di utilità del servizio di telecomunicazione, di tutela primaria dell’interesse dell’utente anche attraverso il garantire condizioni di accesso alle licenze capaci di realizzare la massima concorrenza, trasparenza, uguaglianza di trattamento tra gli operatori. Violazione del D.P.R. 318/97, artt. e 97 Costituzione e 41, sec. co., e principi generali.

Si afferma che con delibera n. 367 l’Autorità ha concluso l’iter di fissazione delle modalità di gara abbandonando il sistema del beauty contest pure prima ritenuto applicabile, e adottando la gara con asta al massimo rilancio. Si censura la scelta di tale sistema, che pur potendo essere regolamentato con limiti e prescrizioni nel bando di gara e nel disciplinare, è stato invece confermato assoluto e senza limiti rendendolo inaccettabile per gli interessi degli utenti. Si censura, inoltre, la mancanza, nel disciplinare di gara, di specifiche previsioni destinate a calmierare le tariffe relative ai servizi resi dai futuri licenziatari. Si sostiene anche una carenza del disciplinare in ordine alla documentazione richiesta ai partecipanti e comprovante i requisiti di moralità degli amministratori.

3) Violazione della Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni D. n. 388/00/CONS. Genericità degli obblighi e deroga alla normativa comunitaria ed italiana. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

Si sostiene una pretesa discordanza del disciplinare rispetto al bando di gara.

4) Mancata acquisizione del parere obbligatorio dell’autorità di Protezione dei dati personali; l. 1996 n. 675 e 676 e successivi. Violazione della riservatezza dei dati per genericità dei requisiti.

Si censura la mancata acquisizione di un preventivo parere della suddetta Autorità, che costituisce un obbligo procedimentale la cui inosservanza vizia l’intero procedimento.

5) Eccesso di potere. Incongruenza e scarsità dei tempi di verifica dei requisiti soggettivi sulla base degli allegati alla domanda di partecipazione.

6) Verifica della indipendenza del valutatore e assenza dei presupposti per l’ammissione alla fase di aggiudicazione della licitazione. Illegittimità del procedimento di valutazione per violazione dell’obbligo della riservatezza e non anticipazione dei giudizi. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità del procedimento amministrativo.

Si contesta, in buona sostanza, la scelta di un valutatore per l’espletamento di alcune fasi della procedura di gara e, in particolare, si sostiene che vi sarebbero incompatibilità fra alcuni componenti del RTI valutatore e partecipanti alla gara per il rilascio delle licenze UMTS.

6 bis) Genericità dei presupposti. Violazione della legge 281/98 ed eccesso di potere, della direttiva comunitaria del 30.6.97. Carenza di avviso e partecipazione della Autorità Antitrust.

Si assume, tra l’altro, la mancata acquisizione di un parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

7) Violazione art. 1, comma secondo, lett. a) della legge 281/98. Violazione art. 2 e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza e sviamento.

Si censura la mancata partecipazione del CODACONS al procedimento di cui è causa.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 15 settembre 2000, il CODACONS ha eccepito l’illegittimità della procedura di ammissione alla licitazione per incompatibilità del valutatore.

Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 6-11 dicembre 2000 il CODACONS ha impugnato i seguenti provvedimenti:

1) la delibera del 22 settembre 2000 del Comitato dei Ministri che ha definito la idoneità dei progetti tecnico-commerciali; 2) la deliberazione del 24 ottobre 2000 del Comitato dei Ministri contenente la esclusione di Blu s.p.a., l’omessa esclusione di Blu per comportamento equiparato alla collusione ai sensi del disciplinare e del regolamento della conseguente "aggiudicazione" delle licenze UMTS ai cinque rimasti, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, senza diminuire il numero di licenze con beneficio per l’ambiente e la salute collettiva e l’interesse pubblico al corretto andamento della concorrenza.

Con il primo motivo aggiunto si deduce la violazione della lex specialis punto 5 del disciplinare di gara, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, difetto di motivazione, eccesso di potere.

L’atto di ammissione di Blu alla fase dei miglioramenti competitivi sarebbe illegittimo in quanto quest’ultima non avrebbe presentato un adeguato "business plan".

Con il secondo motivo aggiunto si deduce la violazione degli artt. 3, comma secondo, della deliberazione 3888/000/CONS. dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni, 20 del bando di gara, 1 e 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Si sostiene che l’Amministrazione, pur a fronte di sei offerenti, avrebbe dovuto comunque procedere alla riduzione delle licenze in quanto Blu non sarebbe stata in grado di concorrere nella fase dei miglioramenti competitivi.

Con il terzo motivo aggiunto si deduce la violazione dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 ed eccesso di potere nel caso in cui si dovessero ritenere sia la deliberazione 388/000/CONS dell’Autorità che il bando di gara come fonte attributiva di un potere discrezionale di riduzione o di riapertura dei termini e non come un potere da esercitarsi alternativamente ma obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni indicate in conformità ai principi generali desumibili dall’art. 69 sopracitato.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali intimate a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso e nei suoi singoli motivi atteso che il CODACONS appare privo di legittimazione e di un interesse diretto, concreto ed attuale in considerazione anche dell’impossibilità di ritenere il ricorso giurisdizionale amministrativo come strumento di tutela preventiva, mentre nel merito contesta diffusamente le censure avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Si è costituita in giudizio la Telecom Italia Mobile s.p.a., la cui difesa controdeduce alle argomentazioni avversari chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si è parimenti costituito in giudizio il CREDIOP s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra CREDIOP s.p.a., NERA-NATIONAL ECONOMIC RESEARCH ASSOCIATES INC., ITALCONSULT s.p.a., la cui difesa eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e per carenza di interesse, mentre nel merito contesta puntualmente le censure avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche TU MOBILE s.p.a., la cui difesa chiede la reiezione del ricorso.

Si è costituita in giudizio la Società IPSE 200 s.p.a., la cui difesa eccepisce, in via preliminare, la carenza di legittimazione e di interesse all’impugnazione in capo al CODACONS, mentre nel merito contesta le tesi avversarie e conclude per il rigetto del ricorso.

Ha dispiegato atto di intervento ad adiuvandum l’Associazione italiana per il WORLD WIDE FUND FOR NATURE WWF ITALIA ONLUS, in persona del Presidente pro-tempore, la cui difesa aderisce al ricorso introduttivo e conclude chiedendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati.

Ha dispiegato atto di intervento ad adiuvandum e ricorso con motivi autonomi la V.A.S. – Verdi Ambiente e Società o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la cui difesa contesta il criterio di aggiudicazione prescelto a seguito di un illogico contraddittorio ripensamento (licitazione privata al prezzo più alto con rilanci successivi), lamenta la mancata predisposizione delle procedure di valutazione impatto ambientale, deduce difetto di istruttorio e travisamento dei fatti in ordine al criterio di aggiudicazione prescelto inizialmente (offerta economicamente più vantaggiosa), lamenta la illegittimità degli atti di gara successivi alla variazione del criterio di aggiudicazione adottato e contesta la indipendenza del valutatore.

Con motivi aggiunti notificati il 27-28 novembre 2000 la V.A.S. – Verdi Ambiente e Società o.n.l.u.s. ha dedotto altre tre censure avverso la delibera del 22 settembre 2000 del Comitato dei Ministri che ha definito la idoneità dei progetti tecnico-commerciali, la deliberazione del 24 ottobre 2000 del Comitato dei Ministri di esclusione di Blu s.p.a. e della conseguente "aggiudicazione" delle licenze UMTS, nonché il provvedimento di apertura della fase dei c.d. miglioramenti competitivi.

Ha dispiegato atto di intervento ad opponendum la Blu s.p.a., la cui difesa eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in assenza di un nesso diretto ed immediato tra i provvedimenti impugnati e l’interesse della collettività che il CODACONS pretende di tutelare, mentre nel merito contesta le censure avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Ha dispiegato atto di intervento ad opponendum la WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a., la cui difesa eccepisce l’inammissibilità delle censure avversarie per carenza di interesse attuale mentre nel merito chiede che il ricorso venga respinto siccome infondato.

Ha dispiegato atto di intervento ad opponendum la OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a., la cui difesa eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione del CODACONS, così come l’inammissibilità dei motivi autonomi proposti da V.A.S., mentre nel merito contesta le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2001, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa sono i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, concernenti il procedimento di licitazione per il rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazione mobili di terza generazione, ivi compresi il bando ed il disciplinare di gara, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, unitamente a tutti gli atti presupposti e in ogni modo connessi.

Vanno esaminate, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e per carenza di interesse, sollevate sia dalla difesa erariale che dalle difese delle Società controinteressate ed intervenienti ad opponendum, secondo le quali sia il CODACONS che le altre Associazioni intervenute ad adiuvandum sarebbero privi di interesse diretto ed attuale alla caducazione di atti e provvedimenti che non incidono in modo immediato sulla posizione sostanziale di cui sono titolari le Associazioni ricorrenti.

Tali eccezioni si appalesano fondate nei termini appresso indicati.

Come è noto, secondo il principio sancito dall’art. 100 C.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l’ammissibilità dell’impugnativa, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o interesse legittimo che si assume lesa dal provvedimento di cui si chiede l’annullamento, anche la sussistenza di un interesse alla eliminazione del provvedimento oggetto di impugnativa; interesse ad agire che deve essere personale e diretto, attuale e concreto, e cioè deve essere tale che, in caso di accoglimento del gravame, il ricorrente veda rimosso quel pregiudizio concreto ed immediato che gli deriva dal provvedimento amministrativo.

I requisiti della immediatezza, attualità e concretezza possono essere, pertanto, riferiti indifferentemente tanto all’interesse ad agire quanto alla lesione che si produce nella sfera giuridica del ricorrente a causa dell’atto impugnato, così che anche la lesione, perché possa sorgere l’interesse processuale ad agire in giudizio, deve discendere direttamente ed immediatamente dall’atto stesso. Da ciò discende che il ricorso giurisdizionale non può trovare ingresso allorché l’atto impugnato non leda attualmente un interesse del ricorrente, dato che la lesione stessa è al momento ancora eventuale, ovvero obiettivamente incerta, e solo in un momento successivo, a causa di atti o fatti conseguenti, può trovare consistenza (cfr. Cons. Stato – Sez. VI – n. 1270 del 26 settembre 1989). Infatti il sistema vigente di giustizia amministrativa non consente la tutela di interessi non ancora sorti, e perciò futuri ed eventuali, per cui il processo amministrativo non può essere utilizzato come un mezzo di salvaguardia anticipata circa la esatta applicazione della normativa vigente, in assenza di una lesione attuale dell’interesse protetto (cfr., Cons. Stato – Sez. IV – n. 1210 del 20 ottobre 1997).

Però, pertanto, concludersi sul punto che il requisito dell’attualità dell’interesse non può considerasi sussistente quando il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo sia meramente eventuale, quando cioè non è certo, al momento dell’emanazione del provvedimento, se si realizzerà in un secondo tempo la lesione della sfera giuridica del soggetto.

Da ciò deriva che il ricorso diretto ad ottenere una pronuncia di principio che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’Amministrazione deve ritenersi inammissibile, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio con carattere diretto ed attuale. (cfr. Cons. Giustizia Amm. Reg. Sicilia – n. 372 del 9 giugno 1998).

Applicando tali principio al caso in esame, appare evidente come debbano dichiararsi inammissibili le censure dedotte dal CODACONS e dalle altre Associazioni intervenienti ad adiuvandum relative alla tutela dell’ambiente e della salute.

Posto che non si pone in discussione la legittimazione a stare in giudizio del CODACONS, il quale annovera tra i propri scopi statutari la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni o servizi, va premesso che la procedura selettiva in esame è rivolta al rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazione mobili di terza generazione secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara per l’UMTS approvato con deliberazione del comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000.

Peraltro il punto 9.3 del disciplinare prevede che ogni licenziatario, oltre agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni (in particolare quelli di cui all’art. 6, comma 17, del D.P.R. 318/97 e dell’art. del D.M. 25 novembre 1997, nonché quelli volontariamente assunti nell’ambito dei piani tecnici e commerciali di cui al capitolo 5 dello stesso disciplinare) "è tenuto in particolare a: (...) h) rispettare le normative sanitarie, urbanistiche, ambientali e di assetto territoriale per l’installazione delle strutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative ai parametri di qualità del servizio, anche secondo le indicazioni di cui all’allegato H del D.P.R. del 19 settembre 1997, n. 318 stesso".

Appare evidente come il disciplinare rinvii alla normativa nazionale in materia ambientale e sanitaria, per cui il rispetto della normativa statale e regionale in tema di valutazione di impatto ambientale, così come quello della concorrente normativa urbanistica e sanitaria, si porrà come necessaria condizione per la concreta realizzazione delle infrastrutture e delle reti di comunicazione che avverrà logicamente in un momento successivo e separato rispetto a quello relativo alla procedura di aggiudicazione delle frequenze. Pertanto solo i provvedimenti che daranno concreta attuazione alla realizzazione degli impianti e delle reti potranno, in via di pura ipotesi, arrecare eventuali pregiudizi alla salute pubblica ed essere, quindi, suscettibili di esame in sede giurisdizionale qualora incidessero sulla posizione sostanziale delle Associazioni ricorrenti, mentre nessun pregiudizio diretto ed immediato per la salute pubblica può derivare dallo svolgimento della procedura di gara di cui è causa, che concerne in via esclusiva la valutazione delle Società concorrenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni si appalesano inammissibili le censure relative alla omessa previsione di valutazione di impatto ambientale ed alla mancata verifica di compatibilità dei campi elettromagnetici. Infatti per quanto riguarda l’acquisizione del parere relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA), deve osservarsi come tale necessaria procedura concerni la diversa e successiva fase della installazione delle infrastrutture e degli impianti di diffusione e non possa riguardare la gara in esame rivolta soltanto al rilascio delle licenze per la nuova telefonia mobile. Va, inoltre, aggiunto che nella fase di gara l’Amministrazione ha fatto espresso rinvio al rispetto della vigente normativa in materia ambientale ed urbanistica, tenendo, peraltro, presente che la valutazione di impatto ambientale compete ad altre amministrazioni dello Stato e riguarda la successiva fase di realizzazione della rete.

Anche per quanto riguarda la censura relativa alla omessa verifica di compatibilità dei campi elettromagnetici, deve rilevarsi l’inammissibilità della stessa per carenza di attualità della lesione paventata, atteso che le prescrizioni che si ritengono violate concernono la successiva fase di progettazione e realizzazione degli impianti nella quale sarà possibile verificare il rispetto da parte dei soggetti licenziatari dei parametri legali vigenti a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.

In ordine alla seconda censura, relativa alla scelta operata dall’Amministrazione circa la modalità di aggiudicazione delle licenze, la stessa deve dichiararsi inammissibile, atteso che sia il CODACONS che l’interveniente ad adiuvandum non appaiono portatori di un interesse diretto e personale, idoneo a sostenerla sulla base di una concreta lesione delle posizioni soggettive di cui le Associazioni ricorrenti assumono la titolarità, senza considerare, peraltro, che la scelta del metodo di gara attiene al merito dell’azione amministrativa e sfugge, sotto il profilo dell’eccesso di potere, al sindacato del giudice amministrativo.

Anche la terza censura, con la quale si sostiene che le prescrizioni contenute nella delibera n. 388/2000 dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni non sarebbero state correttamente intese dall’Amministrazione, la quale le avrebbe ridotte al rango di "mere informazioni" deve considerarsi inammissibile per genericità oltre che infondata nel merito, atteso che l’Amministrazione, nel disciplinare di gara ha chiarito che le informazioni contenute nella documentazione presentata dal partecipante in sede di verifica di idoneità, si traducono a sensi dell’art. 2 comma 4 della delibera n. 3888/80 ... in impegni ... nei seguenti casi (...)" e che il punto 5 del disciplinare, non incidendo sui criteri di idoneità determinati dal suddetto art. 2, si limita a chiarirne la portata in rapporto al contenuto dell’offerta di ciascun concorrente. Trattasi, pertanto, non di obblighi, ma di "altre informazioni ed indicatori forniti dal partecipante" idonee a verificare in sede di accertamento di idoneità, le capacità dei partecipanti alla gara, che si aggiungono a quelle obbligatoriamente prescritte ed analiticamente elencate nei punti 5.2 e 5.3 del disciplinare.

Anche la quarta censura, relativa al mancato coinvolgimento nel procedimento del Garante per la privacy, va dichiarata inammissibile per carenza assoluta di interesse, atteso che l’eventuale intervento del suddetto Garante potrà configurarsi soltanto dopo l’individuazione degli effettivi licenziatari, così come indicato dallo stesso disciplinare che al punto 9.3 lett. k ha previsto che il licenziatario deve rispettare, tra l’altro" "la normativa sulla protezione dei dati personali".

Ugualmente inammissibile va dichiarata la quarta censura, con la quale si sostiene che la valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti si sarebbe svolta "entro termini irrisori", attesa la insussistenza di un interesse diretto ed attuale in capo all’Associazione ricorrente a censurare il comportamento dell’Amministrazione procedente in ordine al tempo necessario per la valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti alla gara.

Anche la sesta censura, con la quale si sostiene l’illegittimità della scelta effettuata dal Comitato dei Ministri di affidare a dei valutatori, esterni all’Amministrazione, la valutazione dei requisiti tecnici dei partecipanti, si appalesa inammissibile.

Infatti, a parte la considerazione che il procedimento di scelta del valutatore era contenuto nel relativo bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2000, avverso il quale non risulta che il CODACONS abbia proposto tempestiva impugnativa per cui sotto questo profilo la censura sarebbe inammissibile per tardività, va evidenziato che la scelta operata dall’Amministrazione di avvalersi, ai fini della valutazione dei partecipanti ad una gara, dei propri uffici tecnici o di consulenti esterni, concerne il merito dell’azione amministrativa, e come tale appare insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. Nel caso in esame, peraltro, è lo stesso D.P.R. 318/97, all’art. 6, tredicesimo comma, lett. c), che dà incarico al Comitato dei Ministri di selezionare i valutatori esterni che devono verificare le offerte di gara e formare la relativa graduatoria.

Circa, infine, l’ultima censura del ricorso introduttivo, con la quale il CODACONS lamenta la sua mancata partecipazione al procedimento di gara, non può non dichiararsi la sua inammissibilità, atteso che non si rinviene nella fattispecie un interesse qualificato in capo alla Associazione ricorrente alla partecipazione ad un procedimento amministrativo rivolto al rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazione mobili di terza generazione.

Anche le censure dedotte nei due motivi aggiunti notificati il 15 settembre 2000, con i quali si sostiene l’illegittimità della procedura di ammissione alla gara per incompatibilità del valutatore ITALCONSULT per i suoi rapporti di affari con le Ferrovie dello Stato, ed inoltre l’illegittimità della gara a causa di trattative in corso tra WIND ed ENEL per l’acquisto di INFOSTRADA, debbono dichiararsi inammissibili per genericità e per non attualità dell’interesse alla loro proposizione, atteso che le affermazioni di parte ricorrente si fondano su presunzioni future ed incerte senza il richiamo a precise disposizioni normative che si assumono essere state violate.

Anche le ulteriori censure dedotte nei motivi aggiunti notificati il 6 dicembre 2000 debbono considerasi inammissibili per carenza di interesse in capo al CODACONS per le stesse considerazioni svolte in sede di esame del ricorso introduttivo, con l’aggiunta che tali censure sono state dedotte anche nel successivo ricorso proposto dal CODACONS avverso i provvedimenti conclusivi della procedura di gara ed in quella sede sono state oggetto di specifico esame.

Per quanto riguarda gli atti di intervento ad adiuvandum proposti dal WWF ITALIA INLYUS e da V.A.S. – Verdi Ambiente e Società ONLUS va osservato che gli stessi, stante il principio della loro dipendenza ed accessorietà rispetto al ricorso principale, debbono dichiararsi inammissibili.

Va, inoltre, aggiunto che l’atto di intervento di V.A.S., con il quale vengono dedotti motivi autonomi, ampliando con ciò l’oggetto del ricorso, deve dichiararsi, secondo una costante giurisprudenza, inammissibile in quanto l’interventore nel giudizio amministrativo può solo sostenere le ragioni del ricorrente ma non può ampliare l’oggetto del giudizio mediante la proposizione di nuove ed autonome censure.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda,

dichiara inammissibile il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 17 gennaio e 23 gennaio 2001 con l’intervento dei Sig.ri Magistrati:

Agostino ELEFANTE Presidente

Domenico LANDI Consigliere estensore

Massimo Luciano CALVERI Consigliere

Depositata in segreteria il 19 febbraio 2001.

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