TAR LAZIO, SEZ II - Sentenza 19 aprile 2001 n. 3310 - Pres. Landi, Est. Polito - Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (Avv.ti Masini e Paoletti) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv.ra G. Stato) ed altri (n.c.).
Elezioni - Elezioni nazionali - Disciplina in materia di comunicazione politica - Regolamento - Assegnazione alle coalizioni cui fanno riferimento più liste elettorali del 50% degli spazi - Legittimità.
Elezioni - Elezioni nazionali - Disciplina in materia di comunicazione politica - Regolamento - Assegnazione alle coalizioni cui fanno riferimento più liste elettorali del 50% degli spazi - Possibile duplicazione quanto alla possibile fruizione del restante 50% - Non sussiste.
Sono da ritenere legittimi - – avuto riguardo all’elevato numero di liste partecipanti alle coalizioni – gli artt. 2 e 3 della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione del 26 marzo 2001 n. 153/01/CSP (con la quale è stato approvato il regolamento recante "disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001"), i quali prevedono l’assegnazione alle coalizioni cui fanno riferimento più liste del 50% degli spazi riservati alla comunicazione politica.
Tali articoli si configurano correttamente attuativi del criterio di indirizzo dettato dall'art. 4, comma 2 lett. b) della L. 28/2000 (la quale nello stabilire che gli spazi per la comunicazione politica radiotelevisiva devono essere ripartiti "tra le coalizioni e tra le liste in competizione" – enuclea due distinte categorie di soggetti politici da assumere a separato riferimento ai fini predetti) (1).
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(1) Ha aggiunto inoltre il TAR Lazio che "diversamente da quanto prospettato dall’Associazione ricorrente, deve escludersi ogni duplicazione quanto alla possibile fruizione del restante 50% anche da parte delle liste partecipanti alle predette coalizioni, che non rientrano all’evidenza nella distinta e residuale categoria dei soggetti politici che hanno presentato singolarmente, con il proprio simbolo, candidature o liste in collegi e circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato nazionale".
Inoltre, deve escludersi ogni duplicazione quanto alla possibile fruizione del restante 50% anche da parte delle liste partecipanti alle predette coalizioni, che non rientrano all’evidenza nella distinta e residuale categoria dei soggetti politici che hanno presentato singolarmente, con il proprio simbolo, candidature o liste in collegi e circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato nazionale.
per l’annullamento
della delibera 26 marzo 2001, n.253/01/CSP, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha emanato il regolamento recante "disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001";
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato il 18 aprile 2001;
Udito il relatore Cons. B.R. Polito, uditi altresì per le parti gli avv.ti Masini, Paoletti e Cesaroni;
Ritenuto che sussistono presupposti per la decisione della causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 9 della legge n. 205/2000
Ritenuto;
-che l’art. 4, comma secondo, lett. b), della legge 22.2.2000, n. 28 – nello stabilire che gli spazi per la comunicazione politica radiotelevisiva devono essere ripartiti "tra le coalizioni e tra le liste in competizione" – enuclea due distinte categorie di soggetti politici da assumere a separato riferimento ai fini predetti;
-che, per quanto precede, gli artt. 2 e 3 della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oggetto di impugnativa si configurano correttamente attuativi del criterio di indirizzo dettato dall’art. 4, comma secondo, lett. b), della legge n. 28/2000;
-che, pertanto, è conforme alla predetta normativa l’assegnazione alle coalizioni cui fanno riferimento più liste del 50% degli spazi riservati alla comunicazione politica;
-che, diversamente da quanto prospettato dall’Associazione ricorrente, deve escludersi ogni duplicazione quanto alla possibile fruizione del restante 50% anche da parte delle liste partecipanti alle predette coalizioni, che non rientrano all’evidenza nella distinta e residuale categoria dei soggetti politici che hanno presentato singolarmente, con il proprio simbolo, candidature o liste in collegi e circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato nazionale;
-che il criterio quantitativo di riparto osservato dall’Autorità intimata – avuto riguardo all’elevato numero di liste partecipanti alle coalizioni – non appare incorrere nel dedotto vizio di eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento;
-che nelle premesse della delibera impugnata si dà atto che è stata effettuata la consultazione con la Commissione per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio: Sezione 2^, RESPINGE il ricorso n. 4675/2001 proposto dall’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all’Autorità amministrativa l’esecuzione della presente decisione.
Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il 18.04.2001 con l'intervento dei seguenti magistrati:
-LANDI Domenico, Presidente;
-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore;
-GIORDANO Francesco, Consigliere.
Depositata 19 aprile 2001