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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 26 giugno 2002 n. 5904Pres. Marzano, Est. Luttazi - Società Autostrade (Avv. M. Cardia) c. Comune di Piedimonte San Germano (Avv. F. Tomassi) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.ra Stato) – (riuniti due ricorsi, li respinge entrambi).

1. Ambiente – Inquinamento acustico – Ordinanza sindacale – Con la quale ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1999 si ingiunge alla società che gestisce una autostrada di adottare idonee misure per la protezione dall’inquinamento acustico – Legittimità.

2. Ambiente – Inquinamento acustico – Poteri dei Comuni in materia – Ex artt. 6 e 9 della legge n. 447/1999 – Individuazione – Potere di ingiungere a terzi l’adozione di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore – Sussiste.

3. Ambiente – Inquinamento acustico – Rilevazioni fonometriche – Eseguite con modalità diverse da quelle previste dal D.M. 16 marzo 1998 – Ammissibilità – Condizioni.

4. Ambiente – Inquinamento acustico – Poteri dei Comuni in materia – Individuazione - Potere generale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria – Concorre con i poteri speciali previsti dalla normativa di settore.

1. E’ legittima una ordinanza sindacale con la quale, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti dalla A.S.L. territoriale che avevano riscontrato livelli rumorosità superiori a quelli consentiti (nella specie era stato riscontrato un livello superiore ai 60 dbA fissato dall’allora vigente D.P.C.M. 1° marzo 1991), è stato intimato ad un’impresa che gestisce una autostrada di "attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’autostrada" (1).

2. L’art. 6 della legge n. 447/1995 attribuisce ai Comuni importanti ed ampie funzioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed il successivo art. 9 della stessa legge attribuisce uno specifico potere d’ordinanza in materia di tutela sanitaria e ambientale, prevedendo che il Sindaco (così come il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, possa, con provvedimento motivato, "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività".

3. Le rilevazioni fonometriche eseguite con modalità diverse da quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998, qualora evidenzino, da parte di soggetti qualificati (nella specie il P.M.P. della A.S.L. territoriale), danni per la salute, ben possono essere a base di conseguenti provvedimenti dell’Amministrazione competente, a prescindere dal rispetto delle formali specifiche tecniche di rilevazione, atteso che scopo dichiarato del D.M. 16 marzo 1998 non è quello di vincolare a tassativi requisiti di misurazione ogni provvedimento a tutela dall’inquinamento acustico, bensì, come risulta dalla sua premessa, quello di "armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico"; scopo questo che non vizia la valenza e la validità tecnico-sanitarie di rilievi non conformi al provvedimento ministeriale.

4. In materia di inquinamento acustico il Sindaco è titolare: a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del Governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di "sanità ed igiene", "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (art. 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima vigente: v. ora l’art. 54, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); b) di poteri speciali, come, ad esempio, il potere, attribuito dal comma 2 bis dello stesso art. 38 della legge n. 142/1990 (v. ora il comma 3 del citato d.lgs. n. 267/2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza"; l’art. 9 della legge n. 447/1999, prevede altresì che il Sindaco (così come il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, possa, con provvedimento motivato, "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività".

 

 

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 64 del 21.5.1998, prot. n. 3595 emessa dal Sindaco del Comune intimato e con la quale quest’organo ha ordinato alla ricorrente di attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dell’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dalla autostrada Roma-Napoli, entro il termine di giorni 90 dalla notifica della stessa; e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

(omissis)

e per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 09 del 12.5.1999, con la quale si ordina alla ricorrente "di predisporre e installare ogni idoneo intervento per il contenimento dell’inquinamento acustico della parte del territorio del Comune di Piedimonte San Germano attraversato dalla autostrada Roma-Napoli ….."

e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare della Relazione ASL di Frosinone prot. n. 2788 del 3.4.1997 richiamata nell’ordinanza;

FATTO

A seguito di relazione tecnica della ASL di Frosinone l’Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano diffidava la ricorrente Società autostrade, concessioni e costruzioni autostrade p.a. ad adottare adeguate misure di protezione dall’inquinamento acustico derivante dal transito degli autoveicoli sull’autostrada Roma-Napoli.

La ricorrente dava riscontro con nota del 23.6.1997 richiamando la legge 26 ottobre 1995; rilevando che l’art. 11 della legge prevedeva Regolamenti d’esecuzione; che soltanto dopo gli adempimenti di cui sopra sarebbe stata possibile sulla base delle priorità individuate la bonifica acustica della rete autostradale di competenza; che la situazione della zona segnalata era già stata esaminata ed inserita nella banca dati; che comunque la Soc. Autostrade s.p.a. si dichiarava "disponibile ad esaminare situazioni particolarmente critiche fornendo ogni possibile collaborazione per individuare possibili interventi di contenimento del rumore, nel caso in cui venga assicurata la partecipazione alle relative spese da parte delle ditte e/o degli enti che richiedono l’installazione delle opere di bonifica acustica, così come del resto è avvenuto in casi analoghi in molti altri Comuni.

Il Sindaco del Comune intimato, con il provvedimento n. 64 del 21.5.1998 sub I in epigrafe, ordinava alla ricorrente "di attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’Autostrada"; fissava un termine di 90 giorni dalla notifica; preannunciava, in caso di inottemperanza, che sarebbero state adìte le vie legali "per il risarcimento dei danni procurati alle persone e alle cose".

La ricorrente ha impugnato la citata ordinanza n. 64 del 21.5.1998 con il ricorso n. 10328/1998 sub I in epigrafe, denunciando:

  1. Incompetenza;
  2. Violazione di legge - Eccesso di potere (difetto di istruttoria).

La relativa istanza cautelare era respinta da questo T.A.R. con ordinanza n. 2919/1999.

Con successivo provvedimento n. 09 del 12.5.1999 il Sindaco, preso atto del rigetto della suddetta istanza cautelare; riscontrato "che il danno causato dal traffico autostradale agli abitanti delle numerosissime abitazioni ….(omissis)…. lungo l’arteria viaria di cui si tratta si è ulteriormente accresciuto"; ritenuto che "gli esiti analitici e la relativa relazione circa le indagini eseguite dal settore ambiente del PMP dell’Azienda USL di Frosinone hanno riscontrato valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito"; ravvisata la necessità, "in attesa della definizione dei valori limite di livello sonoro in corso di approvazione da parte di questo e degli altri Comuni limitrofi interessati", di attivare l’intervento della Soc. Autostrade s.p.a. per una adeguata e immediata protezione dall’inquinamento acustico, ha ordinato alla stessa Soc. Autostrade s.p.a. "predisporre e installare ogni idoneo intervento, per il contenimento dell’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’Autostrada, almeno entro i limiti di tollerabilità individuati dalla ASL di Frosinone in una relazione (la relazione prot. n. 2788 del 3.4.1997) allegata all’ordinanza.

Avverso questa ordinanza n. 09 del 12.5.1999 la ricorrente ha proposto:

per tuziorismo, motivi aggiunti nel precedente ricorso n. 10328/1998;

il ricorso n. 11026/1999 sub II in epigrafe.

In detto ricorso n. 11026/1999 la ricorrente lamenta:

  1. In via preliminare e principale inammissibilità per carenza di potere;
  2. In subordine: incompetenza assoluta;
  3. In via ancora subordinata: violazione e falsa applicazione dell’art. 38 della legge n. 142/1990. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e dell’art. 9 della legge n. 447/1995. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta e sviamento;
  4. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, violazione della legge n. 447/195 sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria.

Anche per il ricorso n. 11026/1999 è stata respinta l’istanza cautelare.

Nel ricorso n. 10328/1998 si è costituito, resistendo, il Comune intimato.

Nel ricorso n. 11026/1999 si è costituita la intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La ricorrente ed il Comune hanno prodotto memorie e documenti.

La ricorrente ha depositato istanza di riunione dei due ricorsi.

La causa è passata in decisione all’udienza del 27 febbraio 2002.

D I R I T T O

L’istanza di riunione va accolta, data la connessione fra i due ricorsi.

Nel merito essi sono infondati.

1.0 - Il ricorso n. 10328/1998 impugna l’ordinanza n. 64 del 21.5.1998, la quale ha ordinato alla ricorrente "di attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’Autostrada"; fissando un termine e preannunciando, in caso di inottemperanza, che sarebbero state adìte le vie legali per il risarcimento dei danni.

1.1 - La ricorrente lamenta in primo luogo la incompetenza del Sindaco ad emanare quella ordinanza.

Osserva la ricorrente che quell’atto è stata emanato "vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed in particolare, l’art. 6"; ma che questo art. 6 non prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contigibili e urgenti nei confronti di gestori di servizi pubblici essenziali: così come stabilito dal successivo art. 9 questa potestà sarebbe riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il motivo è infondato.

L’art. 6 ("Competenze dei comuni") della legge n. 447/1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") attribuisce, tra l’altro, alla competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale ai fini di cui alla legge medesima;

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della strada;

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2 (sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5);

h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

L’art. 9 della stessa legge n. 447/1999 dispone che il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, possa, con provvedimento motivato, "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività"

L’art. 6 della legge n. 447/1995 attribuisce dunque ai Comuni importanti ed ampie funzioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico, ed il successivo art. 9 (non richiamato espressamente nell’atto impugnato, che si limita a richiamare il citato art 6, l. n. 447/1995 e l’art. 38 della 8 giugno 1990, n. 142; ma in sostanza applicato, a prescindere dai formali richiami delle premesse) attribuisce uno specifico potere d’ordinanza in materia di tutela sanitaria e ambientale. Sicché certamente rientra nella competenza comunale un’atto che, come quello impugnato col ricorso n. 10328/1998, intima ad un’impresa che gestisce una autostrada di "attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’Autostrada".

Quanto all’asserzione che il potere d’ordinanza in esame sarebbe riservato, in materia di servizi pubblici essenziali, esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, essa è infondata, poiché l’atto impugnato non incide su servizi pubblici essenziali: esso non attiene alla circolazione autostradale né tanto meno la preclude, ma si limita a ordinare adeguate misure di protezione dall’inquinamento acustico derivante dal transito degli autoveicoli sull’autostrada.

1.2 – L’ulteriore doglianza del ricorso n. 10328/1998 denuncia un difetto di istruttoria: l’atto impugnato fa espresso riferimento ad indagini eseguite dal settore ambiente del Presidio multizonale di prevenzione della Azienda USL di Frosinone; ma queste indagini non sarebbero da considerare correttamente eseguite, né attendibili, giacché, in applicazione dell’art.3, lettera c), della legge n. 447/1995, le tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico sono state dettagliatamente determinate dal Decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998; e questo decreto, sul punto, ha previsto, tra l’altro, misurazioni continue per un tempo non inferiore a una settimana; invece il rilevamento preso a base dall’atto impugnato si fonderebbe su di un rilevamento effettuato nel solo giorno del 2.8.1996 alle ore 9.02, e contrasterebbe quindi con il citato decreto.

Questo assunto è infondato sia perché, diversamente da quanto asserito, le rilevazioni a base dell’atto impugnato, ed in esso riferite, sono state, così come risulta dalla documentazione depositata dal Comune, assai più accurate di quanto eccepito dalla ricorrente (v. la nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.4.1997 e gli atti ad essa allegati, in particolare le prove fonometriche, protrattesi per vari giorni e ed a varie ore della giornata, e la relazione sulle indagini tecniche, anch’esse assai dettagliate); sia perché anche rilevazioni con modalità diverse da quelle dettagliatamente indicate nell’invocato D.M. 16 marzo 1998, qualora evidenzino, da parte di soggetti qualificati quale era nella specie il P.M.P. della A.S.L. territoriale, danni per la salute, ben possono essere a base di conseguenti provvedimenti dell’Amministrazione competente, a prescindere dal rispetto delle formali specifiche tecniche di rilevazione; tanto più ove si consideri che scopo dichiarato del D.M. 16 marzo 1998 non è quello di vincolare a tassativi requisiti di misurazione ogni provvedimento a tutela dall’inquinamento acustico, bensì, come risulta dalla sua premessa, quello di "armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico"; scopo questo che non vizia la valenza e la validità tecnico-sanitarie di rilievi non conformi al provvedimento ministeriale.

1.3 – I motivi aggiunti al ricorso n. 10328/1998 recano doglianze le quali, essendo proposte anche nel ricorso n. 11026/1999, verranno esaminate delibando quest’ultimo.

2.0 – Il testè citato ricorso n. 11026/1999 contesta la successiva ordinanza n. 09 del 12.5.1999.

Con essa il Sindaco, preso atto del rigetto della istanza cautelare del precedente ricorso n. 10328/1998; riscontrato "che il danno causato dal traffico autostradale agli abitanti delle numerosissime abitazioni ….(omissis)…. lungo l’arteria viaria di cui si tratta si è ulteriormente accresciuto"; ritenuto che "gli esiti analitici e la relativa relazione circa le indagini eseguite dal settore ambiente del PMP dell’Azienda USL di Frosinone hanno riscontrato valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito"; ravvisata la necessità, "in attesa della definizione dei valori limite di livello sonoro in corso di approvazione da parte di questo e degli altri Comuni limitrofi interessati", di attivare l’intervento della Soc. Autostrade s.p.a. per una adeguata e immediata protezione dall’inquinamento acustico; ha ordinato alla stessa Soc. Autostrade s.p.a. di "predisporre e installare ogni idoneo intervento, per il contenimento dell’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’Autostrada, almeno entro i limiti di tollerabilità individuati dalla ASL di Frosinone nella relazione allegata all’ordinanza.

2.1 – In questo secondo gravame la ricorrente rileva innanzi tutto che, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 della citata legge n. 447/1995, il Sindaco:

avrebbe potuto e dovuto adottare le misure cautelari e d’urgenza previste nel piano di risanamento acustico, previsto dai citati artt. 6 e 7 ma non ancora adottato dal Comune;

avrebbe potuto, nell’ambito delle proprie competenze sempre che ricorressero i presupposti della eccezionalità e della urgente necessità previsti dal pure citato art. 9 della legge n. 447/1995, prescrivere con provvedimento motivato temporanee speciali forme di contenimento;

e che l’atto impugnato, non rientrando in nessuna delle suddette forme legali tipiche, sarebbe dunque viziato.

Questo assunto è infondato.

Il Sindaco è titolare:

sia di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del Governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di "sanità ed igiene", "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (art. 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, vigente alla data di riferimento: v. ora l’art. 54, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

sia di poteri speciali in materia di inquinamento acustico; come, ad esempio, il potere, attribuito dal comma 2 bis dello stesso art. 38 della legge n. 142/1990 (e ora dal comma 3 del citato d. lgs. n. 267/2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza";

e come il potere – attinente al caso in esame perché espressamente esercitato nell’atto impugnato - attribuito dall’art. 9 della legge n. 447/1999, il quale (come già rilevato al precedente capo 1.1) dispone che il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, possa, con provvedimento motivato, "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività".

Nel caso in esame vi erano specifiche attestazioni (gli esiti analitici – e relazione su di essi - di indagini ambientali effettuate dal Presidio multizonale di prevenzione della azienda ASL di Frosinone trasmessi al Comune con la nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.4.1997 e gli atti ad essa allegati, supra citati sub 1.2; nonché la nota dello stesso Presidio multizonale di prevenzione della azienda ASL di Frosinone prot. n. 4981 del 28.10.1996, quest’ultima trasmessa anche alla ricorrente) che prospettavano:

il mancato rispetto nel traffico autostradale in argomento, alla data del 3.1.1997, del limite acustico di zona (60 dbA) fissato dall’allora vigente D.P.C.M. 1° marzo 1991 (così la nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.1.1997 allegata alla citata nota con pari protocollo del 3.4.1997);

l’obbligo della società proprietaria di presentare il piano di risanamento previsto dall’art. 3, punto 2, del citato D.P.C.M. del 1° marzo 1991 e da realizzare nei termini previsti da apposita ordinanza sindacale (così la medesima nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.1.1997);

la notevole entità dei livelli acustici riscontrati nelle emissioni sonore in argomento, tali da far ritenere "improcrastinabile l’adozione di opportune misure che possano condurre a condizioni di vita più accettabili le persone esposte" (v. la parte conclusiva della citata nota del Presidio multizonale di prevenzione della azienda ASL di Frosinone prot. n. 4981 del 28.10.1996, peraltro rimessa anche alla Autorità giudiziaria per la seguente motivazione "poiché tale emissione potrebbe non aver rispettato il disposto dell’art. 659, c.p.").

Le risultanze di questa attestazioni, la sostanziale inerzia della ricorrente Soc. Autostrade s.p.a., già stigmatizzata senza esito con la precedente ordinanza sindacale n. 64 del 21.5.1998, e il notorio costante aumento del traffico autostradale concretavano le fattispecie di cui ai citati artt. 38 della legge n. 142/1990 e 9 della legge n. 447/1995; e soprattutto la fattispecie di quest’ultima disposizione, data la sua specialità rispetto alla previsione più generale dell’art. 38, l. n. 142/1990. Sicché l’atto impugnato non presenta i vizi denunciati.

2.2 – La ricorrente rileva altresì che lo stesso art. 9 della legge n. 447/1995 specifica che il potere d’ordinanza in esame è riservato, in materia di servizi pubblici essenziali, esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, sicché l’atto impugnato sarebbe viziato da incompetenza assoluta.

Questa censura ripropone un’analoga censura del primo ricorso n. 10328/1998 delibata e respinta nel precedente capo 1.1, al quale si fa rinvio.

2.3 – Il mezzo che segue rileva:

che l’art. 38 della legge n. 142/1990 attribuisce un potere d’ordinanza da esercitarsi nel rispetto dei principi generali, mentre l’atto impugnato sarebbe stato emanato in palese contrasto con la legge n. 447/1995;

che l’art. 38 citato non prevede fra i suoi presupposti la reiterazione di provvedimenti rimasti inosservati, così come invece sarebbe avvenuto per l’impugnata ordinanza n. 09 del 12.5.1999;

che in materia di inquinamento acustico si sarebbe dovuto applicare (ove ve ne fossero stati i presupposti) soltanto l’art. 9 della legge n. 447/1985.

Il primo di questi assunti è infondato perché, come esposto nel capo 2.1 che precede, l’atto impugnato ha correttamente applicato, e non già violato, la legge n. 447/1995.

Il secondo assunto va respinto in fatto, poiché l’atto impugnato ha come presupposto principale l’esigenza di evitare i danni alle persone derivanti dall’inquinamento acustico, non già la semplice inosservanza di precedenti analoghi atti.

Il terzo assunto va invece respinto sia perché l’atto impugnato ha espressamente e correttamente (v. supra il capo 2.1) applicato l’art. 9 della legge n. 447/1995, e quindi per ciò solo resisterebbe alla censura in esame, non potendo costituire un vizio invalidante una eventuale erronea citazione di disposizioni ultronee; sia perché una tale ultroneità, in ogni caso, non sussiste: il potere di ordinanza previsto dall’art. 9 della legge n. 447/1995 è espressione specifica del più generale potere d’ordinanza sindacale di cui all’art. 38, comma 2, della legge n. 142/990 (ora art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000), e l’aver richiamato questo art. 38 nella vicenda in esame concreta un richiamo al generale potere sindacale d’ordinanza, e non costituisce dunque un vizio dell’ordinanza emanata.

2.4.1 – Il motivo seguente richiama in primo luogo la parte dell’ordinanza impugnata ove si afferma "gli esiti analitici e la relativa relazione circa le indagini eseguite dal settore ambiente del P.M.P. dell’azienda U.S.L. di Frosinone hanno riscontrato valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito ….(omissis)…. ravvisata la necessità, in attesa della definizione dei valori limite di livello sonoro in corso di approvazione da parte di questo e degli altri Comuni limitrofi ….(omissis)…."; ed osserva che l’ordinanza evidenzierebbe una palese contraddittorietà: da un lato si sarebbero riscontrati valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito, dall’altro erano ancora in corso di approvazione, da parte dell’Amministrazione comunale, i valori limite di livello sonoro.

Questa contraddittorietà non sussiste, poiché l’atto impugnato, pure in attesa di determinazioni ufficiali dei limiti di rumorosità in applicazione della normativa di settore, correttamente ha tenuto conto della effettiva dannosità, accertata da un soggetto qualificato quale il PMP della locale AUSL, determinandosi di conseguenza (v. supra il capo 1.2).

2.4.2 - L’ultima censura asserisce che sebbene l’art. 10 della legge n. 447/1995 statuisca espressamente (al comma 5) che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade sono obbligati ad impegnare in via ordinaria una quota fissa dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, tuttavia soltanto con l’entrata in vigore dei decreti attuativi sarebbe possibile per la Soc. Autostrade s.p.a. avviare, sulla base delle priorità individuate, la bonifica acustica della propria rete. Da ciò conseguirebbe che i rilievi ASL sui quali si fonda l’atto impugnato non potrebbero considerarsi attendibili, perché non correttamente eseguiti dal punto di vista tecnico. L’ordinanza difatti, secondo la ricorrente, non avrebbe tenuto nel debito conto che con decreto del Ministero dell’ambiente del 16 marzo 1998 sono state determinate le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento acustico; e si baserebbe su di un rilevamento effettuato in totale contrasto con le modalità tecniche stabilite.

La prima prospettazione, secondo cui soltanto con l’entrata in vigore dei decreti attuativi sarebbe possibile per la Soc. Autostrade s.p.a. avviare, sulla base delle priorità individuate, la bonifica acustica della propria rete, reca un vizio logico: l’atto impugnato ordina misure antirumore relative al solo tratto autostradale che percorre il terrritorio del Comune intimato, ed è contrario a logica che misure antirumore locali, ritenute necessarie da un qualificato organo sanitario, debbano essere rinviate alla attesa della bonifica acustica dell’intera rete autostradale della ricorrente.

Quanto alla censura che lamenta il totale contrasto con le modalità tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento acustico indicate nel decreto del Ministero dell’ambiente del 16 marzo 1998 si fa rinvio al precedente capo 1.2, in cui un’analoga censura del ricorso n. n. 10328/1998 è stata esaminata e respinta.

3. – In conclusione i due ricorsi, previa riunione, vanno respinti.

Quanto alla pronuncia sulle spese, liquidate in dispositivo, il Collegio ritiene che essa debba conto del diverso dispiegarsi dell’attività in giudizio.

Il Collegio dispone pertanto che esse seguano la soccombenza quanto al Comune di Piedimonte San Germano, che ha prodotto atti e memorie; e che possano invece compensarsi quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha limitato l’attività processuale al deposito dell’atto formale di costituzione nel ricorso n. 11026/1999.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge.

Condanna la ricorrente Soc. Autostrade s.p.a. al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’intimato Comune di Piedimonte San Germano, e le liquida in Euro 1500.

Compensa invece dette spese tra la ricorrente Soc. Autostrade s.p.a. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2002, dal Collegio così composto:

Filippo Marzano Presidente

Francesco Riccio Consigliere

Giancarlo Luttazi Consigliere estensore

Il Presidente

L’estensore

Depositata in cancelleria in data 26 giugno 2002.

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