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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 19 agosto 2002 n. 7258Pres. Giordano, Est. Sapone - Attanasio (Avv. Fiore Tartaglia) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) – (accoglie).

1. Giustizia amministrativa – Attività istruttoria – Nella giurisdizione generale di legittimità – Verificazioni – Funzione – Individuazione.

2. Concorso – Idoneità fisica – Giudizio di non idoneità – Basato su presupposti di fatto risultati insussistenti a seguito di verificazione disposta dal T.A.R. – Illegittimità – Fattispecie.

1. Le verificazioni, esperibili nel giudizio di legittimità, tendono all'accertamento di un presupposto di fatto - in genere quello posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento – e mirano a consentire l'esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sui presupposti (1).

2. E’ illegittimo il giudizio di non idoneità fisica all’arruolamento nel caso in cui, a seguito di verificazione disposta dal G.A., siano risultati infondati i presupposti assunti a fondamento del giudizio stesso (nella specie, a seguito degli accertamenti medico-legali disposti in via istruttoria dal T.A.R., era risultato che sia l’indice di massa corporea che i valori di ferro sierico rientravano nei parametri fissati dai decreti ministeriali richiamati dal bando, e, pertanto, l’interessato era da ritenere, per i suddetti aspetti che avevano determinato il giudizio di non idoneità, in possesso dei requisiti richiesti per l’arruolamento).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III, 1° luglio 1999, n. 2048.

 

 

per l'annullamento:

1) del giudizio di non idoneità dell’odierno ricorrente formulato in data 29 novembre 2001 dal Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza novembre 2001;

2) di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.

(omissis)

FATTO E DIRITTO

Contesta il ricorrente - sotto i profili dell'eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta nonché della violazione della normativa che disciplina il profilo sanitaro in materia di idoneità al Servizio Militare - la legittimità dell'avversata determinazione, con la quale il medesimo è stato escluso dal concorso, per titoli ed esami e riservato al personale in ferma di leva prolungata, per l’immissione di complessive 1901 unità nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto in sede di accertamenti sanitari non è risultato idoneo per IMC superiore al massimo consentito e per ipersideremia.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso - chiamato alle Camere di Consiglio del 20 febbraio e del 5 giugno 2002 per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - viene ritenuto per la decisione del merito all'odierna Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 9, commi I e II, della l. 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della manifesta fondatezza del proposto gravame.

E' infatti noto che l'art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205) citata disposizione consente all'adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso", di definire il merito della causa con "sentenza succintamente motivata".

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la manifesta fondatezza del ricorso all'esame è rappresentata dall'esito degli accertamenti medico-legali ai quali questa Sezione, con ordinanza n. 113 del 20 febbraio 2002, ha deciso di sottoporre l'interessato presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al fine di verificare la fondatezza dei presupposti dalla pubblica Autorità assunti a fondamento dell'avversata determinazione.

E' infatti noto che le verificazioni, le quali tendono all'accertamento di un presupposto di fatto - in genere quello posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento - ben sono esperibili nel giudizio di legittimità, mirando a consentire l'esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).

Le risultanze della verificazione come sopra disposta hanno evidenziato che sia l’indice di massa corporea che i valori di ferro sierico rientravano nei parametri fissati dai decreti ministeriali richiamati dal bando, e ,pertanto, l’interessato è stato ritenuto per i suddetti aspetti in possesso dei requisiti richiesti per l’arruolamento.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato giudizio di non idoneità.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002, con l’intervento dei signori giudici

Dr. Francesco GIORDANO – Presidente

Dr. Francesco RICCIO - Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE – Consigliere estensore

Depositata il 19 agosto 2002.

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