TAR LAZIO, SEZ. II BIS – Sentenza 20 dicembre 2000 n. 12359 - Pres. Brandileone, Est. Conti - Zinni (Avv.ti Di Gioia e Federico) c. Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane S.p.A.) (Avv. Paola Pistilli).
Giurisdizione e controversie – Pubblico impiego – Dipendenti dell’Ente poste – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.
Una volta costituito l’Ente Poste Italiane, espressamente qualificato come ente pubblico economico dall’art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con legge 29 gennaio 1994 n. 71, la natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze di detto Ente, prevista dal successivo art. 10, non può che comportare la devoluzione delle relative controversie al giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c. (1).
La giurisdizione del giudice ordinario sussiste per tutte le controversie relative a questioni attinenti il rapporto di lavoro con l’Ente poste italiane, con riferimento a provvedimenti adottati posteriormente alla trasformazione di detto ente in ente pubblico economico e cioè al 31 dicembre 1993, data dalla quale è avvenuta la trasformazione, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 487/93 e legge n. 71/94 citati (2) (alla stregua del principio il TAR Lazio, constatato che la controversia in questione atteneva ad un provvedimento adottato dall’Ente Poste Italiane nel 1996 e, dunque, allorché era già stata realizzata la trasformazione dell’Amministrazione delle poste nel nuovo ente pubblico economico, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo).
------------------------
(1) Cfr. tra le tante T.A.R. Lazio, Sez. II, 26.3.1998 n. 485.
(2) Cfr. T.A.R. Lazio, II Sez. 3.2.1998 n. 139, nonché T.A.R. Lombardia-Milano, I Sez., 16.6.1994 n. 601, T.A.R. Sicilia-Catania- 5.5.1997 n. 672, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 4.12.1996 n. 871 ecc.
per l’annullamento
del provvedimento del Direttore Generale dell’Area Personale e Organizzazione dell’Ente intimato n. APO/PC/4/2/D5/078709/367/95 del 27-3-1996 con il quale, nel riconoscersi la dipendenza della causa di servizio dell’infermità del ricorrente, sono stati negati i benefici giuridici ed economici previsti dall’art. 68, 7° e 8° comma, del D.P.R. 10.1.1957 n. 3; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziale tra i quali, in parte qua, il parere espresso dal Collegio Medico dell’Ospedale Militare di Roma in data 20-10-1993.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Poste intimato;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 1999 il Consigliere Dott. Renzo Conti; uditi altresì, gli avv.ti Federico per il ricorrente e Panzolini (su delega) per l’Ente Poste Italiane;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 23 e 24 luglio 1996 e depositato il successivo 1° agosto, il ricorrente –premesso di essere stato dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (poi Ente Poste Italiane ed ora Poste Italiane S.p.A.) e collocato a riposo dal 31.12.1994- espone:
-che in data 13-10-1990 presentava domanda, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 686/1957 per ottenere il riconoscimento della causa di servizio dell’infermità di cui era affetto;
-che, con il provvedimento impugnato, pur riconoscendosi l’infermità del ricorrente come dipendente da causa di servizio, sono stati tuttavia negati i benefici giuridici ed economici previsti dall’art. 68 (7° ed 8° comma) del D.P.R. 10-1-1957 n. 3 sul presupposto della intempestività della domanda di riconoscimento.
Ritenendo il predetto provvedimento illegittimo, nella parte in cui nega i benefici economici e giuridici di cui sopra, ne ha chiesto in parte qua, l’annullamento unitamente agli atti presupposti, tra i quali, il parere del Collegio Medico dell’Ospedale Militare di Roma.
A tal fine ha dedotto i seguenti motivi di gravame, così dal medesimo ricorrente paragrafati:
1.-Violazione dell’art. 68 T.U. n. 3/1957, degli art. 36 e 48 e ss. del D.P.R. n. 686/1957, del D.P.R. n. 1092/1973, della tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione.
2.-Violazione del T.U. n. 3/1957, dell’art. 36 del D.P.R. n. 686/1957, della Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981, del D.P.R. n. 1092/1973, della L. n. 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione di presupposti, travisamento, difetto di motivazione.
Si è costituito per resistere l’Ente Intimato (ora Poste Italiane S.p.A.) il quale, con successiva memoria ha opposto l’infondatezza del gravame.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 27 maggio 1999.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Direttore dell’Area Personale e Organizzazione dell’Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane S.p.A.) nella parte in cui vengono negati al ricorrente "i benefici giuridici ed economici previsti dall’art. 68 (7° e 8° comma) del D.P.R. 10-1-1957 n. 3..".
Ritiene il Collegio di dover pregiudizialmente verificare la sussistenza della propria giurisdizione in materia, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 30, comma primo, della legge 6-11-1971 n. 1034 e dell’art. 37 c.p.c. (cfr. per tutte, C.d.S., VI Sez. 25.3.1998 n. 396).
Con riguardo alle controversie di lavoro instaurate nei confronti dell’Ente Poste Italiane, qual è quella in esame, questa stessa Sezione ha già avuto occasione di affermare, infatti, che una volta costituito l’Ente Poste Italiane, espressamente qualificato come ente pubblico economico, dall’art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con legge 29 gennaio 1994 n. 71, la natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze di detto Ente, prevista dal successivo art. 10, non può che comportare la devoluzione delle relative questioni al giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c. (tra le tante T.A.R. Lazio Sez. II 26.3.1998 n. 485).
E’ stato altresì precisato che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste per tutte le controversie relative a questioni attinenti il rapporto di lavoro con l’Ente poste italiane, con riferimento a provvedimenti adottati posteriormente alla trasformazione di detto ente in ente pubblico economico e cioè al 31 dicembre 1993, data dalla quale è avvenuta l’indicata trasformazione, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 487/93 e legge n. 71/94 citati (cfr. T.A.R. Lazio, II Sez. 3.2.1998 n. 139, nonché T.A.R. Lombardia-Milano, I Sez., 16.6.1994 n. 601, T.A.R. Sicilia- Ct- 5.5.1997 n. 672, T.A.R. Calabria, Cz., 4.12.1996 n. 871 ecc.).
Né, ad escludere la giurisdizione in materia del giudice ordinario potrebbe utilmente invocarsi la disposizione introdotta dall’art. 1 del D.L. 6 maggio 1994 n. 263, convertito con legge 4 luglio 1994 n. 432, a termine del quale continuano ad essere attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione di Enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato.
La Corte regolatrice della giurisdizione, nell’esaminare una controversia relativa ad un servizio antecedentemente svolto alle dipendenze dell’Amministrazione P.T. e proseguito con l’Ente Poste italiane, ha affermato- confermando un principio già espresso con sentenza 10 agosto 1996 n. 7406- l’estraneità della richiamata legge n. 432 del 1994 alla fattispecie in esame, posto che tale legge detta una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future e non può svolgere efficacia alcuna sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati come appunto l’Ente Poste Italiane (Cassazione, SS.UU. civili 5.9.1997 n. 8587).
Nessun rilievo, dunque, può assumere l’eventuale circostanza che, sebbene l’atto in questa sede impugnato sia stato assunto dall’Ente Poste Italiane dopo il 31 dicembre 1993 e, perciò, a trasformazione avvenuta, i fatti e le questioni che hanno dato luogo alla vicenda risalgano al periodo anteriore, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto della giurisdizione, unicamente alla data di adozione del provvedimento ritenuto lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ancorché continuino a trovare applicazione anche da parte del giudice ordinario i trattamenti non solo economici ma anche normativi, di natura pubblicistica, fino alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro di diritto privato applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato con l’Ente Poste italiane (cfr. Cassazione, SS. UU. civili 5.9.1997 n. 8587 e T.A.R. Lazio, II Sez., n. 1975/1997).
La controversia in esame attiene ad un provvedimento adottato dall’Ente Poste Italiane nel 1996 e dunque, allorché era già stata realizzata la trasformazione dell’Amministrazione delle poste nel nuovo ente pubblico economico, sicché esula dalla cognizione del giudice amministrativo e rientra in quella dell’A.G. ordinaria.
E’ appena il caso di aggiungere che sul rilevo difetto di giurisdizione, è insuscettibile di incidere l’annotazione, apposta nel provvedimento impugnato, che individua nel T.A.R. l’organo giurisdizionale cui ricorrente avverso il provvedimento, dal momento che tale erronea indicazione dell’Amministrazione emanante il provvedimento stesso non può certo modificare i criteri generali di riparto della giurisdizione, quale emerge dal quadro normativo testè delineato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, dichiara il ricorso indicato in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 maggio 1999 in Camera di Consiglio con l’intervento dei magistrati:
Francesco Brandileone Presidente f.f.
Gabriella De Michele Consigliere
Renzo Conti Consigliere est.
Depositata il 20 dicembre 2000.