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n. 10-2000 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II BIS – Sentenza 31 ottobre 2000 n. 8813Pres. ed Est. Bianchi - Benvenuti (Avv. Anna Cascarano) c. Comune di Anguillara Sabazia (Avv. Marco Bigagli) ed altro (n.c.).

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Richiesta di rilascio di concessione edilizia – Interesse al rilascio – Va riconosciuto a tutti i cittadini del Comune ed in particolare al proprietario di opere contigue – Esigenze di riservatezza – Non sussistono, trattandosi di atti autorizzatori di opere esposte al pubblico.

Ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/90,  il diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione rilasciata dal Sindaco va riconosciuto a qualsiasi soggetto abitante nel Comune (1). In particolare, il diritto di accesso va riconosciuto a chi intende prendere visione di pratiche edilizie relative ad opere contigue alla propria abitazione, per verificarne la legittimità o meno ed attivare, all’occorrenza, tutti i rimedi che l’ordinamento appresta.

Né sussiste, nel caso di richiesta di rilascio di una concessione edilizia, alcuna esigenza di riservatezza dei terzi da salvaguardare che, ai sensi dell’art. 24 L. n. 241/cit., potrebbe giustificare, in presenza delle condizioni e dei presupposti necessari, il rifiuto di accesso, posto che trattasi, nel caso in questione, di atti autorizzatori di opere esposte al pubblico e, pertanto, di generale conoscenza.

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(1) C.d.S., Sez. V, 23 maggio 1997, n. 549; T.A.R. Bari, Sez. II, 29 agosto 1996 n. 478, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 16 gennaio 1998 n. 82.

 

 

FATTO

Con ricorso (n. 13536/2000) ritualmente notificato all’Amministrazione intimata ed al controinteressato, il Signor Benvenuto Benvenuti ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto ad esercitare il diritto di accesso in ordine alla concessione/autorizzazione edilizia, rilasciata a tal Catarci Mario, terzo confinante, relativa all’immobile sito nella locale Via Roma, 26.

Il ricorrente premette di essere usufruttuario dell’immobile sito nel Centro storico del Comune di Anguillara Sabazia (Roma), in Piazza della Collegiata 6, ove risiede, per il quale l’Amministrazione, da anni (da ultimo con provvedimento 1/12/97, impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, Sez. II bis) nega l’autorizzazione alla "installazione di un cancello e n. 4 paletti in ferro con sovrastanti cannucce", per "contrasto con la normativa vigente".

Il Sig. Benvenuti, nella qualità dichiarata, ha necessità di conoscere il provvedimento autorizzatorio e/o concessorio rilasciato dall’Amministrazione in favore di tale Ing. Mario Catarci o altra persona proprietaria dell’immobile sovrastante la propria, sito in Via Roma, 26, essendo stata ivi realizzata una sopraelevazione, opera fisicamente ben più consistente della semplice installazione di un cancello e di 4 paletti con stuoie, reiteratamente negata al ricorrente.

Con apposita istanza, consegnata a mano all’Amministrazione il 10/6/2000, il Signor Benvenuti ha chiesto di esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 22 e segg. della L. 241/90, con esplicito riferimento alla documentazione indicata nella istanza, con impegno a versare i diritti di segreteria e di copia nella misura richiesta.

Per agevolare l’individuazione delle opere realizzate e la loro effettiva consistenza, il ricorrente ha allegato alla richiesta di accesso le fotocopie del manufatto (ante e post operam).

L’Amministrazione ha inutilmente lasciato decorrere il termine assegnato, con ciò rifiutando la consegna dei documenti richiesti.

Ciò premesso, l’istante ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

1)Violazione degli artt. 22 e segg. L. 7/08/1999 n. 241 e art. 2 e segg. D.P.R. 27/06/1992 n. 352 e di ogni norma in materia di accesso agli atti amministrativi. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990.

Le norme in epigrafe prevedono l’obbligo dell’Amministrazione di esibire i documenti richiesti, purché l’interessato ne faccia motivata istanza, come è avvenuto nel caso di specie.

La documentazione richiesta dal ricorrente, con istanza consegnata a mano all’Ufficio detentore, non risulta tra quelle escluse dal diritto di accesso ai sensi dei vigenti regolamenti.

L’accesso ai documenti dell’Amministrazione ha come presupposti, da un lato, la sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata, in ragione della quale e per la cui tutela il detto istituto venga azionato, nonché la sussistenza di un interesse che legittimi il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione; dall’altro, tra i documenti non rientrano quelli eventualmente esclusi con apposito Regolamento governativo (art. 24 L. 241/1990).

Nel caso di specie, è evidente la posizione giuridicamente rilevante del ricorrente, azionata principalmente a fini di difesa, atteso che i documenti richiesti servono a rilevare la diversa condotta tenuta dall’Amministrazione su domande presentate da soggetti diversi, volte ad ottenere l’autorizzazione a realizzare opere edilizie, conclusesi con esito favorevole, nel caso dell’Ing. Catarci, a fronte di una domanda di concessione edilizia, e contrario, nel caso del ricorrente, a fronte della richiesta di una autorizzazione, riferita ad opere modeste (cancello con 4 paletti ).

Né, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso esistono, nella specie, elementi ostativi correlati alla natura degli atti, né sussistono particolari esigenze di salvaguardia della riservatezza dei terzi.

Conclusivamente, il ricorrente ha evidenziato l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione che ha lasciato decorrere il termine di legge (30 giorni) senza provvedere, obbligando l’interessato a proporre azione giudiziaria.

Ha chiesto, quindi, al Tribunale di accogliere il ricorso e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione intimata l’esibizione dei documenti richiesti, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Per resistere all’impugnativa si è costituito in giudizio il Comune di Anguillara Sabazia che ha preliminarmente addossato al ricorrente la responsabilità di non essersi più attivato per ottenere materialmente la esibizione dei documenti richiesti, non potendo pretendere la spedizione per posta e non avendo nemmeno provveduto al pagamento dell’imposta di bollo prevista dalla legge per il rilascio di copie. Ha confermato l’intendimento di adempiere alla richiesta, previa motivazione dell’istanza, indicazione specifica dei documenti richiesti e pagamento preventivo dell’imposta. Ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso, ed in via subordinata, la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2000, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 25, comma 5, L. 5/8/1990 n. 241 è diretto ad accertare il diritto di accesso del ricorrente nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia, al fine di ottenere copia della concessione/autorizzazione edilizia rilasciata a terzo confinante, proprietario dell’immobile sito nella locale Via Roma,26, per i lavori di sopraelevazione ed ampliamento ivi realizzati.

L’azione è fondata e va accolta.

Il Comune intimato ha inutilmente lasciato decorrere il termine di 30 giorni, assegnato dal ricorrente con l’istanza consegnata a mano il 10 giugno 2000, senza consegnare la documentazione richiesta e senza fornire all’interessato nessuna altra comunicazione al riguardo, con ciò rifiutando "per silentium", l’esercizio del diritto di accesso.

Giova richiamare la circostanza,meglio descritta nella relazione in fatto,che il Signor Benvenuti, usufruttuario dell’immobile, sito nella locale Piazza della Collegiata 6, in ordine al quale l’Amministrazione comunale aveva più volte negato l’autorizzazione ad installare "un cancello e n. 4 paletti in ferro con sovrastanti cannucce", obbligandolo a proporre per ben tre volte Ricorsi dinanzi al T.A.R. Lazio, aveva chiesto di esercitare il diritto di accesso (ai sensi degli artt. 22 e segg. L. n. 241/90) con domanda recapitata a mano il 10/6/2000, allo scopo di conoscere a mezzo estrazione copia, il provvedimento autorizzatorio e/o concessorio rilasciato dal Comune, in favore, di tal Ing. Mario Catarci od altra persona proprietaria dell’immobile antistante la propria abitazione, sito nella locale Via Roma, avendo ivi accertata la realizzazione una sopraelevazione, opera fisicamente ben più consistente di quella richiesta dal ricorrente e più volte negata dall’Amministrazione.

Al fine di agevolare gli Uffici nella individuazione delle opere realizzate, dal Signor Catarci ed il relativo provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Amministrazione, il ricorrente aveva allegato alla richiesta di accesso le fotografie del manufatto (ante e post operam), impegnandosi, altresì, a versare i diritti di segreteria e di copia nella misura richiesta.

Nonostante la puntuale richiesta, correlata degli elementi necessari, l’Amministrazione è rimasta inerte per tutto il periodo ivi assegnato ed oltre, negando implicitamente al ricorrente l’esercizio dell’accesso richiesto. Per escludere l’inadempimento del Comune, la rispettiva difesa ha tentato di riversare sul ricorrente stesso la responsabilità di non essersi più attivato-dopo la domanda- per ottenere materialmente la esibizione dei documenti richiesti, escludendo che questi possa pretenderne la spedizione per posta ed imputando, altresì, il mancato pagamento dell’imposta di bollo previsto dalla legge per il rilascio di copie.

Tale difesa, peraltro, svolta soltanto in giudizio dal legale del Comune, (allorchè l’inerzia dell’Amministrazione già si era definitivamente consumata), non rileva sotto alcun profilo, ai fini dell’accertamento del comportamento totalmente omissivo serbato, nella specie, e della sua manifesta illegittimità.

Ricorrono, infatti, tutti i presupposti formali e sostanziali per ravvisare la fondatezza dell’azione proposta in questa sede dal ricorrente, con riguardo al diritto di accesso richiesto con la predetta domanda.

L’interesse che, ai sensi della L. n. 241/1990, legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto, oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso (C.d.S., Sez. II, 14.4.97 n. 362).

Già nella richiesta del 10.6.2000, l’interessato aveva indicato la propria qualificazione di usufruttuario di un immobile sito nel Centro storico, chiedendo di conoscere il provvedimento concessorio e/o autorizzatorio rilasciato dall’Amministrazione, alla stregua del quale l’Ing. Catarci – evocato in giudizio- od altra persona, aveva potuto realizzare la sopraelevazione dell’immobile, sito in via Roma, 26, sovrastante quello di proprietà del ricorrente.

La giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto, ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/90 a qualsiasi soggetto abitante nel Comune, il diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione rilasciata dal Sindaco, affermando che nel caso concreto sussiste un interesse personale e concreto per la tutela di situazione giuridicamente rilevante (C.d.S., Sez. V, 23/5/97, n. 549; T.A.R. Bari, Sez. II, 29/8/96 n. 478, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 16/1/98 n. 82).

"A fortiori", siffatto interesse va riconosciuto a chi, come il ricorrente intende prendere visione di pratiche edilizie relative ad opere contigue alla propria abitazione, per verificarne la legittimità o meno ed attivare, all’occorrenza, tutti i rimedi che l’ordinamento appresta.

Il diritto di accesso, previsto dall’art. 22 L. 241/90, mira infatti a dare attuazione al precetto costituzionale di imparzialità e buon andamento contenuto nell’art. 97 Cost., ed a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo a chi dimostri di essere titolare dell’interesse qualificato di cui s’è detto, di verificare attraverso l’esame della relativa documentazione, il comportamento tenuto dall’Amministrazione.

Sicchè, non vi è ragione per il Comune, i cui atti amministrativi sono assistiti, tra l’altro, dalla presunzione di legittimità, di impedire ai soggetti titolari di una situazione giuridica qualificata, l’accesso agli atti assunti nell’esercizio di proprie istituzionali funzioni, quali quelle in materia edilizia, non solo in adempimento di un preciso obbligo impostogli dalla legge, ma anche per fugare eventuali dubbi o perplessità sull’imparzialità del proprio comportamento.

Né sussiste, nel caso concreto, alcuna esigenza di riservatezza dei terzi da salvaguardare che, ai sensi dell’art. 24 L. n. 241/cit., potrebbe giustificare, in presenza delle condizioni e dei presupposti necessari, il rifiuto di accesso, posto che trattasi, nella specie, di atti autorizzatori – se esistenti- di opere esposte al pubblico e, pertanto, di generale conoscenza.

Il ricorso va, conseguentemente, accolto e, per l’effetto, accertata l’illegittimità della condotta omissiva serbata, nella specie, dal Comune occorre ordinare al Comune stesso di consentire l’accesso richiesto dal ricorrente con lettera consegnata a mano il 10/6/2000.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II bis, accoglie il Ricorso n. 13536/2000, come in epigrafe proposto dal Signor Benvenuto Benvenuti e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso alla documentazione indicata nella istanza 10/6/2000 e, conseguentemente, ordina al Comune di Anguillara Sabazia di rilasciare al ricorrente medesimo copia del richiesto titolo autorizzatorio o, in caso di inesistenza, dichiarazione conforme.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della ricorrente della somma complessiva di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorate di I.V.A. e C.P.A

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2000, con l’intervento dei Signori Magistrati:

Franco Bianchi Presidente, Est.

Evasio Speranza Consigliere

Gabriella De Michele Consigliere

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

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