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n. 6-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II BIS – Sentenza 13 febbraio 2001 n. 1086Pres. Bianchi, Est. Conti – Eurogroup Soc. Coop. a r.l. (Avv.ti Pesce e Brunetti) c. Ente Poste Italiane S.p.A. (Avv.ti Molè e Sandulli).

Contratti della P.A. - Appalti misti - Di fornitura e lavori o di forniture e servizi - Ammissibilità.

Contratti della P.A. - Appalti misti - Previsione dell’affidamento in lotto unico di una molteplicità di servizi, ancorché eterogenei (c.d. global service) - Legittimità.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 92/50/CEE del 18.6.1992 e dell’art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, debbono ritenersi consentiti anche nell’ordinamento italiano non solo contratti e, quindi, bandi misti che assieme alla prestazione di servizi comprendano anche forniture o lavori, ma anche contratti e, quindi, bandi aventi ad oggetto una pluralità di servizi tra loro eterogenei (1).

Non può ritenersi illogica, ovvero contraria all'interesse pubblico, la scelta di un Ente (nella specie, la Soc. Poste Italiane) di procedere con unico bando per l'affidamento in lotto unico di una molteplicità di servizi, ancorché eterogenei, in quanto, soprattutto nell’ambito del settore della gestione del patrimonio immobiliare degli enti, il c.d. global service è ormai una realtà che consente di avere un unico interlocutore responsabile delle varie prestazioni, con conseguente razionalizzazione e riduzione dei costi e, quindi, con migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.

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(1) Cfr. Corte Giustizia CE, 18 novembre 1999, n. 197.

(2) Con la sentenza in rassegna il TAR Lazio ha ritenuto ammissibile - alla luce dell’ordinamento comunitario e nazionale - il c.d. global service (modello ormai molto diffuso), il quale comporta per l'impresa - direttamente od indirettamente - la necessità di rivedere ogni strategia commerciale al fine di adeguarsi ai requisiti prescritti dai bandi di gara, che, aumentando i requisiti relativi alla capacità tecnico economica, inevitabilmente obbligano le imprese alla costituzione delle ATI, spesso anche a fronte di servizi del tutto disomogenei.

Alla stregua del principio, nella specie è stata ritenuta legittima una gara per l'affidamento "in lotto unico" del servizio di "gestione e conduzione del complesso immobiliare Roma Eur", che era comprensivo di numerose tipologie di servizi del tutto disomogenee tra loro e che implicavano il possesso di differenti conoscenze tecniche e di differenti organizzazioni aziendali, nonché il possesso di distinte abilitazioni professionali.

 

 

PER L'ANNULLAMENTO

del bando di gara per l'affidamento, in unico lotto, a procedura ristretta, dei servizi nello stesso indicati (governo, gestione. e manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva, straordinaria impianti di climatizzazione, elettrici, impianti elevatori, scale mobili e tappeti mobili, sicurezza anticrimine e antintrusione, cancelli automatici a scomparsa e barriere, ponteggi sospesi, elettroarchivi, idricosanitario, antincendio e fognario - servizio igiene ambientale - fornitura combustibile riscaldamento), relativi al complesso immobiliare Roma Eur, pubblicato nella G.U. n. 53 del 4.3.2000, in toto e nella parte in cui stabilisce l'affidamento "in lotto unico" di servizi del tutto disomogenei tra loro, includendovi il "servizio igiene ambientale", contestualmente prevedendo, in modo del tutto contraddittorio, la possibilità di sub-appalto di detto servizio da parte dell'aggiudicataria;

- di ogni altro atto collegato e connesso

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Poste Italiane S.p.A.;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 11 gennaio 2001 la relazione del consigliere RENZO CONTI;

Uditi, altresì, l'avv. G. Pesce per la società ricorrente e l’avv. M. Molè per la Soc. Poste Italiane.

Ritenuto e considerato in fatto e indiretto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 21 aprile 2000 e depositato il successivo 5 maggio, la società ricorrente espone:

- che l'Ente Poste ha indetto una gara per l'affidamento "in lotto unico" del servizio di "gestione e conduzione del complesso immobiliare Roma Eur", che è comprensivo di numerose tipologie di servizi del tutto disomogenee tra loro e che implicano il possesso di dífferenti conoscenze tecniche e di differenti organizzazioni aziendali, nonché il possesso di distinte abilitazioni professionali;

- che il valore stabilito come base d'asta della gara è pari a 41 miliardi e 715 milioni di lire italiane, di cui £.31.215.000.000 a forfait per tutti i servizi descritti e £. 10.500.000.000 per l'adeguamento impianti;

- che tra i requisiti di partecipazione alla gara il bando richiede un fatturato complessivo di £. 80 miliardi nel triennio 1996/1998 relativo ai servizi oggetto di gara, di cui £.50 miliardi per servizi di manutenzione impianti tecnologici e £.30 miliardi per servizi generali, nonché l'abilitazione ex L. 46/1990 allo svolgimento dell'attività di manutenzione, installazione e verifica della sicurezza degli impianti degli edifici adibiti ad uso civile, mentre, per il servizio di igiene ambientale, non é richiesta ai partecipanti l'iscrizione al registro delle imprese di pulizia previsto dalla legge 25.1.1994 n. 82 e dal D.M. Industria 7.7.1997 n. 274;

- che in relazione a tale ultimo profilo, il bando in questione prevede la possibilità del sub-appalto fino al 30% dell'importo complessivo di gara per tutti i servizi (ex art.18 D.Lgs. 157/1995), con la precisazione (punto 15) che, qualora un concorrente intendesse subappaltare il servizio di igiene ambientale ,l'impresa a ciò chiamata dovrà possedere l'iscrizione all'albo delle imprese di pulizia - fascia G (importi fino a 8 miliardi di lire) - di cui al citato D.M. Industria 274/1997; iscrizione che non viene, invece, richiesta al concorrente medesimo;

- che la ricorrente svolge la propria attività imprenditoriale nel settore delle pulizie e soddisfa tutti i requisiti richiesti dal bando con riferimento ai "servizi generali", ivi compresa l'iscrizione all'albo delle imprese di pulizia per le categorie e gli importi richiesti di cui alla fascia G) del D.M n. 274/1997;

- che la stessa ha pertanto interesse ad impugnare la clausola del bando che illogicamente stabilisce di affidare "in lotto unico" servizi del tutto disomogenei. Ciò esposto, al fine di ottenere l'annullamento del bando in epigrafe, in toto e nella parte in cui stabilisce l'affidamento "in lotto unico" di servizi tra di loro, includendovi il servizio d'igiene ambientale e contestualmente prevedendo la possibilità di un suo subappalto, sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima ricorrente paragrafati:,

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n.82/1994, degli arti. 1, 2 e 3 del D.M. Industria n. 274/1997 in relazione agli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 157/1995; eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento;

2) violazione dei principi interni e comunitari in tema di libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza.

Si è costituita per resistere la Poste Italiane S.p.A., la quale, con successiva memoria ha opposto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, comunque, la sua infondatezza.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 11 gennaio 2001, nel corso della quale le parti hanno ulteriormente precisato le proprie tesi difensive.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi volto ad ottenere l’annullamento del bando di gara per l'affidamento, con procedura ristretta, dei molteplici ed eterogenei servizi nello stesso indicati e cioè dei servizi di manutenzione di impianti tecnologici c di quelli di pulizia (c.d. "servizi generali"), relativi al complesso immobiliare di Roma Eur, limitatamente alla parte in cui stabilisce l'affidamento in "unico lotto" dei servizi medesimi, includendovi il servizio igiene ambientale, posto che, come evidenziato dalla stessa ricorrente (pag. 3 del ricorso), "interesse della medesima è limitato ad impugnare la clausola del bando che illogicamente stabilisce di affidare in "lotto unico" i predetti servizi.

In particolare, la società ricorrente - che ha dichiarato e dimostrato di svolgere la propria attività imprenditoriale nel settore delle pulizie e di soddisfare i requisiti richiesti dal bando con riferimento ai servizi generali, ma non anche quelli cumulativamente richiesti per i servizi di manutenzione di impianti tecnologici- lamenta, con due motivi di gravame, l’illegittimità della citata clausola del bando, che prevede appunto il lotto unico per tutti i servizi, sull'assunto che diverso sarebbe il regime di abilitazione professionale e, quindi, diversi sarebbero i parametri per valutare la capacità tecnica ed economica nei riguardi del servizio di pulizia rispetto ai servizi di manutenzione e adeguamento degli impianti (primo motivo) e che, comunque tale scelta sarebbe ingiustificata e disancorata dal perseguimento di uno specifico interesse pubblico (secondo motivo). Al riguardo il collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito proposte dalla difesa della parte resistente, stante la manifesta infondatezza nel merito.

Il ricorso, infatti, è infondato in quanto muove dall'erroneo presupposto che l'appalto di servizi debba avere ad oggetto soltanto servizi omogenei tra loro.

Al riguardo va invece osservato, come peraltro evidenziato dalla difesa della parte resistente, che sia la normativa comunitaria che quella nazionale disciplinano l'ipotesi dei contratti misti di "lavori e servizi" e di "forniture e servizi" e, quindi, di contratti che prevedono attività che appartengono a categorie diverse: lavori, forniture, servizi.. Si vedano sul punto il 16° considerando e l’art. 2 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18.6.1992 e l'art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 che, nel disciplinare le predette ipotesi,indicano i criteri di prevalenza, di carattere prettamente quantitativo, sulla base dei quali individuare la normativa applicabile (cfr. Corte Giustizia CE 18.11.999 n. 197).

A tale stregua, poiché le predette disposizioni consentono contratti e, quindi, bandi misti che assieme alla prestazione di servizi comprendano anche forniture o lavori, tanto più devono ritenersi consentiti contratti e, quindi, bandi aventi ad oggetto una pluralità di servizi tra loro eterogenei.

Né può ritenersi illogica, ovvero contraria all'interesse pubblico, la scelta della Soc. Poste Italiane di procedere con unico bando per l'affidamento in loto unico di una molteplicità di servizi, ancorché eterogenei, in quanto, come evidenziato dalla difesa della parte resistente, soprattutto nell’ambito del settore della gestione del patrimonio immobiliare degli enti, il "c.d. global service" è ormai una realtà che consente di avere un unico interlocutore responsabile delle varie prestazioni, con conseguente razionalizzazione e riduzione dei costi e, quindi, con migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.

Per quanto sopra argomentato il ricorso risulta infondato e va, conseguentemente, respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7071/2000 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese, diritti ed onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II bis, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:

Franco Bianchi - Presidente

Evasio Speranza - Consigliere

Renzo Conti - Consigliere estensore

Depositata il 13 febbraio 2001.

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