TAR LAZIO SEZ II BIS - Sentenza interlocutoria 28 febbraio 2001 n. 1540 - Pres. F. Bianchi, Est. G. De Michele - Ciprani F. (Avv.to E. Fiasco) c. Comune di Palestrina (n.c.)
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Concessione in sanatoria - Diniego – Data di ultimazione lavori – Difformità tra dichiarazione direttore lavori e dichiarazione della parte - Prova testimoniale – Va disposta.
Va disposta l'assunzione di una prova testimoniale nel caso di difformità fra la dichiarazione del direttore dei lavori e quanto sostenuto dalla parte ricorrente circa la data di ultimazione dei lavori relativi ad un edificio per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio, nonché nel caso in cui – a seguito dell’audizione delle parti – l’Autorità comunale abbia sostenuto non solo la totale diversità del manufatto da condonare da quello oggetto di concessione, ma anche la diversa ubicazione del medesimo (1).
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(1) Come risulta dalla sottoriportata motivazione, a seguito del rilevato contrasto tra la dichiarazione del direttore dei lavori e la dichiarazione della parte ricorrente circa la data di ultimazione dei lavori relativi ad un fabbricato per il quale era stata presentata domanda di condono, il TAR Lazio, con una prima sentenza interlocutoria, aveva disposto l’audizione delle delle parti.
In quella sede il Comune aveva fatto peraltro presente non solo la totale diversità del manufatto da condonare rispetto a quello oggetto di concessione, ma anche la diversa ubicazione del medesimo.
A questo punto il TAR Lazio, rilevata l’assoluta incompatibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente rispetto a quanto a suo tempo attestato dal Direttore dei Lavori, ha ritenuto opportuno disporre l’acquisizione di prova testimoniale innanzi al Collegio di alcuni soggetti, affinchè attestino sotto giuramento i fatti a loro conoscenza circa le date di realizzazione delle opere.
SENTENZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi nn. 13146/97 e 9878/98, proposti dalla Sig.ra CIPRARI FABIOLA, rappresentata e difesa dall’Avv. E. Fiasco ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, via Bari, 13;
contro
- IL COMUNE DI PALESTRINA, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 13146/97: del diniego di concessione in sanatoria n. prot. 9726 del 25.6.1997;
quanto al ricorso n. 9878/98: dell’ordinanza di demolizione n. 87 (prot. 7333) del 13.5.1998 e di ogni atto presupposto e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la sentenza interlocutoria n. 7001/2000 in data 11.9.2000, nella quale si disponeva l’acquisizione di documenti e di dichiarazioni testimoniali, in sede di audizione delle parti innanzi al Consigliere delegato dal Collegio per detta fase istruttoria;
Visto il verbale in data 20 ottobre 2000, attestante il compimento delle formalità istruttorie sopra specificate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza in data 25 gennaio 2001, il Consigliere G. De Michele, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Attraverso i ricorsi in esame, notificati - rispettivamente - il 17.10.1997 ed il 14.7.1998, si impugnano - per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili - un diniego di condono edilizio ( n. 9726 del 25.6.97, notificato il 7.7.1997) ed il conseguenziale ordine di demolizione, riferiti ad un immobile di circa 150 mq, da adibire a civile abitazione, che si afferma abusivamente realizzato alla fine del mese di settembre 1993, in ampliamento di un piccolo manufatto agricolo, oggetto - quest’ultimo - di regolare concessione.
La domanda di condono edilizio, avanzata in rapporto alla costruzione abusiva anzidetta, risulta valutata negativamente dal Comune, sulla base di una dichiarazione del direttore dei lavori relativi al manufatto agricolo: questi infatti in data 15.6.1994 attestava l’ultimazione dei lavori (salvo alcune finiture esterne), in conformità alla concessione a suo tempo rilasciata, con conseguente contraddizione, in ordine all’affermata realizzazione del fabbricato da condonare entro i termini prescritti dalla legge (31.12.1993).
La ricorrente, tuttavia, sostiene che la costruzione abusiva sarebbe stata completata all’insaputa del citato Direttore dei Lavori subito dopo l’edificazione del manufatto agricolo, nel settembre del 1993, e che il Comune non avrebbe compiuto al riguardo alcun accertamento, mentre diversi testimoni potrebbero confermare la situazione, affermata nella domanda di condono.
Veniva quindi effettuata – in conformità alla sentenza interlocutoria citata nelle premesse – audizione delle parti, come risulta dal verbale in data 20 ottobre 2000, con conseguente acquisizione della dichiarazione del direttore dei lavori, arch. Roberto Torassi, il cui domicilio era pure reso noto dal Comune (Palestrina, Corso Pierluigi).
Il citato Comune verbalizzava, inoltre, non solo la totale diversità del manufatto da condonare da quello oggetto di concessione (di cui il citato Direttore dei Lavori attestava la regolare ultimazione in data 15.6.1994), ma anche la diversa ubicazione del medesimo.
Venivano quindi ascoltati la ricorrente sig.ra Fabiola Ciprari ed il sig. Benedetto Pomponi, proprietario di un terreno confinante, i quali concordemente dichiaravano di avere proceduto all’ampliamento di un tinello agricolo, già oggetto di concessione, nel corso dell’anno 1993.
Rilevata, dunque, l’assoluta incompatibilità delle dichiarazioni sopra sintetizzate, rispetto a quanto a suo tempo attestato dal Direttore dei Lavori, si ritiene opportuno disporre l’acquisizione di prova testimoniale innanzi al Collegio – per l’udienza in data…… – dei signori: CIPRARI FABIOLA, POMPONI BENEDETTO e ROBERTO TORASSI, affinchè attestino sotto giuramento i fatti a loro conoscenza, circa le date di realizzazione del tinello agricolo e del dichiarato ampliamento del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II bis) - riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, in ordine ai ricorsi riunito nn. 13146/97 e 9878/98 - DISPONE che il giorno compaiano innanzi al Collegio i signori FABIOLA CIPRARI, BENEDETTO POMPONI e ROBERTO TORASSI, per rendere prova testimoniale nei termini di cui in motivazione; RINVIA le parti per il prosieguo alla La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa; essa viene depositata presso la Segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione a tutte le parti convocate anche a mezzo fax.
Demanda alla ricorrente la notifica della presente sentenza al Comune di Palestrina.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 25 gennaio 2001 con l'intervento dei Magistrati:
Presidente Franco Bianchi
Consigliere Carlo Visciola
Consigliere est. Gabriella De Michele
Depositata il 28.02.2001.