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TAR LAZIO, SEZ II BIS - Sentenza 28 marzo 2001 n. 2574 - Pres. Bianchi, Est. De Michele - Immobiliare Clisia, s.r.l. (Avv.to R.M. Izzo) c. Comune di Roma (Avv.to M. Martis) e D. Reale (n.c.)

Edilizia ed urbanistica - Piano particolareggiato - Mancata imposizione di limiti edificatori diretti o di rispetto - Notifica individuale - Non occorre - Impugnazione - Termine di decadenza - Decorrenza - Dalla data di pubblicazione del piano.

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Per assenza di opere di urbanizzazione primarie previste dal piano particolareggiato - Nel caso in cui la mancata esecuzione delle opere sia imputabile al Comune - Illegittimità.

Non occorre la notifica individuale di un piano urbanistico attuativo (P.P.) ove il singolo non sia interessato da limiti edificatori diretti ovvero di rispetto (nello specifico, fascia del lotto da espropriare per fare una strada). Pertanto, il termine di decadenza per impugnare le disposizioni regolamentari a carattere generale contenute nel piano attuativo, decorrono dalla data di pubblicazione del piano stesso, con interesse a ricorrere di chiunque, in tale data, avesse un interesse qualificato all’edificazione, sulle porzioni di territorio soggette a regolamentazione. Decorsi i termini decadenziali, si consolidano gli effetti della disciplina d'uso del territorio, con irrilevanza della sopravvenienza dell’interesse in via successiva, a seguito di acquisizione delle aree, o comunque di predisposizione di un progetto edificatorio concreto.(1)

E' illegittimo, per l'imposizione, di fatto, di un vincolo di inedificabilità, il diniego di concessione edilizia fondato sull'assenza di fondamentali opere di urbanizzazione primaria quali le strade e fognature, ove sia palese l'inerzia del Comune, dopo un considerevole lasso di tempo dall'approvazione del piano attuativo (nella specie, circa cinque anni), in ordine alla determinazione delle modalità e dei tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, in violazione del potere-dovere dell'Amministrazione di approntare, in tempi ragionevoli, strumenti attuativi congruenti con le scelte di pianificazione già operate.

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(1) Per il principio Cons. St., sez. IV, 14.9.1984, n. 680; sez. VI, 22.10.1982, n. 500; TAR Liguria, 5.8.1995, n. 333.

 

 

FATTO

La società Immobiliare Clisia s.r.l., attuale ricorrente, è proprietaria di un terreno di mq. 2606 in località Giustiniana (Roma), area attualmente inclusa nel P.P. 33/F, denominato "La Maggiolina", approvato con delibera di Giunta Regionale n. 10672 del 3.12.1991, con destinazione urbanistica R1 (zona residenziale semplice) e con indice di edificabilità fondiaria di 1,5 mc/mq.

In precedenza, la medesima area aveva destinazione F/1 di P.R.G., in quanto parte di una più ampia superficie di 40.000 mq, resa edificabile nel 1965 in cambio della cessione gratuita - a favore del Comune - di circa 11 ettari di terreno adiacente.

La predetta destinazione edificatoria, tuttavia, veniva più volte contraddetta a seguito di erronea graficizzazione nelle tavole di P.R.G., attributive alla stessa della destinazione "N" (verde pubblico); da ultimo, tale errore veniva reiterato in sede di adozione di variante generale al citato piano regolatore, nel giugno del 1990, e l’attuale ricorrente - già allora proprietaria dell’area - in data 8.4.1991 presentava l’ennesima istanza di rettifica, accolta in data 1.10.1991.

La conseguenziale attività - tecnica ed amministrativa - per l’eliminazione del riconosciuto errore di graficizzazione non veniva però posta in essere dagli uffici competenti, ritenendosi la questione superata per effetto dell’intervenuto inserimento dell’area di cui trattasi nel P.P. "La Maggiolina", con destinazione edificatoria R/1, sostanzialmente conforme a quella F/1 richiesta in rettifica.

In base a tale nuova situazione, l’Immobiliare Clisia in data 18.6.1990 presentava domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio ad uso residenziale, domanda che veniva respinta con determinazione dirigenziale n. 1153 del 5.8.1996, notificata il 4.9.1996.

Avverso il predetto provvedimento ed i relativi atti presupposti, specificati in epigrafe, nonchè avverso l’adozione e la successiva approvazione del piano particolareggiato sopra citato veniva proposto il ricorso n. 16838/96, notificato alle diverse parti intimate il 12 e 13 novembre 1996.

Nell’impugnativa venivano proposti i seguenti motivi di gravame:

A) IN RAPPORTO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO (mai notificato, in violazione dell’art. 16, c. 10 L. n. 1150/1942, pur prevedendo l’espropriazione di una fascia del lotto di proprietà della ricorrente, da adibire a strada):

- incompetenza della Giunta, quale autorità emanante l’adozione del piano, senza successiva ratifica del Consiglio Comunale e in assenza delle ragioni di urgenza, di cui all’art. 140 T.U. n. 148/1915;

- violazione dell’art. 16, c. 3, L. n. 1150/1942, per mancata acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza, essendo le aree di cui trattasi soggette a vincolo archeologico, ai sensi della legge n. 1089/1939;

- eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, violazione degli articoli 13 e seguenti L. n. 1150 cit. e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica, non essendo chiarite le ragioni di quello che si presenta come un piano particolareggiato in variante al P.R.G., avendo solo il lotto della ricorrente una originaria ed autonoma edificabilità, rispetto ai terreni circostanti a destinazione agricola;

B) IN RAPPORTO AL DINIEGO

- violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, errata applicazione della relazione tecnica al P.P., eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, essendo la zona già ampiamente urbanizzata ed avendo la ricorrente proposto un adeguato impianto di smaltimento, tanto da escludere qualsiasi ostacolo per il rilascio della concessione edilizia;

- introduzione di un surrettizio vincolo di inedificabilità, non essendo previste nel P.P. - dopo quasi cinque anni dall’approvazione del medesimo - le opere di urbanizzazione che si asseriscono necessarie per il rilascio della concessione.

Successivamente, con atto in data 15 maggio 1997, la più volte citata Immobiliare Clisia s.r.l. diffidava l’Ufficio Speciale del Piano Regolatore e la XV Ripartizione del Comune di Roma ad eliminare comunque l’errore di graficizzazione, che "ab origine" doveva attestare la classificazione dell’area di cui trattasi come R/1, con destinazione edificatoria autonoma dal sopravvenuto piano particolareggiato.

In assenza di qualsiasi risposta da parte dei citati Uffici, infine, veniva proposto il ricorso n. 6460/98, notificato il 23.4.1998, al fine di ottenere una declaratoria di inadempienza dell’Amministrazione, in ordine all’obbligo della medesima di provvedere alla correzione richiesta.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio in rapporto ad entrambe le impugnative, chiedeva che le stesse fossero dichiarate irricevibili, inammissibili o comunque infondate e ribadiva, in particolare, la carenza di opere di urbanizzazione nell’area di cui trattasi, con particolare riguardo alla rete fognaria.

Con sentenza parziale n. 2445/99 del 25.11.1999, quindi, le due impugnative in esame venivano riunite, con immediato accoglimento del ricorso n. 6460 (e conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Roma di provvedere, in ordine all’istanza di rettifica proposta dalla ricorrente), mentre per il ricorso n. 16838/96 veniva disposta un’istruttoria, dopo l’espletamento della quale il ricorso è passato in decisione, nell’udienza in data odierna.

DIRITTO

Dopo l’accoglimento del ricorso, volto ad evidenziare l’inadempienza dell’Amministrazione in ordine ad una diffida a provvedere (riferita ad erronea indicazione della destinazione urbanistica, nella cartografia di P.R.G), torna all’esame del Collegio l’impugnativa (riunita alla precedente) avverso il diniego di concessione edilizia n. 1153 del 5.8.1996, notificato il 16.9.1996, nonché avverso il presupposto piano particolareggiato.

Detto piano - adottato con delibera di G.M. n. 10934 del 30.12.1987 ed approvato con delibera di G.R. n. 10672 del 3.12.1991 – viene censurato sotto svariati profili, tenuto conto dei seguenti riferimenti, deducibili dall’atto impugnato in via principale: a) contrasto fra le opere progettate e l’art. 6, commi 1 e 5, della relazione tecnica, allegata al piano stesso quale parte integrante, essendo previsti interventi edificatori graduali, in corrispondenza all’attuazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture, e non essendo la zona di cui trattasi dotata di sufficienti opere di urbanizzazione, con particolare riguardo alla rete fognaria;

b) sussistenza di limiti edificatori, connessi alla realizzazione di una strada, prevista sempre in sede di pianificazione attuativa e che – comportando esproprio di una fascia del lotto in questione – avrebbe imposto la notifica individuale del piano, la cui lesività sarebbe stata percepita solo in un secondo tempo

In sede di espletamento dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, tuttavia, il lotto della società ricorrente è risultato non interessato "da limiti edificatori diretti ovvero di rispetto, conseguenti alla prevista realizzazione della strada di P.P. "La Maggiolina".

Discende da quanto sopra che non sussistevano ragioni di notifica individuale del citato piano attuativo, le cui disposizioni regolamentari a carattere generale – incidenti sul regime giuridico delle aree – erano suscettibili di impugnativa entro gli ordinari termini di decadenza, decorrenti dalla data di pubblicazione del piano stesso, con interesse a ricorrere di chiunque, in tale data, avesse un interesse qualificato all’edificazione, sulle porzioni di territorio soggette a regolamentazione (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 20.11.1989, n. 741, 30.11.1996, n. 1458 e 21.12.1992, n. 1543; TAR Toscana, 23.10.1993, n. 841; TAR Lazio, Roma, sez. II, 23.12.1991, n. 1979 e 7.12.1991, n. 1877; TAR Liguria, 22.2.1992, n. 107) .

Quanto sopra, in corrispondenza all’interesse pubblico alla consolidazione degli effetti della disciplina d’uso del territorio, una volta decorsi i termini decadenziali, e dunque con irrilevanza della sopravvenienza dell’interesse in via successiva, a seguito di acquisizione delle aree, o comunque di predisposizione di un progetto edificatorio concreto (cfr. per il principio Cons. St., sez. IV, 14.9.1984, n. 680; sez. VI, 22.10.1982, n. 500; TAR Liguria, 5.8.1995, n. 333; non incide sul principio stesso la diversa fattispecie della piena conoscenza, oggetto della sentenza richiamata dalla ricorrente – Cons. St., VI, n. 679/96 – fattispecie che ricorre per atti non notificati, ma anche non soggetti, come quello di cui si discute, a presunzione di piena conoscenza erga omnes a seguito di pubblicazione).

L’impugnativa – notificata alle diverse parti intimate fra il 12 e il 13 novembre 1996 – deve dunque ritenersi tardiva ed irricevibile in rapporto al piano particolareggiato, come già esposto adottato nel 1987 ed approvato nel 1991.

Per quanto invece riguarda il diniego di concessione, notificato il 4.9.1996, il ricorso risulta tempestivo e, nel merito, fondato, con riferimento alla prima ed assorbente censura di falsa applicazione dell’art. 31 della legge urbanistica e della relazione tecnica allegata al piano particolareggiato.

Come evidenziato in corso di causa, infatti, l’intervento edilizio di cui si discute risulta non assentito, sostanzialmente, per assenza di fondamentali opere di urbanizzazione primaria quali le fognature, in presenza di una disposizione di piano attuativo (art. 6 della relazione allegata al P.P.), che prevede interventi edificatori, subordinati alla progressiva realizzazione delle necessarie infrastrutture; nel caso di specie, dunque, sarebbero decisive le precisazioni comunali – richiamate nel diniego – circa la mancanza di qualsiasi progettazione e programmata esecuzione delle infrastrutture stesse, con particolare riguardo a strade e rete fognante.

A circa cinque anni dall’approvazione del piano attuativo, che doveva disciplinare le modalità di utilizzo di un’area resa edificabile, l’inerzia del Comune, in ordine alla determinazione delle modalità e dei tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione (anche, ove possibile, tramite affidamento di detta esecuzione ai privati concessionari, con scomputo degli oneri) si pone come non prevista ed illegittima imposizione, di fatto, di un vincolo di inedificabilità.

In base alle norme sopra citate, l’Amministrazione doveva viceversa ritenersi vincolata a predisporre in tempi ragionevoli e – comunque – senza alcuna definitiva preclusione, le urbanizzazioni necessarie per consentire interventi conformi alle modalità d’uso del territorio, oggetto di pianificazione urbanistica.

Nel caso di specie, peraltro, la medesima Amministrazione si è fatta carico – prima con memoria di G.M. in data 30.12.1987, poi con ulteriore memoria a firma degli assessori competenti, in data 31.7.2000, di valutare le condizioni per l’ammissibilità di impianti di depurazione autonomamente realizzati da privati, che avessero presentato istanze di concessione edilizia, in attesa della realizzazione della rete fognante.

A tali criteri si è appellata appunto la ricorrente, che ha predisposto un progetto – già approvato dal Comune – di smaltimento alternativo all’impianto fognario, e si è impegnata ad eseguire direttamente la strada di accesso al lotto.

In rapporto alla situazione sopra descritta, il diniego di concessione impugnato appare sfornito di adeguata e logica motivazione, nonché frutto di non corretta applicazione delle disposizioni in precedenza richiamate, tenuto conto del ricordato potere-dovere dell’Amministrazione di approntare strumenti attuativi, congruenti con le scelte di pianificazione già operate.

Nei termini appena esposti il ricorso avverso il diniego di concessione edilizia n. 1153/96 deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego stesso; detto annullamento ha carattere assorbente, rispetto alla richiesta caducazione degli atti interni richiamati nel provvedimento finale, e determina pure assorbimento delle ragioni difensive non esaminate; le spese giudiziali – da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura complessiva di £. 4.000.000 (quattromilioni).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II bis), definitivamente pronunciando in ordine ai ricorsi riuniti specificati in epigrafe - PRESO ATTO del già avvenuto accoglimento del ricorso n.6460/98, con sentenza parziale n. 2445/99 del 25.11.1999 – DICHIARA IRRICEVIBILE per quanto concerne il piano particolareggiato (nei termini di cui in motivazione) e per il resto ACCOGLIE il ricorso n. 16838/96 e, per l’effetto, ANNULLA il diniego di concessione edilizia n. 1153 del 5.8.1996; CONDANNA il Comune resistente al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di £. 4.000.000 (quattromilioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2001 con l'intervento dei Magistrati:

Presidente Franco Bianchi

Consigliere Carlo Visciola

Consigliere est. Gabriella De Michele

Depositata il 28 marzo 2001

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