TAR LAZIO, SEZ II BIS - Sentenza 10 aprile 2001 n. 3093 - Pres. Bianchi, Est. Conti - Mocchi (Avv.ti G. e F. Miraglia) c. Comune di Ardea (Avv. Gori).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Nuova sequenza procedimentale ex art. 4 D.L. 398/93 - Istituto del silenzio - rifiuto ex art. 31, c. 6 L. 1150/42 - Persiste.
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Nuova sequenza procedimentale ex art. 4 D.L. 398/93 - Silenzio - rifiuto ex art. 31, c. 6 L. 1150/42 - Impugnazione - Non subordinata alla previa diffida ex 5° comma dell'art. 4 D.L. 398/1993.
La nuova sequenza procedimentale per il rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 4 del D.L. 398/93, convertito in L. 493/93, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della L. 662/96, non ha fatto venir meno l'istituto del silenzio-rifiuto ex lege di cui all'art. 31, comma 6 della L. 1150/42 (cosi come sostituito dall'art. 10 L. 765/67), non essendo stato espressamente abrogato ne risultando incompatibile. (1)
L'impugnazione del silenzio-rifiuto in materia di rilascio della concessione edilizia, non è subordinato alla previa diffida di cui al 5° comma dell'art. 4 D.L. 398/1993 atteso che quest'ultima è finalizzata a consentire la richiesta dell’intervento sostitutivo della Regione ed a rendere eventualmente responsabili dei danni il dirigente competente ed il responsabile del procedimento, e non anche a formalizzare il silenzio-rifiuto che si è invece formato ex lege con il decorso del termine per l’amministrazione di provvedere.
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(1) Cfr. TAR Puglia, Bari, II, 2 luglio 1999 n.469 e TAR Sardegna 19 febbraio 1997 n. 201.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 14-15 novembre 2000 e depositato il successivo 11 dicembre, il ricorrente espone:
di essere proprietario pro indiviso con il fratello di un’area di 990 mq. posta nel Comune di Ardea, località Lido di Lollia o Tor San Lorenzo (partita n.14293, foglio 55, particella 474), sulla quale, con delibera Giunta Regionale n.5192 del 1.8.1984, era stata imposta la destinazione a zona F/2 – verde pubblico naturale o attrezzato;
che, ad oltre sedici anni dalla previsione di piano, il Comune non ha provveduto ad integrarla;
che, con atto stragiudiziale di significazione e messa in mora, il ricorrente chiedeva l’adozione dei provvedimenti urbanistici necessari all’utilizzazione edilizia dell’area de quo;
che in data 11.4.2000 presentava istanza di concessione edilizia per un villino con i relativi documenti;
che tutti i termini assegnati dalla legge alle diverse Autorità comunali per il rilascio della concessione sono decorsi, compreso quello di 130 giorni.
Ciò esposto il ricorrente impugna, ai sensi dell’art.21 bis della legge n.1034/1971, introdotto dall’art.2 della legge n.205/2000, il silenzio dell’amministrazione sulla citata istanza di concessione edilizia, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dal medesimo ricorrente paragrafati:
violazione di legge (art. 4 D.L.5.10.1993 n.398, convertito dalla L.4.12.1993 n.493 e successive modificazioni) e dei principi generali di diritto in materia di silenzio; eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 22, comma 2, del reg.to edilizio del Comune di Ardea;
violazione e falsa applicazione dell’art. 4, ultimo comma, L.28.1.1977 n.10 e dell’art. 2 L.19.11.1968 ..1187.
Si è costituito per resistere il Comune di Ardea, il quale, dopo avere evidenziato l’intervenuto parere negativo della Commissione Edilizia Comunale del 23.11.2000, ha opposto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale istruttoria n.792/01 del 31.1.2001 questa sezione ha chiesto al Comune di Ardea di depositare in giudizio "in originale o copia conforme autentica:
il parere della Commissione edilizia comunale del 23.11.2000, con il quale la stessa si sarebbe determinata negativamente in ordine alla concessione edilizia richiesta dal ricorrente, nonché gli estremi della sua comunicazione a quest’ultimo;
ogni altro atto adottato e comunicato al predetto ricorrente in relazione alla concessione edilizia dal medesimo richiesta".
In ritenuto adempimento della predetta ordinanza è stata depositata copia informale della "scheda istruttoria progetti", nella quale è riportato il " parere contrario" della Commissione edilizia.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 22 marzo 2001.
DIRITTO
Il ricorso è diretto contro il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Ardea sulla domanda di concessione edilizia presentata, in data 11.4.2000, per la costruzione di un villino bifamiliare.
Al riguardo va preliminarmente precisato che il contenzioso così instaurato non investe la legittimità del mancato rilascio della concessione – posto che al riguardo difetta un’esplicita determinazione dell’amministrazione assistita da idonea motivazione, in ordine alla quale possa utilmente instaurarsi il sindacato del giudice adito – ma l’accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l’obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull’interesse del cittadino alla realizzazione di interventi sul territorio soggetti a concessione edilizia.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Sul punto il collegio osserva che l’art. 4 del D.L.5.10.1993 n.398, convertito nella L.4.12.1993 n.493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della L. 23.12.1996 n.662, con il quale è stato regolamentato il procedimento per il rilascio della concessione edilizia, assegna al responsabile del procedimento il termine di 60 giorni per concludere l’istruttoria (ivi compresa la richiesta di parere alla commissione edilizia) e l’ulteriore termine di 10 giorni (i predetti termini sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti) per formulare la sua proposta all’autorità competente (ora il dirigente preposto, e non più il Sindaco, per effetto dell’art.6, comma 2, della L. 15.5.1997 n.127), la quale è tenuta a rilasciare la richiesta concessione entro i successivi 15 giorni, sempre che, ovviamente, il progetto non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici ed edilizi. Decorso inutilmente detto ultimo termine l’interessato può chiedere alla stessa autorità competente di adempiere entro 15 giorni, decorsi i quali il medesimo può chiedere l’intervento sostitutivo della Regione.
Tale nuova sequenza procedimentale, tuttavia, come si è espressa la giurisprudenza (cfr. TAR Puglia, Bari,II, 2.7.1999 n.469; TAR Sardegna 19.2.1997 n. 201) che il collegio condivide, non ha fatto venire meno l’istituto del silenzio- rifiuto ex lege di cui all’art. 31, comma 6, della L. 17.8.1942 n.1150 (come sostituito dall’art.10 della L.6.8.1967 n.765), secondo il quale "scaduto il termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto" al fine di ottenere la declaratoria giudiziale di illegittimità del silenzio-rifiuto medesimo e, conseguentemente, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, senza quindi alcun previo atto di diffida (cfr. C.d.S., V, 16.12.1994 n.1512).
Ciò nella considerazione che tale ultima disposizione non è stata espressamente abrogata e risulta compatibile con le nuova richiamata sequenza procedimentale.
Né alla conclusione di cui sopra è di ostacolo la previsione dell’intervento sostitutivo regionale, atteso che tale intervento non può comunque pregiudicare ovvero condizionare l’immediata tutela giurisdizionale.
Né può ritenersi che l’impugnazione del silenzio-rifiuto sia subordinata alla previa diffida di cui al 5° comma dell’art.4 del citato D.L. n.398/1993, atteso che questa è finalizzata a consentire la richiesta dell’intervento sostitutivo della Regione e a rendere eventualmente responsabili dei danni il dirigente competente ed il responsabile del procedimento, e non anche a formalizzare il silenzio-rifiuto che si è invece formato ex lege con il decorso del termine per l’amministrazione di provvedere.
In altre parole l’istituto del silenzio-rifiuto ex lege di cui all’art.31, coma 6°, della L.n.1150/1942 deve ritenersi ancora in vigore, risultando il medesimo modificato dall’art. 4 del D.L. n.398/1993 e successivamente dall’art.2, comma 60, della L.n.662/1996, unicamente per quanto attiene al termine finale per provvedere sulla richiesta concessione edilizia, che, per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, (in parziale rettifica del termine di 130 giorni indicato dal ricorrente) va individuato in 85 giorni ( 60 per l’istruttoria, 10 per la proposta all’autorità competente e 15 per il provvedimento finale) e, per gli altri comuni, in 155 giorni (120 per l’istruttoria, 20 per la proposta e 15 per il provvedimento finale).
Nella specie non risulta contestato che la domanda di concessione edilizia è stata presentata in data 11.4.2000. Non risulta poi dimostrato che l’amministrazione abbia provveduto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento e che, pertanto, (in parziale rettifica della data del 9.8.2000,indicata dal ricorrente), pur volendo fare riferimento al termine massimo fissato per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, alla data del 13.9.2000 si era formato il silenzio-rifiuto.
E’ ben vero che, in ritenuta esecuzione dell’ordinanza istruttoria n.792/2001, è stata depositata in atti la "scheda istruttoria progetti edilizia", nella quale si fa riferimento al parere contrario della Commissione edilizia del 23.11.2000, ma è anche vero che, contrariamente a quanto specificamente richiesto con l’ordinanza istruttoria n.792/2001, tale parere non risulta depositato in atti, né risulta in alcun modo comunicato all’odierno ricorrente, né, comunque e soprattutto, risulta che sia stato adottato e comunicato il provvedimento conclusivo del procedimento.
Alla stregua delle richiamate considerazioni il silenzio-rifiuto come sopra qualificato è, pertanto, illegittimo perché, in accoglimento del primo motivo di gravame, viola le disposizioni sopra richiamate che impongono all’amministrazione di adottare il provvedimento finale entro il termine nelle stesse fissato.
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra e, per l’effetto, va annullato il silenzio-rifiuto impugnato, va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento iniziato con la domanda di concessione edilizia presentata in data 11.4.2000, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e va, conseguentemente, ordinato allo stesso Comune di adempiere a tale obbligo.
L’accoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il collegio dall’esaminare le ulteriori censure dedotte che, pertanto, possono dichiararsi assorbite.
Le spese di giudizio, come è regola, sono poste a carico del Comune soccombente e vengono liquidate in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti delle altre parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.21087/2000 indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio-rifiuto, dichiara l’obbligo del Comune intimato di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento iniziato con la domanda di concessione edilizia presentata in data 11.4.2000, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e, conseguentemente, ordina allo stesso Comune di adempiere al predetto obbligo.
Condanna il Comune di Ardea alle spese di giudizio che liquida a favore del ricorrente nella misura complessiva di £.1.500.000 (unmilionecinquecentomila), ivi compresi diritti ed onorari; compensa dette spese nei confronti delle altre parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez.II bis, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
FRANCO BIANCHI - Presidente
EVASIO SPERANZA - Consigliere
RENZO CONTI - Consigliere estensore
Depositata il 10 aprile 2001