TAR LAZIO, SEZ. II BIS – Sentenza 23 gennaio 2001 n. 366 – Pres. Bianchi, Est. De Michele - Riccio (Avv.ti A. De Magistris e C. Mugolino) c. Comune di Fondi (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Norme previste dalla L. n. 47/1985 – Inapplicabilità alla c.d. lottizzazione abusiva "negoziale" (o "cartolare") – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Norme previste dalla L. n. 724/94 – Inapplicabilità alla c.d. lottizzazione abusiva "negoziale" (o "cartolare").
Edilizia ed urbanistica – Lottizzazione – Lottizzazione abusiva negoziale (o "cartolare") – Nozione – Mancanza di opere edilizie – Irrilevanza – Indizi circa la volontà di procedere ad un frazionamento mediante atti di vendita – Sufficienza.
Alla lottizzazione abusiva cosiddetta "negoziale" - o "cartolare" (costituita solo da un frazionamento del terreno in lotti, con recinzione dei medesimi) – in base agli articoli 31, 34, 38 e 44 L. n. 47/85 - non è applicabile il condono edilizio, in assenza di opere edilizie da sanare e fatte salve diverse problematiche circa la possibilità di pagamento dell’oblazione, al fin di estinguere il reato di abuso edilizio
Tale limitazione delle norme di sanatoria non è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in considerazione dei "presupposti economici e sociali, connessi all’esistenza di un insediamento abusivo, esigenza che non ricorre nel caso delle lottizzazioni negoziali abusive che, se realizzate, comporterebbero l’espansione della già grave aggressione al patrimonio del Paese" (1).
L’art. 39, comma 19, della legge n. 724/94 (che, come è noto, integra la disciplina previgente senza sostituirla) ha senza dubbio carattere eccezionale di favore, e risulta quindi di stretta interpretazione e non è pertanto applicabile alle lottizzazioni negoziali abusive.
Costituisce caratteristica tipica della cosiddetta lottizzazione negoziale (o cartolare) l’assenza di opere edilizie compiute, essendo sufficiente, perchè si realizzi tale tipo di lottizzazione, l'esistenza di indizi circa la finalizzazione della vendita di lotti frazionati alla realizzazione di un insediamento abusivo.
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(1) Corte Cost., 16.3.1989, n. 107; cfr. anche, in senso conforme, Corte Cost., 31.3.1988, n. 369, Cass. Pen., sez. III, 9.10.1985, n. 914 e TAR Sicilia, Catania, 30.11.1996, n. 2145.
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 270 del 12.9.1995, notificata il 13.9.95, con cui veniva respinta un’istanza di sanatoria per abusi edilizi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2000, il Consigliere G. De Michele e udito, altresì, l’Avv. Scarpati per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso il ricorso in esame, notificato il 13.11.1995, si impugna un diniego di concessione in sanatoria (n. 270 del 12.9.95, notificato il 13.9.95), emesso ai sensi della legge n. 724/94, con riferimento ad un terreno agricolo situato nel Comune di Fondi, sul quale risultavano realizzati esclusivamente una recinzione ed un cancello. Con riferimento alle predette opere, con ordinanza n. 170 del 4.9.89 era stata disposta l’acquisizione gratuita del terreno al patrimonio disponibile del Comune e la trascrizione del relativo provvedimento presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, commi 7 e 8, della L. n. 47/85.
Successivamente, in data 30.3.1995, con riferimento alla presunta lottizzazione abusiva veniva presentata domanda di condono edilizio, con pagamento della relativa oblazione e con invito all’Amministrazione a provvedere alla cancellazione della trascrizione, ai sensi dell’art. 39, comma 19 della legge n. 724/94, che così dispone per le opere, divenute sanabili in forza della legge stessa.
Il citato Comune, tuttavia, emetteva l’ordinanza in questa sede impugnata, nella quale si richiamava la nota sindacale n. 2/8631 del 30.5.1995, contenente rigetto della richiesta di cancellazione della trascrizione, relativa all’immissione in possesso operata dall’Amministrazione, e si preannunciava il diniego di sanatoria.
Detto diniego risulta motivato con riferimento all’assenza di autorizzazione alla lottizzazione, nonché con l’avvenuta interruzione delle opere in corso, a seguito di ordinanza n. 170 del 4.9.89, con la quale veniva anche fatto divieto di disporre delle opere e dei suoli con atti tra vivi.
Avverso la predetta determinazione vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:
violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 39, comma 19, della L. n. 724/94, che imponeva la cancellazione della trascrizione di cui trattasi;
erronea interpretazione ed applicazione del medesimo art. 39 della L. n. 724/94, non potendosi ritenere che il diritto ad ottenere la cancellazione della predetta trascrizione sia limitato alle opere acquisite ai sensi dell’art. 7 L. n. 47/85 e comunque potendo essere sanate tutte le opere, realizzate entro il mese di dicembre del 1993: opere che, nella fattispecie, consisterebbero in un cancello ed in una recinzione, mentre nessun dato oggettivo confermerebbe la sussistenza di una lottizzazione abusiva.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, chiede che l’impugnativa sia dichiarata inammissibile o infondata.
DIRITTO
La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne una lottizzazione abusiva cosiddetta "negoziale" (ovvero, costituita solo da un frazionamento del terreno in lotti, con recinzione dei medesimi).
Per tale tipo di lottizzazione, la giurisprudenza ha ritenuto – in base agli articoli 31, 34, 38 e 44 L. n. 47/85 - non applicabile il condono, in assenza di opere edilizie da sanare e fatte salve diverse problematiche – non rilevanti in questa sede – circa la possibilità di pagamento dell’oblazione, al fin di estingure il reato di abuso edilizio; tale limitazione delle norme di sanatoria è stata ritenuta non in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in considerazione dei "presupposti economici e sociali, connessi all’esistenza di un insediamento abusivo, esigenza che non ricorre nel caso delle lottizzazioni negoziali abusive che, se realizzate, comporterebbero l’espansione della già grave aggressione al patrimonio del Paese" (Corte Cost., 16.3.1989, n. 107; cfr. anche, in senso conforme, Corte Cost., 31.3.1988, n. 369, Cass. Pen., sez. III, 9.10.1985, n. 914 e TAR Sicilia, Catania, 30.11.1996, n. 2145).
Tenuto conto di quanto sopra, l’art. 39, comma 19, della legge n. 724/94 (che, come è noto, integra la disciplina previgente senza sostituirla) non a caso riferisce il diritto ad ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale, riferite all’area di sedime nonché alle opere sopra queste realizzate, all’attuazione dell’art. 7, comma 3 della legge 28.2.85, n. 47 e non anche alla potenzialmente più grave ipotesi di abuso, sanzionata dall’art. 18 della medesima legge.
La disposizione in esame, inoltre, ha senza dubbio carattere eccezionale di favore, e risulta quindi di stretta interpretazione.
Non appare condivisibile, pertanto, la duplice prospettazione difensiva, riferita a violazione dell’art. 39, comma 19 L. n. 724/94, sia - appunto – perché la norma non è applicabile alle lottizzazioni negoziali abusive, sia perché non appare più proponibile una lettura "minimalista" dell’intervento, che il ricorrente vorrebbe circoscrivere ad una recinzione e ad un cancello.
Sotto il primo profilo, infatti, va sottolineato come anche per gli edifici compresi in una lottizzazione illegale il condono sia subordinato alla sanatoria della lottizzazione stessa, attraverso l’approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, ex artt. 29 e 32 lett. b) L. n. 47/85; lo stesso sistema non è stato ritenuto estensibile alle lottizzazioni puramente negoziali, non sussistendo per queste ultime le condizioni di emergenza sociale, spesso legate agli insediamenti abusivi, ed essendo intenzione del legislatore il recupero urbanistico di opere già realizzate, non anche una sostanziale incentivazione ad ulteriori compromissioni del territorio.
Quanto all’insussistenza dei presupposti della lottizzazione, che il ricorrente adombra nel ricorso, va rilevato che è tipico della cosiddetta lottizzazione negoziale l’assenza di opere edilizie compiute, essendo sufficienti indizi – da tempo elaborati dalla giurisprudenza – circa la finalizzazione della vendita di lotti frazionati alla realizzazione di un insediamento abusivo.
Nel caso di specie, non compete al Collegio l’individuazione di tali elementi, in quanto le contestazioni al riguardo formulate (peraltro in modo assai generico) appaiono tardive: l’originario provvedimento con cui veniva contestata la lottizzazione abusiva, infatti, risulta emesso il 4.9.1989, con successiva avvenuta acquisizione dell’area il 17.9.1992; non viene nemmeno contestato, inoltre, il provvedimento n. 2/8631 del 30.5.1995, nel quale si respingeva la richiesta di cancellazione della trascrizione e si preannunciava il diniego di sanatoria, in questa sede impugnato.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il collegio stesso ritiene di poterne disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II bis), RESPINGE il ricorso n. 9515844, indicato in epigrafe; COMPENSA le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2000 con l'intervento dei Magistrati:
Presidente Franco Bianchi
Consigliere Evasio Speranza
Consigliere est. Gabriella De Michele
Depositata il 23 gennaio 2001.