TAR LAZIO, SEZ. II BIS – Sentenza 22 febbraio 2001 n. 406
- Pres. Bianchi, Est. Visciola - Di Bonaventura ed altri (Avv. M. Leopardi) c. Comitato dell’Amministrazione separata dei beni civici di Leofreni di Pescorocchiano (Avv. C. Amadei) e Comune di Pescorocchiano (n.c.).Giurisdizione e competenza – Elezioni – Ricorso volto a contestare il diritto di elettorato attivo e la tenuta a revisione delle liste elettorali – Giurisdizione dell’A.G.O.
La materia concernente la disciplina del diritto di elettorato attivo e la tenuta a revisione delle liste elettorali esula dall’ambito delle operazioni elettorali vere e proprie e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sicché il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alla controversia concernente l’illegittima composizione del corpo elettorale, da imputarsi a pretese irregolarità nell’inscrizione o nella mancata iscrizione di cittadini nelle liste elettorali (1).
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(1) Cfr., tra le altre, TAR Sicilia-Catania, Sez. II, 11 novembre 1989 n. 807, nonché Cassazione civile, SS.UU 21 novembre 1986 n. 6844 e Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 1983 n. 353.
per l’annullamento
dell’atto di proclamazione degli eletti a membri del Comitato per l’Amministrazione Separata dei beni Civici di Leofreni e Val dei Varri del 4 giugno 2000; di ogni atto provvedimento anteriore del procedimento elettorale, ivi espressamente compresa l’attività di formazione dell’elenco degli elettori aventi diritto al voto mediante espunzione dei relativi nominativi delle liste elettorali del Comune; di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, coevo o successivo, presupposto o consequenziale, comunque connesso;.
(omissis)
FATTO
In data 4.6.2000 si sono svolte, presso il Comune di Pescorocchiano, le votazioni per la costituzione del Comitato per l’Amministrazione separata dei bei di uso civico di Leofreni.
All’esito della votazione venivano proclamati eletti, in data 4.6.2000, i sigg.ri Liberati Giuseppe, De Sanctis Antonio, Morelli Ennio, Mareri Elio e Farina Giovanni, candidati nella lista n. 2.
Avverso l’atto di proclamazione degli eletti, l’attività di formazione dell’elenco degli elettori e gli altri atti indicati in epigrafe insorgevano i ricorrenti, nella qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescorocchiano, residenti e dimoranti nelle frazioni di Leofreni e Val dei Varri, chiedendone a questo Tribunale l’annullamento.
A sostegno del gravame elettorale, depositato presso l’Ufficio ricevimento ricorsi in data 3 luglio 2000, deducevano:
1)Violazione di legge (art. 1 L. 17.4.1957 n. 278); violazione dello statuto dell’amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni approvato il 17.8.1998; violazione dell’art. 43 comma 1° c.c.
Sarebbero stati illegittimamente inseriti nell’elenco dei cittadini aventi diritto al voto e, quindi, erroneamente ammessi a votare, numerosi cittadini- nominativamente indicati in ricorso- non domiciliati nelle frazioni, in tal modo alterando il risultato elettorale.
2°)Violazione di legge (artt. 64 e 69 d. p.r. 570/60).
Sarebbero state erroneamente annullate otto schede elettorali, delle quali cinque contenenti voti favorevoli alla lista n. 1, per essere stato omesso il segno di croce sulla lista, nonostante la contestuale indicazione del nominativo dei candidati.
In data 26 luglio 2000, i ricorrenti depositavano presso la Segreteria di questa Sezione altro ricorso- datato 24 luglio 2000-, di contenuto identico al precedente, non notificato,chiedendo l’errore scusabile pera averlo depositato presso l’ufficio ricevimento ricorsi anziché presso la Sezione.
Tale ricorso, contenente la trascrizione letterale del precedente e nuova procura al difensore veniva notificato, unitamente a pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza in data 28 e 29 luglio 2000, alle parti intimate.
Si costituivano in giudizio i controinteressati proclamati eletti con l’atto impugnato e, con memoria datata 26.9.2000, contestavano preliminarmente la irricevibilità e/o/ inammissibilità del ricorso, per irrituale ed intempestivo deposito.
Nel merito ne contestavano, comunque, l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2001 il ricorso, su richiesta congiunta dei difensori presenti per le parti, veniva spedito in decisione nei "preliminari".
DIRITTO
La presente azione popolare in materia elettorale, proposta da cittadini elettori del Comune di Pescorocchiano, è diretta a contestare il risultato delle elezioni per la costituzione del Comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Leofreni di quel Comune, svoltesi in data 4 giugno 2000.
I ricorrenti hanno chiesto, in particolare, a questo Tribunale amministrativo di voler annullare le relative operazioni elettorali, dall’atto iniziale della formazione delle liste e della indizione delle elezioni sino all’atto finale della proclamazione degli eletti del 4 giugno 2000, oltre ad ogni eventuale atto presupposto, coevo e consequenziale comunque connesso.
Ritiene il Collegio di non poter accogliere le eccezioni sollevate dai controinteressati circa la ritualità dell’impugnativa, potendosi nella circostanza concedere l’errore scusabile chiesto dai ricorrenti per avere depositato il ricorso (in data 3 luglio 2000) presso l’ufficio ricevimento ricorsi di questo Tribunale, anziché presso la Sezione competente.
Il ricorso, infatti, è stato nuovamente depositato, in data 26 luglio 2000, presso la Segreteria di questa Sezione e notificato, unitamente a pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza dello stesso 25.7.2000, ai deducenti in data 28 e 29 luglio 2000.
In tali condizioni può ritenersi tempestivo il deposito effettuato, ancorchè presso l’ufficio ricevimento ricorsi, e rituale l’impugnativa notificata alle parti interessaste entro 10 gg. dalla data del provvedimento presidenziale.
L’impugnativa elettorale in discorso è, comunque, inammissibile.
Con il primo motivo di gravame, lamentano i ricorrenti la violazione dell’art. 1 della l. 14.4.1957 n. 278, dell’art. 13 dello Statuto del Comitato e dell’art. 43, comma primo, c.c., in quanto sarebbero stati illegittimamente inclusi nell’elenco degli aventi diritto al voto- ottenuto mediante stralcio delle liste elettorali – soggetti residenti all’estero e, comunque, non domiciliati nelle frazioni di Leofreni e Val dei Varri, in tal modo alterando il risultato elettorale.
Secondo i ricorrenti, dunque, i soggetti – nominativamente indicati in ricorso – residenti all’estero ed, in ogni caso, domiciliati fuori delle frazioni di Leofreni e Val dei Varri, "non avrebbero avuto diritto al voto…".
La censura, così dedotta, esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, risolvendosi in una contestazione in materia di elettorato attivo investente posizioni di diritto soggettivo, rimesse alla cognizione dell’A.G. ordinaria.
Rappresenta, invero, pacifico principio giurisprudenziale in materia elettorale, applicabile anche al caso concreto, quello che la materia concernente la disciplina del diritto di elettorato attivo e la tenuta a revisione delle liste elettorali esula dall’ambito delle operazioni elettorali vere e proprie e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sicché il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alla controversia concernente l’illegittima composizione del corpo elettorale, da imputarsi a pretese irregolarità nell’inscrizione o nella mancata iscrizione di cittadini nelle liste elettorali (cfr., tra le altre, TAR Sicilia – Sez. II, Catania 11.11.1989 n. 807, nonché Cassazione civile, SS.UU 21.11.1986 n. 6844 e C.d.S., V Sez. 2.9.1983 n. 353).
Quanto all’ulteriore censura, dedotta col secondo motivo di gravame, con cui si contesta l’annullamento di otto schede elettorali, delle quali cinque contenenti voti per la lista n. 1 (e tre per la lista n. 2, risultata vincente), per essere stato omesso il segno di croce sulla liste, la stessa e inammissibile per difetto d’interesse.
Pur a voler attribuire, invero, alla lista n. 1, è cinque voti ad essa favorevoli ed alla lista n. 2, ovviamente, i restanti tre voti, che secondo i ricorrenti sarebbero da considerarsi comunque validi, non muterebbe il risultato elettorale in favore della lista n. 2 sicchè il ricorso non reggerebbe, sotto tale aspetto, alla c.d. "prova di resistenza".
Sussistono, tuttavia, ad avviso del Collegio giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese ed onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella C.d.C. del 25.1.2001, con l’intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi Presidente
Carlo Visciola Consigliere, est.
Gabriella De Michele Consigliere
Depositata il 22 febbraio 2001.