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n. 2-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II BIS – Sentenza 29 gennaio 2002 n. 737 - Pres. Giulia, Est. Tavarnelli - Amici (Avv. O. Diamanti) c. Comune di Roma (Avv. S. Capotorto), Cappello (Avv. M. Rosignol) ed altri (n.c.) - (respinge).

1. Elezioni - Operazioni elettorali - Omessa indicazione nei verbali dei voti di preferenza - Costituisce mera irregolarità.

2. Elezioni - Operazioni elettorali - Discordanza tra verbale di scrutinio e tabelle - Prevalenza delle tabelle di scrutinio.

3. Elezioni - Ricorso elettorale - Mezzi di prova ammessi - Dichiarazioni degli elettori - Inammissibilità - Ragioni.

1. L’omessa indicazione nei verbali dei voti di preferenza riportati dai candidati è una mera irregolarità, poiché tali dati possono essere tratti dalle tabelle di scrutinio, senza che venga in alcun modo compromesso l’accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale (1).

2. In tema di attribuzione di voti di preferenza, nel caso di discordanza dei documenti, deve prevalere la tabella di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni riportate nelle tabelle (2).

3. Per i ricorsi avverso operazioni elettorali, deve escludersi l’ammissibilità di censure basate su dichiarazioni di elettori i quali asseriscano di aver votato per il ricorrente: tali mezzi di prova, infatti, appaiono incompatibili col principio di segretezza del voto, in ordine al quale non può ritenersi ammissibile l’instaurazione di alcun sistema di controllo nominativo (3).

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(1) TAR Lazio, Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539; idem, 15 dicembre 1999, n. 2578; C.G.A., 22 novembre 1999, n. 618; Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 167; idem, 11 aprile 1995, n. 591.

(2) TAR Lazio, Sez. II, 27 marzo 1991, n. 626; idem, 3 dicembre 1990, n. 2146; idem, 17 novembre 1997, n. 1776 e 16 dicembre 1987, n. 1901.

(3) TAR Lazio, Sez. II bis, 10 dicembre 2001 n. 11023; Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998, n. 146; TAR Lazio, Sez. II, 15 dicembre 1999, n. 2578; TAR Sardegna, 15 luglio 1995, n. 1412; TAR Piemonte, 28 maggio 1998, n. 202.

 

 

per l’annullamento

del provvedimento di proclamazione dell’elezione del dott. Folco Cappello a consigliere del Municipio di Roma 8 e conseguente correzione dei risultati delle operazioni elettorali

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Pubblica Udienza in data 10 gennaio 2002, il Consigliere Giancarlo Tavarnelli;

Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti O. Diamanti, R. Murra, M. Rosignoli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il presente ricorso – notificato alle diverse parti intimate tra il 12 e il 13 luglio 2001 – il sig. Emanuele Amici, candidato nella lista di Forza Italia nell’ultima consultazione elettorale nel Comune di Roma per la carica di Consigliere nel Municipio di Roma 8, ha chiesto la correzione dei risultati delle operazioni elettorali, che lo vedono primo dei non eletti con 436 voti di preferenza, mentre l’ultimo degli eletti, sig. Folco Cappello, ha riportato 448 preferenze.

Nell’impugnativa si sostiene che:

a) al candidato Cappello sarebbero stati illegittimamente assegnati 55 voti di preferenza nella sezione n. 812 sulla scorta delle sole tabelle di scrutinio, non idonee a sostituire il Mod. n. 240 Circ. denominato “verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione”. Nella fattispecie si fa rilevare che erano “in bianco sia il Mod. 240 Circ. sia la copia acquisita dal Comune”;

b) e preferenze assegnate al ricorrente nelle sezioni n. 741, 781, 1088, 1085 e n. 1130, pari, rispettivamente, a quindici, zero, zero, due e due, non sarebbero corrispondenti alle preferenze espresse, pari, nell’ordine, a ventidue, sei, due, quattro e cinque. “A sostegno di ciò esistono dichiarazioni sottoscritte di elettori che attestano di aver dato il loro voto al candidato AMICI Emanuele”.

La difesa del controinteressato, sig. Folco Cappello, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, atteso che sarebbe corretta l’utilizzazione delle tabelle di scrutinio ai fini del computo dei voti, nel caso di mancata redazione del verbale da parte del Presidente del seggio.

Il ricorso è infondato.

Non merita di essere condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente sub a) in quanto la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è pacifica nell’affermare che l’omessa indicazione nei verbali dei voti di preferenza riportati dai candidati è una mera irregolarità, poiché tali dati possono essere tratti dalle tabelle di scrutinio, senza che venga in alcun modo compromesso l’accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale (TAR Lazio, II, 2.5.2000, n. 3539; idem 15.12.99, n. 2578; C.G.A. Reg. Sic. 22.11.99, n. 618; C.S., V, 13.2.98, n. 167; idem 11.4.95, n. 591).

E’ vero che le “Istruzioni per le operazioni dell’Ufficio Centrale”, al Cap. VI, intitolato “Operazioni per la proclamazione alla carica di Presidente di Municipio” (ai cui principi si richiama il ricorrente) stabiliscono che il predetto Ufficio deve limitarsi a sommare, nell’apposto prospetto, tutti i voti validi, compresi quelli contestati, assegnati ai singoli candidati "come risultano dai verbali delle singole sezioni”, sottolinendo che “devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali, senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuato dall’Ufficio centrale”. Tuttavia il richiamo a queste istruzioni è irrilevante nella fattispecie perché, come evidenzia la difesa del controinteressato, il Magistrato responsabile si è limitato a utilizzare i dati risultanti dalle tabelle di scrutinio, senza riesaminare le schede e senza apportare alcuna modifica ai dati risultanti dai verbali.

Va in ogni caso fatto presente che anche l’eventuale modifica (peraltro non effettuata nel caso in esame) avrebbe costuituito una mera irregolarità, non idonea a porre in dubbio la validità delle operazioni elettorali, ove giustificata dalle risultanze delle tabelle di scrutinio. La giurisprudenza ha, infatti, precisato, in tema di attribuzione di voti di preferenza, che, nel caso di discordanza dei documenti, deve prevalere la tabella di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni riportate nelle tabelle (TAR Lazio, II, 27.3.91, n. 626; idem 3.12.90, n. 2146; idem 17.11.97, n. 1776 e n. 16.12.1987, n. 1901).

La censura formulata sub b) si appalesa inammissibile.

Il Collegio, infatti, non ritiene di discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale, espresso recentemente anche da questa Sezione, che “esclude l’ammissibilità di censure basate su dichiarazioni di elettori i quali asseriscano di aver votato per il ricorrente: tali mezzi di prova, infatti, appaiono incompatibili col principio di segretezza del voto, in ordine al quale non può ritenersi ammissibile l’instaurazione di alcun sistema di controllo nominativo” (TAR Lazio, II bis, 10.12.2001 n. 11023 e giurisprudenza ivi citata: C.S., V, 4.2.98, n. 146; TAR Lazio, II, 15.12.99, n. 2578; TAR Sardegna, 15.7.95, n. 1412; TAR Piemonte 28.5.98, n. 202).

Per le ragioni indicate il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sez. II bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis), in Camera di Consiglio, in data 10 gennaio 2002 con immediata lettura del dispositivo in udienza pubblica e con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio GIULIA                                   Presidente

Giancarlo TAVARNELLI                   Consigliere est.

Gabriella De Michele                                          Consigliere

Depositata il 29 gennaio 2002.

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