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n. 6-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. I BIS – Sentenza 11 giugno 2002 n. 5474 - Pres. Mastrocola,. Est. Politi - Marotta (Avv. C. Iaccarino) c. Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) ed altro (Avv.ra Stato) e Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano (Avv.ti G. Vigezzi e G. Barbini) - (accoglie).

1. Concorso - Concorso AUSL - Per posti di dirigente di 1° livello di odontostomatologia - Esclusione - Nei confronti di un candidato in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria - Adottato sulla base dell’erroneo presupposto che sia altresì necessaria la specializzazione - Illegittimità.

2. Concorso - Concorso AUSL - Per posti di dirigente di 1° livello di odontostomatologia - Requisiti di ammissione - Possesso del diploma di specializzazione - Ex art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 - Inapplicabilità ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

3. Concorso - Concorso AUSL - Per posti di dirigente di 1° livello di odontostomatologia - Requisiti di ammissione - Disciplina prevista dall’art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 - Nella parte in cui finisce per richiedere la specializzazione anche ai laureati in in odontoiatria e protesi dentaria - Illegittimità.

1. E’ illegittimo un provvedimento di esclusione da un concorso per la copertura di un posto di Dirigente di I livello di odontostomatologia di un concorrente in possesso della laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra, adottato sulla base dell’erroneo presupposto che sia altresì necessaria, per la partecipazione al concorso stesso, la specializzazione nella disciplina (ossia in odontoiatria).

2. L'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 è inapplicabile ai laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, il cui titolo, infatti, "assorbe" quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia (1). Non si comprende, d’altra parte, di quale specializzazione i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere in possesso per rispettare il dettato normativo, dal momento che la specializzazione nella disciplina (prevista nella lett. "b" dell’art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483), per i predetti laureati è insita nel diploma di laurea.

3. E’ illegittimo l'art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, nella parte in cui, per la partecipazione ai concorsi di Dirigente di I livello, finisce per richiedere ai laureati in Odontoiatria e protesi dentaria il possesso di una specializzazione ulteriore rispetto a quella abilitante alla professione (2).

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(1) Dispone l'art. 1 della L. 409 del 1985 che l'esercizio della professione di odontoiatra è riservata:

- a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione professionale;

- nonché ai laureati in medicina e chirurgia in possesso della relativa abilitazione professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Alla luce di tale disciplina, secondo il T.A.R. Lazio, debbono interpretarsi le disposizioni contenute nell’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e nell'art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, le quali prevedono che per l’accesso a posti di Dirigenti di I livello occorre la specializzazione nella disciplina messa a concorso.

Se la normativa in parola è pienamente comprensibile ove riferibile esclusivamente ai laureati in Medicina e chirurgia, non lo è altrettanto con riferimento a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.

Non si comprende, infatti, di quale specializzazione i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere in possesso per rispettare il dettato normativo, dal momento che la specializzazione nella disciplina (prevista nella lett. "b" del citato art. 28), per i predetti laureati è insita nel diploma di laurea.

Questi ultimi possono conseguire bensì delle ulteriori specializzazioni, non però nella disciplina (odontoiatria), quanto piuttosto nell'area dell'odontoiatria, cioè in ambito diverso da quello in cui si muove la logica dell'art. 15 del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 38 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483: ed infatti, esistono scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (cfr. D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 353), alle quali possono accedere soltanto i predetti laureati (con esclusione, quindi, dei laureati in medicina e chirurgia), in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale.

(2) Come si ricorda nella motivazione della sentenza in rassegna, lo stesso T.A.R. Lazio si era già occupato dell’art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483; tale articolo, dopo essere stato sospeso per ciò che riguardava la sua applicabilità nei confronti dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria (con provvedimento cautelare confermato poi dal Consiglio di Stato con ord.za 13-14 ottobre 1998 n. 1678), era stato annullato per il profilo considerato con sentenza 12 febbraio 2001, n. 1025.

 

 

per l'annullamento

- del provvedimento 2 agosto 2000 n. 1216 - di cui alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano n. 16743 del 31 agosto 2000 - di esclusione della ricorrente dal concorso per titoli ed esami a due posti di Dirigente di I livello di Odontostomatologia

- dell'art. 28, lett. b), del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e/o del bando, ove richiedano anche per i laureati in odontoiatria e protesi dentarie la "specializzazione nella disciplina";

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

(omissis)

FATTO

La ricorrente - laureata in odontoiatria e protesi dentarie - ha chiesto di partecipare al concorso a n. 2 posti di Dirigente medico di I livello del Servizio di Odontostomatologia, indetto dall'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano.

L'interessata veniva quindi esclusa dalla partecipazione alla selezione de qua, con l'impugnata provvedimento, "in quanto carente del requisito specifico di ammissione richiesto dal bando e previsto dall'art. 28 del D.P.R. 483/97".

Assume la parte che l'avversata determinazione sia illegittima per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135, della l. 24 luglio 1985 n. 409, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, del D.M. Sanità 30 gennaio 1998, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e del bando di concorso; nonché per difetto ed erroneità dei presupposti, per difetto di motivazione, per illogicità, per eccesso di potere ed illegittimità derivata.

Rileva innanzi tutto la ricorrente che l'esercizio della professione di odontoiatra è riservata, sulla base dell'art. 1 della l. 409 del 1985:

- a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione professionale;

- nonché ai laureati in medicina e chirurgia in possesso della relativa abilitazione professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Nell'osservare, quindi, che ai fini dell'esercizio della professione, il diploma di specializzazione in campo odontoiatrico sia richiesto ai soli medici (e non anche agli odontoiatri), soggiunge parte ricorrente come la richiesta di possesso di specializzazione ulteriore rispetto a quella abilitante alla professione - richiesta dal D.P.R. 483/97 relativamente ai concorsi al I livello dirigenziale nel S.S.N. - sia riferibile esclusivamente ai soggetti in possesso di laurea in medicina e chirurgia, e non anche ai laureati in odontoiatria.

Si rivelerebbe, per l'effetto, illegittima l'esclusione disposta dalla procedente Azienda Ospedaliera milanese nei confronti della ricorrente, la quale sarebbe invece in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla selezione concorsuale da quest'ultima indetta.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Le intimate Amministrazioni statali, nonché l'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 8698, pronunziata nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2000; in tale sede disponendosi l'ammissione con riserva della ricorrente al concorso de quo.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2002.

DIRITTO

Va preliminarmente osservato che la presente impugnativa, originariamente incardinata presso questo Tribunale Amministrativo Regionale, ha formato oggetto di ricorso per regolamento di competenza - ai sensi dell'art. 31 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 - ad opera della resistente Azienda Ospedaliera, la quale ha assunto la cognizione a giudicare sulla controversia in capo al T.A.R. della Lombardia, con sede in Milano.

L'anzidetto gravame veniva dalla Sezione respinto con sentenza n. 4436 del 21 maggio 2001, recante declaratoria della competenza dell'adito T.A.R. del Lazio ai fini della delibazione della proposta impugnativa.

Quanto sopra premesso, rileva la Sezione la fondatezza delle censure dalla parte ricorrente dedotte avverso la contestata esclusione dalla partecipazione alla selezione concorsuale per la copertura di n. 2 posti dirigenziali di I livello di Odontostomatologia.

La determinazione gravata, come osservato in narrativa, risulta fondata sull’asserita carenza, in capo alla ricorrente, "del requisito specifico di ammissione richiesto dal bando e previsto dall’art. 28 del D.P.R. 483/97 e più precisamente:

a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina e chirurgia legittimanti all’esercizio della professione in odontoiatria;

b) specializzazione nella disciplina";

ulteriormente osservando la procedente Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano che "la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso".

Nel rammentare come, sulla base della documentazione dall’interessata presentata in una con la domanda di ammissione all’anzidetta procedura concorsuale, la stessa risulta in possesso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra, non può esimersi la Sezione dal dare atto dell’infondatezza dei presupposti ai quali risulta essersi ispirato l’impugnato provvedimento di esclusione; e, quindi, dell’incondivisibilità dell’assunto alla stregua del quale la laurea in Odontoiatria non costituirebbe titolo legittimante ai fini della partecipazione al concorso de quo, in quanto sarebbe pur sempre necessaria - ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 483 del 1997- la specializzazione nella disciplina (ossia in odontoiatria).

E' bene rammentare come la disposizione regolamentare in questione già abbia formato oggetto di decisione da parte di questa Sezione: la quale, dopo averne nell'aprile 1998 sospeso l'efficacia (con provvedimento cautelare confermato poi dal Consiglio di Stato con ord.za 13-14 ottobre 1998 n. 1678), la ha quindi annullata con sentenza n. 1025 del 12 febbraio 2001.

Nell’annullare l'art. 28 del regolamento citato, questa Sezione ha condiviso la tesi della inapplicabilità dell'art. 15 del D.Lgs. n.502/92 ai laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, il cui titolo - infatti - "assorbe" quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia.

Ed invero, valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.

Se la normativa in parola è pienamente comprensibile ove riferibile esclusivamente ai laureati in Medicina e chirurgia, non lo è altrettanto con riferimento a coloro i quali - come l’odierna ricorrente - abbiano conseguito il diploma di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.

Non si comprende, infatti, di quale specializzazione i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere in possesso per rispettare il dettato normativo, dal momento che la specializzazione nella disciplina (prevista nella lett. "b" del citato art.28), per i predetti laureati è insita nel diploma di laurea.

Nel caso in esame, la specializzazione che l'impugnato decreto richiederebbe (nell'opinione dell’Azienda ospedaliera) non potrebbe essere se non quella nella disciplina (cioè in quella odontoiatrica), che è esattamente quella che i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria conseguono unitamente al diploma di laurea.

Questi ultimi possono conseguire bensì delle ulteriori specializzazioni, non però nella disciplina (odontoiatria), quanto piuttosto nell'area dell'odontoiatria, cioè in ambito diverso da quello in cui si muove la logica dell'art.15 del D.Lgs. 502/92 e dello stesso art. 38 del D.P.R. in questione: ed infatti, esistono scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (cfr. D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 353), alle quali possono accedere soltanto i predetti laureati (con esclusione, quindi, dei laureati in medicina e chirurgia), in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale.

E' ovvio, quindi, che il possesso di una di queste specializzazioni non integra - e non può integrare - il requisito richiesto dalla norma invocata dall’Azienda ospedaliera, anche perché, nel voler seguire la tesi di quest'ultima, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere sempre - e comunque - esclusi dai concorsi al I livello dirigenziale di odontoiatria, il che è palesemente insostenibile.

Peraltro, come pure evidenziato dal Consiglio di Stato, nell'ottica in cui si muove la normativa comunitaria e quella nazionale, l'esercizio della professione di odontoiatra deve essere riservato ai laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, con esclusione quindi dei laureati in Medicina e chirurgia, tant'è che le Scuole di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria sono state eliminate ed oggi non più possibile conseguire la specializzazione in tale disciplina.

Ed invero, la legge 24 luglio 1985 n. 409, recependo pregresse direttive comunitarie, ha introdotto in Italia il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, al termine del quale i laureati sono abilitati, previo superamento dell'esame di Stato ed iscrizione nell'apposito Albo professionale, ad esercitare la professione medica di odontoiatria.

Tale professione può essere esercitata anche dai laureati in Medicina e chirurgia, a condizione che siano in possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico (cfr. All. B, lettera f), della l.409/85, laddove la dizione "campo odontoiatrico" ha un significato diverso da quello di disciplina odontoiatrica).

In via transitoria, l'art. 19 della citata legge 409 ha, poi, consentito l'esercizio della professione di odontoiatria anche ai laureati in Medicina e chirurgia, sprovvisti della specializzazione in campo odontoiatrico, ma in possesso di uno speciale attestato rilasciato dal Ministero della Sanità a coloro che avessero iniziato la formazione di medico in data anteriore al 28 gennaio 1980 ed avessero svolto effettivamente e lecitamente la professione di odontoiatria per un periodo per un periodo di almeno 3 anni consecutivi.

Il D.M. 19 marzo 1992 ha, infine, aggiunto la Tab. A-bis al D.M. 10 gennaio 1982, recante la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli ed ai profili professionali del Servizio Sanitario Nazionale, i cui artt. 36-bis, 36-ter, 36-quater rispecchiano i principi dettati dalla legge 409/85.

L'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ha previsto, invece, in via generale, le modalità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, prescrivendo, per il primo livello, tra l'altro, il diploma di specializzazione nella disciplina.

Da tale norma, invero, non appare legittimo far discendere il corollario logico-argomentativo per cui la partecipazione alla selezione concorsuale de qua postulerebbe il possesso del diploma di specializzazione anche in capo ai laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, atteso che siffatto enunciato assertivo - propugnato dalla resistente Azienda - con ogni evidenza:

- tralascia di considerare che tale diploma è insito nella laurea (non essendovi, quindi contraddizione alcuna con il dettato dell'art. 15 cit.)

- ed omette altresì di indicare quale altro diploma di specializzazione (nella disciplina) i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero possedere per poter partecipare a pubbliche selezioni per il I livello dirigenziale odontoiatra del S.S.N.

Da quanto fin qui osservato emerge, in conclusione, che la prescrizione dell'art. 15 del D.Lgs. 502/92 è riferita alla specializzazione nella disciplina del profilo professionale cui si concorre.

Così, il laureato in Medicina e chirurgia, aspirante al I livello dirigenziale in uno dei campi in cui si articola la medicina (ad es., oculistica, nefrologia, gastroenterologia, odontoiatria, ecc.), dovrà possedere la specializzazione nella disciplina relativa (ad es. in oculistica, nefrologia, gastroentorologia, odontoiatria, ecc.).

La legge, in altri termini, richiede che il laureato in Medicina e chirurgia sappia operare nello specifico settore a cui chieda di essere destinato con funzioni dirigenziali e tale requisito si ritiene assolto con il possesso della specializzazione nella disciplina; mentre invece il laureato in Odontoiatria e protesi dentarie non deve dimostrare di sapere fare l'odontoiatra, perché siffatta qualificazione specialistica è al medesimo già riconosciuta per effetto del conseguimento della laurea e del superamento dell'esame di Stato.

D'altro canto, anche volendo seguire la tesi dell’Azienda resistente, il laureato in Odontoiatria e protesi dentaria non potrebbe conseguire il diploma di specializzazione richiesto dalla lett. b) dell'art. 28 del D.P.R. 483/97, perché nessuna scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria potrebbe ammettere a partecipare ai suoi corsi chi è già in possesso di un diploma identico a quello conseguibile.

Consegue alle svolte considerazioni l’evidente fondatezza delle censure dalla parte ricorrente mosse avverso l’impugnata determinazione di esclusione; la quale, in accoglimento del proposto gravame, deve pertanto essere annullata.

Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I-bis - accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento 2 agosto 2000 n. 1216 - di cui alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano n. 16743 del 31 agosto 2000 - di esclusione della ricorrente dal concorso per titoli ed esami a due posti di Dirigente di I livello di Odontostomatologia.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2002, con l’intervento dei signori giudici

Dr. Cesare MASTROCOLA - Presidente

Dr. Bruno Rosario POLITO - Consigliere

Dr. Roberto POLITI - Consigliere, relatore, estensore

Depositata l’11 giugno 2002.

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