Giust.it

Giurisprudenza
n. 7/8-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II TER - Sentenza 6 giugno 2001 n. 493 - Pres. Leva, Est Amadio - Sale (Avv.ti Diaz, Pes e Gallo) c. Provincia di Sassari (n.c.), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato Cesaroni) e Fadda (n.c.) - (respinge).

Elezioni - Elezioni provinciali - Composizione del Consilio provinciale - Criteri - Ex art. 9 L. n. 81/1993 - Attribuzione dei seggi alla minoranza - Rilevanza alle coalizioni tra gruppi – Ratio.

Nel disciplinare le elezioni provinciali, con l'introduzione, nel contesto dell’art. 9 della legge 25 marzo 1993 n. 81, del comma 2 bis, che consente che il gruppo che abbia ottenuto meno del 3% dei voti possa concorrere al riparto dei consiglieri provinciali, purchè coalizzato con altro o altri gruppi e, globalmente, i gruppi così coalizzati abbiano superato tale soglia, viene evidenziata ancor più la rilevanza determinante che il legislatore ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, anche in occasione delle elezioni provinciali.

Con il disposto dell’art. 9 della Legge citata, infatti, il legislatore ha avuto di mira la composizione del Consiglio provinciale, in relazione alla sua funzionalità e, così come ha inteso garantire, con l’attribuzione ai gruppi o alle coalizioni di gruppi collegati con il candidato eletto Presidente, almeno il 60% dei seggi del Consiglio provinciale (perché nel Consiglio vi sia una maggioranza in grado di realizzare il programma che ha conseguito i consensi dell’elettorato), nello stesso modo, considerando unitariamente anche le coalizioni non risultate vincitrici nelle elezioni, ha voluto che, quantomeno tendenzialmente, vi fosse un’opposizione in grado di effettuare, in modo compatto ed omogeneo, quell’attività di controllo politico che la comunità gli ha commesso, in quanto coessenziale alla funzione dell’opposizione democratica (1).

-----------------

(1) Nel senso della sentenza in rassegna si è già espresso il Consiglio di Stato: cfr. sez. . V, 15 gennaio 1997, n. 47. Tale decisione, in particolare, chiarisce che il criterio di attribuzione dei seggi di consigliere secondo il loro collegamento, "ossia prendendo a riferimento non già la cifra elettorale di ciascun gruppo, bensì la somma delle cifre elettorali dei singoli gruppi di candidati facenti parte della medesima coalizione", si evince dal regolamento d'attuazione della legge elettorale n. 81/1993 e, in particolare, dall'art. 10, d.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, in virtù del quale ogni riferimento al gruppo di candidati al consiglio provinciale, contenuto nell'art. 9 comma 3, l. n. 81 del 1993, e' esteso anche alla coalizione di detti gruppi".

Lo stesso C.di S., tuttavia, in un primo tempo aveva assunto un orientamento di segno opposto: cfr., sez.. V, 31 marzo 1994 n. 247 e 12 novembre 1996 n. 1336.

FATTO

Il sig. Sale Gavino in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2000 per la designazione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Sassari, ha presentato la propria candidatura a Presidente della Provincia collegato al gruppo n. 1 avente il contrassegno "Sardigna Natzione".

Egli ha ottenuto n. 9480 voti di preferenza mentre la cifra elettorale del gruppo di candidati a lui collegati è stata pari a 8561.

Non avendo nessun candidato ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi, si è proceduto al secondo turno elettorale che ha visto in competizione: il gruppo n. 1 ("Sardigna Natzione") collegato al candidato sig. Sale Gavino, il gruppo n. 7 ("Partito della Rifondazione Comunista") collegato al candidato sig. Brozzu Antonio e due coalizioni, la prima costituita dai gruppi nn. 2, 3, 4, 5 e 6 collegati al candidato sig. Soddu Pietro Luigi Michele e la seconda costituita dai gruppi nn. 8, 9, 10, 11 e 12 collegati al candidato sig. Masala Francesco Maria.

All’esito del turno di ballottaggio è stato eletto Presidente della Provincia il sig. Masala Francesco Maria ed alla coalizione che lo ha espresso sono stati attribuiti 18 seggi.

Dei restanti 12 seggi, 11 sono stati assegnati all’altra coalizione capeggiata dal sig. Soddu Pietro Luigi ed 1 al gruppo n. 7.

Con tempestivo ricorso il sig. Sale censura l’atto di proclamazione degli eletti in quanto l’esito sfavorevole per il gruppo n. 1 sarebbe stato determinato dall’applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 28.4.1993 n. 132 che dispone: "all’art. 9 comma 3 della legge, ogni riferimento a gruppi di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati".

Egli sostiene che detta norma regolamentare sia illegittima perché in contrasto con il chiaro dettato normativo di cui all’art. 9 della L. 25.3.1993 n. 81 a termini del quale (terzo comma) "Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere".

Rettamente applicando la legge n. 81, il gruppo n. 1 ("Sardigna Natzione") in lizza da solo alla tornata del ballottaggio, avrebbe conseguito un seggio.

La doglianza è stata anche illustrata con memoria del 26.1.2001.

L’interessato chiede perciò che, previo annullamento dell’art. 10 del regolamento (che in quanto atto di normazione secondaria non poteva stravolgere la disciplina dell’art. 9 della legge n. 81) ed in parziale riforma dell’atto di proclamazione degli eletti datato 8.5.2000, venga riconosciuto il suo diritto a conseguire il seggio di consigliere provinciale in sostituzione del sig. Fadda Giuseppe Angelo, ultimo degli eletti per il gruppo n. 4.

DIRITTO

La presente controversia verte sull’operato dell’Ufficio Elettorale Centrale che, all’esito del ballottaggio svoltosi per le elezioni provinciali nella provincia di Sassari, nell’assegnare i seggi consiliari ai candidati della minoranza, ha preso in considerazione non le cifre elettorali conseguite dai singoli gruppi, ma quelle conseguite dalle coalizioni dei gruppi di candidati.

Secondo il ricorrente l’operato dell’Ufficio predetto contrasterebbe con il disposto dell’art. 9 della L. 25 marzo 1993 n. 81 che, nel disciplinare le elezioni provinciali, non assegnerebbe rilevanza alcuna alle coalizioni tra gruppi ai fini dell’attribuzione dei seggi alla minoranza.

Siffatta tesi non può essere condivisa alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato a cui il Collegio aderisce.

Invero detto Consesso, dopo avere assunto in un primo tempo un orientamento coincidente con quello qui fatto valere (Sez. V, 31.3.1994 n. 247; 12.11.1996 n. 1336), ha poi consolidato un convincimento di segno opposto (Sez. V, 15.1.1997 n. 47; 29.7.1997 n. 850; 17.5.1996 n. 576) secondo cui il legislatore ha avuto di mira la composizione del Consiglio provinciale in relazione alla sua funzionalità e, così come ha inteso garantire, con l’attribuzione ai gruppi o alle coalizioni di gruppi collegati con il candidato eletto Presidente, almeno il 60% dei seggi del Consiglio provinciale (perché nel Consiglio vi sia una maggioranza in grado di realizzare il programma che ha conseguito i consensi dell’elettorato) nello stesso modo, considerando unitariamente anche le coalizioni non risultate vincitrici nelle elezioni, ha voluto che, quantomeno tendenzialmente, vi fosse un’opposizione in grado di effettuare, in modo compatto ed omogeneo, quell’attività di controllo politico che la comunità gli ha commesso in quanto coessenziale alla funzione dell’opposizione democratica.

Neppure il dato letterale della normativa in esame appare condurre, del resto, alle conclusioni cui perviene il ricorrente; anzi, con l’integrazione normativa di cui all’art. 6 della L. 30 aprile 1999 n. 120 (che ha introdotto il comma 2 bis nel contesto dell’art. 9 della citata legge elettorale) viene ancor più evidenziata la rilevanza determinante che il legislatore ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, anche in occasione delle elezioni provinciali.

Il comma 2 bis ora detto consente, in particolare, che il gruppo che abbia ottenuto meno del 3% dei voti possa concorrere al riparto dei consiglieri provinciali purchè coalizzato con altro o altri gruppi e, globalmente, i gruppi così coalizzati abbiano superato tale soglia; ora, non sarebbe coerente che, dopo avere assegnato determinante rilevanza alla coalizione tra gruppi ai fini della partecipazione a tale riparto, il legislatore abbia inteso operare, al contempo, una netta cesura rispetto a detto criterio, negando ogni rilevanza alle coalizioni stesse nel momento del concreto riparto dei seggi e, tra l’altro, solo con riguardo alla assegnazione dei seggi alle minoranze; e non avrebbe senso che, dopo averne consentito, a mezzo della coalizione, il "salvataggio" ai fini del concorso alla ripartizione dei seggi, il legislatore abbia, poi, inteso restituire quel gruppo alla sua dimensione ordinaria, negandogli, in sede di ripartizione dei seggi, l’eventuale beneficio che potrebbe trarre rispetto a gruppi esterni a quella coalizione.

Anche sotto questo profilo il legislatore ha mostrato di ritenere significativo, per incentivare una maggiore coagulazione dei gruppi, assegnare specifica valenza alla loro coalizione, e ciò con la finalità, evidentemente, anche di assicurare che i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, che vanno a formarsi, siano lo specchio di quelle coalizioni che ha inteso favorire, tra le altre, con la norma in questione.

Nella stessa direzione sembra collocarsi, del resto, anche il successivo comma 7, che prevede che, "una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati, alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio.

In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi, complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati"; ebbene, il secondo periodo del comma in esame pone l’accento per quanto attiene alla nomina dei consiglieri della minoranza proprio sulla coalizione tra gruppi; se, infatti, il seggio spettante al candidato presidente non risultato eletto – collegato ai gruppi coalizzati – deve essere detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati al medesimo collegati, appare evidente la specifica rilevanza che il legislatore ha inteso assegnare alla coalizione tra gruppi, essendo altrimenti contraddittorio che alla coalizione tra gli stessi non venga data rilevanza alcuna nella prima fase del riparto dei seggi in seno alla minoranza, ma che, poi, la stessa debba riassumere decisiva rilevanza nel momento in cui deve essere operata la detrazione del posto di consigliere comunque spettante al candidato presidente della provincia facente capo ai gruppi al medesimo collegato non risultato eletto.

Ne consegue che anche quelle norme che, ad avviso del ricorrente, presenterebbero margini interpretativi di segno opposto (commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 9), debbano essere lette, nell’ottica di un coordinato e logico assetto normativo, in conformità con le norme ora dette.

In tale contesto la disciplina recata dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132 non esorbita dai limiti a questo derivanti dalla sua natura di atto di normazione secondaria; infatti essa chiarisce il senso della legge di riferimento (n. 81/1993) senza ampliarne la portata precettiva.

In particolare, l’art. 9 comma 3 prevede che "la disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale"; e il comma 2 prevede a sua volta, che "i seggi restanti dopo l’assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell’art. 7 comma 4 della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno" (il comma 1 sopra citato attiene alla nomina dei consiglieri di maggioranza); per l’assegnazione dei seggi di minoranza, quindi, viene fatto esplicito riferimento ai collegamenti tra i gruppi anche per quanto attiene alle elezioni provinciali.

Parimenti, l’art. 10 prevede che "all’art. 9 comma 3 della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati".

La finalità che il legislatore ha inteso conseguire è chiara: a fronte di una maggioranza coesa dall’assegnazione del premio di maggioranza, ha ritenuto opportuno contrapporre una minoranza consiliare parimenti compatta e resa più omogenea attraverso un’assegnazione di seggi tesa, in certa misura, a favorire le coalizioni tra gruppi.

Per i suesposti motivi il ricorso va respinto.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in quanto la costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata puramente formale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Seconda Ter,

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, lì 26 ottobre 2000

Gianni Leva Presidente

Paolo Restaino Consigliere

Giulio Amadio Consigliere est.

Depositata il 6 giugno 2001.

Copertina