TAR LAZIO, SEZ. II TER - Sentenza 28 agosto 2001 n. 7068 - Pres. ed Est. Leva - Agac S.p.A. e Undis S.p.A. (Avv.ti Clarizia e Di Fava) c. Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A. (Avv. Izzo) e ITI Ipi S.r.l. e Pontina S.r.l. (Avv. Chiappetti) - (accoglie ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso incidentale - Va esaminato prima di quello principale se le questioni prospettate sono logicamente precedenti rispetto a quelle del ricorso principale.
2. Contratti della P.A. - Bando di gara - Documentazione richiesta - Omessa produzione - Esclusione - Va disposta - Principi in materia di regolarizzazione - Non sono applicabili nel caso in cui il bando preveda espressamente l’esclusione.
3. Contratti della P.A. - Gara - Certificato giudiziale del legale rappresentante della società e dei direttori tecnici - Omessa produzione - In presenza di clausola del bando che preveda l’esclusione - Va disposta.
1. Nel caso in cui sia proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l’azione processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, e tali sono le questioni che si riverberano sull’esistenza dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale perché, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito (1).
2. I principi generali desumibili dall’ordinamento in materia di sanabilità e/o regolarizzazione della documentazione in sede di gare indette dalla Pubblica Amministrazione sono applicabili solo in via suppletiva ed esclusivamente nel caso in cui le prescrizioni del bando (o della lettera di invito) non prevedano espressamente l’esclusione dalla procedura, a sanzione dell’inosservanza anche formale delle prescrizioni stesse, essendo l’Amministrazione tenuta a rispettare la normativa alla quale si è autovincolata a garanzia del principio di imparzialità e della par condicio (2).
3. La puntuale prescrizione della lettera di invito che abbia attribuito alla presentazione del certificato giudiziale, riferito al legale rappresentante della società ed ai direttori tecnici, la natura di requisito indispensabile per essere ammessi alla gara in questione, non può che determinare l’esclusione dalla gara stessa del raggruppamento d’imprese che abbiano omesso di presentare il certificato relativo al direttore tecnico di una delle imprese raggruppate (3).
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(1) Cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 18 gennaio 2001, n. 46.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3505; 29 luglio 2000, n. 4198; Sez. V, 9 novembre 2000, n. 6030.
(3) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 settembre 1992, n. 1934. Alla stregua del principio è stata ritenuto nella specie illegittimo l’operato del seggio, che aveva ammesso in gara, previa regolarizzazione del documento mancante, una società la quale - in violazione di quanto espressamente previsto dalla lettera di invito (secondo cui doveva essere prodotto, a pena d’esclusione, il certificato generale del casellario giudiziale del direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza) - non aveva presentato la certificazione relativa al proprio presidente
Ha osservato in proposito il T.A.R. Lazio che la clausola in questione era chiara e non poneva problemi interpretativi; non erano quindi applicabili le regole che si collegano alla equivocità delle clausole di esclusione nè i principi in materia di integrazione documentale.
per l’annullamento
dei seguenti atti:
a) atto del Consiglio di Amministrazione della A.S.M. s.p.a. di Rieti con il quale è stato aggiudicato alla A.T.I. costituita tra le imprese I.P.I. s.r.l. e Pontina Ambiente s.r.l. l’appalto del servizio di gestione della stazione di trasferenza sita in località "Casa Penta" in Comune di Rieti, nonché del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati all’impianto di smaltimento definitivo sito nel Comune di Viterbo, località "Casale Bussi";
b) verbali della Commissione giudicatrice n. 2 del 6 ottobre 2000, n. 4 dell’11 dicembre 2000, n. 6 del 28 dicembre 2000, n. 7 del 2 gennaio 2001, n. 8 del 10 gennaio 201, n. 9 del 15 gennaio 2001, n. 10 del 22 gennaio 2001 e n. 11 del 29 gennaio 2001;
c) ogni altro atto connesso e conseguenziale;
(omissis)
FATTO
Con atto notificato in data 16 e 17 maggio 2001 e depositato il 21 maggio 2001, l’AGAC s.p.a. e la UNDIS s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, hanno adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento dell’atto del Consiglio di Amministrazione della Azienda Servizi Municipali Rieti s.p.a. con il quale è stato aggiudicato alla A.T.I. costituita tra le imprese I.P.I. s.r.l. e Pontina Ambiente s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, l’appalto del servizio di gestione della stazione di trasferenza sita in località "CASA PENTA" in Comune di Rieti nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati all’impianto di smaltimento definitivo sito nel Comune di Viterbo, località "CASALE BUSSI".
Dopo un’ampia premessa in fatto con cui è minuziosamente descritto tutto l’iter della gara di cui trattasi, a sostegno dell’impugnativa sono stati proposti i seguenti mezzi di gravame:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs n. 157/1995 e di ogni norma e principio in materia di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese alla procedure ad evidenza pubblica.
Violazione del punto 4 del bando di gara.
Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e sviamento.
2)Violazione, sotto altri profili, delle stesse norme e principi di cui al motivo che precede.
Eccesso di potere per violazione di autolimitazione amministrativa.
Violazione dell’art. 1 L. n. 241 del 1990.
3)Violazione di ogni norma e principio in materia di segretezza delle offerte e di custodia dei plichi nelle procedure ad evidenza pubblica.
Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del bando e 5 e 6 del capitolato di gara.
Violazione di ogni norma e principio in materia di divieto di elaborazione dei criteri di massima successivamente all’apertura dei plichi contenenti le offerte.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; difetto assoluto di congrua ed esaustiva motivazione.
Con memoria del 4 luglio 2001 le ricorrenti hanno ulteriormente illustrato e puntualizzato i motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e replicato al ricorso incidentale proposto da I.P.I. s.r.l..
Si è costituita in giudizio l’Azienda Servizi Municipali di Rieti s.p.a. controdeducendo con memoria del 6 luglio 2001 a tutti i motivi proposti ex adverso e chiedendo, in via conclusiva, che il ricorso venga respinto perché inammissibile ed infondato.
Si è costituita il 28 maggio 2001 anche la controinteressata I.P.I. s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con la Pontina Ambiente s.r.l., chiedendo la reiezione del gravame.
Con memoria del 30 maggio 2001 l’I.P.I. ha controdedotto alle censure proposte ex adverso, chiedendo, conclusivamente, il rigetto del gravame.
Con ricorso incidentale notificato il 31 maggio-1° giugno 2001 e depositato l’11 giugno 2001, l’I.P.I. s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con la Pontina Ambiente s.r.l., ha impugnato l’illegittima ammissione dell’AGAC alla gara di cui trattasi, deducendo il seguente motivo di ricorso:
Eccesso di potere per omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà; Violazione delle norme di gara.
La ammissione alla gara dell’A.T.I. costituita tra l’AGAC e l’UNDIS è palesemente illegittima.
In effetti, il bando di gara aveva previsto "per le società e le Cooperative ed i loro consorzi" la produzione del certificato del Casellario Giudiziale di "tutti gli amministratori muniti di rappresentanza..." a pena di esclusione, prevedendo espressamente che "non saranno prese in considerazione quelle offerte che non perverranno corredate di quanto descritto".
Pertanto, la commissione una volta riscontrata tale carenza avrebbe dovuto escludere l’AGAC dalla gara, non potendo certamente ammettersi una integrazione documentale successiva laddove il bando abbia invece previsto la produzione a pena di esclusione.
Si chiede, pertanto, il rigetto del ricorso principale, con accoglimento del ricorso incidentale.
Con memoria del 6 luglio l’I.P.I. ha formulato alcune brevi considerazioni al fine di meglio chiarire il ricorso incidentale.
Dopo la trattazione orale, svoltasi alla pubblica udienza del 12 luglio 2001, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del contendere è il provvedimento con cui è stato aggiudicato dall’Azienda Servizi Municipali Rieti s.p.a. ad una A.T.I. l’appalto del servizio di gestione della stazione di trasferenza sita in località "Casa Penta" in Comune di Rieti nonché del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati all’impianto di smaltimento definitivo sito nel Comune di Viterbo.
Ha proposto nei termini prescritti ricorso incidentale l’A.T.I che si era aggiudicata la gara de qua, sostenendo che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara stessa in quanto non avrebbe prodotto il certificato del Casellario Giudiziale di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, il che precludeva qualsiasi successiva integrazione documentale.
Osserva preliminarmente il Collegio che, nel caso in cui sia proposto un ricorso incidentale, come nella fattispecie in esame, tendente a paralizzare l’azione processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, e tali sono le questioni che si riverberano sull’esistenza dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale perché, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 18 gennaio 2001, n. 46).
Come risulta dagli atti di causa, con la lettera di invito la stazione appaltante aveva prescritto che le ditte, per prendere parte alla gara, dovessero far pervenire l’offerta a mezzo di un plico contenente tutta la documentazione necessaria, suddivisa in tre distinte buste, rispettivamente, per la documentazione amministrativa (busta 1), tecnica (busta 2) e per l’offerta economica (busta 3).
La lettera di invito, inoltre, dopo avere descritto analiticamente i documenti da allegare in ciascuna busta, ha chiarito che "... restando inteso che non saranno prese in considerazioni quelle offerte che non perverranno corredate di tutto quanto descritto".
Nella busta 1 doveva essere accluso il certificato generale del casellario giudiziale del direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza.
La ricorrente non ha presentato la documentazione relativa al proprio Presidente che, a seguito di una verifica effettuata dalla stessa commissione di gara, è risultato munito di poteri di rappresentanza.
Ciononostante, la commissione ha ritenuto di ammettere – senza motivazione alcuna – l’istante alla gara, ciò in palese violazione della "par condicio" dei concorrenti e delle norme di gara.
La clausola di esclusione è chiara e non pone problemi interpretativi. Non sono quindi applicabili le eccezioni che si collegano alla equivocità delle clausole di esclusione.
Il Consiglio di Stato ha infatti più volte affermato che in tema di sanabilità e/o regolarizzazione della documentazione in sede di gare indette dalla Pubblica Amministrazione, i principi generali desumibili dall’ordinamento sono applicabili in via suppletiva ove le prescrizioni del bando (o della lettera di invito) non prevedano espressamente l’esclusione dalla procedura, a sanzione dell’inosservanza anche formale delle prescrizioni stesse, essendo l’Amministrazione tenuta a rispettare la normativa alla quale si è autovincolata a garanzia del principio di imparzialità e della par condicio (C.d.S., IV Sez., 22 giugno 2000, n. 3505; 29 luglio 2000, n. 4198; V Sez., 9 novembre 2000, n. 6030).
Lo stesso T.A.R. Lazio in analoga occasione ha affermato che la puntuale prescrizione della lettera di invito che abbia attribuito alla presentazione del certificato giudiziale, riferito al legale rappresentante della società ed ai direttori tecnici, la natura di requisito indispensabile per essere ammessi alla gara in questione, non può che determinare l’esclusione dalla gara stessa del rappruppamento d’imprese che abbiano omesso di presentare il certificato relativo al direttore tecnico di una delle imprese raggruppate (TAR Lazio, II Sez., 29 settembre 1992, n. 1934).
Del resto, non sembra possano sorgere dubbi sulla formula utilizzata dalla lettera di invito per sanzionare la mancata produzione della documentazione richiesta. L’espressione "non saranno prese in considerazione quelle offerte che non perverranno con tutto quanto descritto" non lascia adito a dubbi circa la volontà dell’amministrazione appaltante di escludere le offerte pervenute sprovviste della documentazione richiesta.
E’ evidente dunque che la commissione ha illegittimamente ammesso a partecipare la ricorrente alla gara, con ciò violando la "par condicio" dei concorrenti.
E’ necessario, pertanto, concludere che il ricorso incidentale deve essere accolto, e pertanto va dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto della esistenza in capo alla parte ricorrente di una condizione dell’azione ( e precisamente del requisito di partecipazione alla gara di cui trattasi).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Seconda ter:
ACCOGLIE il ricorso incidentale e, conseguentemente, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso principale;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari del giudizio;
ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2001, con l’intervento dei magistrati:
-Dott. Gianni LEVA Presidente estensore
-Dott. Paolo RESTAINO Consigliere
-Dott. Carlo TAGLIENTI Consigliere
Depositata il 28 agosto 2001.