TAR LAZIO, SEZ II TER - Sentenza 28 marzo 2001 n. 2576 - Pres. Leva, Est. Taglienti - Soc. Fratelli Colognesi s.n.c. (Avv. E. Lapiello) c. Comune di Aprilia (n.c.).
Cave e miniere - Attività estrattiva e di coltivazione di cava - Normativa urbanistica - Inapplicabilità - Concessione edilizia - Non occorre.
L’esercizio di attività estrattiva e di coltivazione di cava è sottratto alla normativa urbanistica di cui alle leggi 28 gennaio 1977 n. 10 e 28 febbraio 1985 n. 47 e, pertanto, non è soggetto ad autorizzazione o a concessione edilizia (1).
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(1) Cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. V, 24 marzo 1998 n. 349.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 agosto 2000 e depositato il giorno 11 settembre successivo, la società Fratelli Colognesi ha impugnato il provvedimento con il quale il comune di Aprilia ha ordinato la sospensione dei lavori di cava di pozzolana, ai sensi della normativa urbanistica.
Deduce la ricorrente:
nullità del provvedimento per mancata indicazione dei termini e dell’Autorità alla quale poter ricorrere avverso il provvedimento stesso;
violazione di legge: la Regione Lazio, competente in materia di cave, ha rilasciato alla ricorrente, nel tempo, le autorizzazioni necessarie;
violazione di legge sotto altro profilo: nella fattispecie non è applicabile la normativa urbanistica di cui alla legge n. 47/85;
violazione di legge ed eccesso di potere: l’attività estrattiva non è subordinata alla concessione edilizia.
Con ordinanza collegiale n. 8367 dell’11 ottobre 2000 è stata concessa la misura cautelare.
Non risulta costituito in giudizio il comune intimato.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2001 il difensore della società ricorrente ha ribadito e precisato le ragioni dell’illegittimità dell’atto impugnato ed ha quindi spedito la causa in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe una società esercente attività estrattiva di pozzolana ha impugnato l’ordinanza comunale con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori di sbancamento e coltivazione di cava per violazione delle norme urbanistiche.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In particolare il Collegio ritiene fondati i motivi di cui alle censure 3 e 4 relative alla estraneità alla fattispecie della normativa urbanistica.
Dal provvedimento impugnato risulta chiaramente che il comune ha inteso intervenire nell’esercizio di attività estrattiva e di coltivazione di cava utilizzando i poteri contenuti nella normativa urbanistica di cui alle leggi 28 gennaio 1977 n. 10 e 28 febbraio 1985 n. 47; in particolare avendo rilevato attività priva di concessione e quindi sanzionabile ai sensi dell’articolo 4 della legge n.47/85.
Ma, per giurisprudenza ormai consolidata a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 12 ottobre 1991, l’attività di coltivazione di cava non è soggetta ad autorizzazione o a concessione edilizia, esulando dalla materia (cfr. da ultimo Cons di Stato sez. V^ 24 marzo 1998 n.349).
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale consolidato orientamento e conseguentemente deve annullare il provvedimento impugnato in quanto adottato sulla base di disposizioni non applicabili alla fattispecie.
Possono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’ordinanza del comune di Aprilia n.329 del 13 luglio 2000;
condanna il comune di Aprilia al pagamento in favore della società Fratelli Colognesi delle spese di giudizio, che liquida in complessive £. 2.000.000 (due milioni), comprensive di onorari di avvocato e diritti procuratori;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2001, con l’intervento dei magistrati:
GIANNI LEVA Presidente
PAOLO RESTAINO Consigliere
CARLO TAGLIENTI Consigliere est.
Depositata il 28 marzo 2001