TAR LAZIO, SEZ. II TER - Sentenza 29 marzo 2001 n. 2635 - Pres. Leva, Est. Taglienti - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Avv.ra Stato) c. Cooperativa Agricola Apollo 2 (Avv.ti E. Sabetta e V. D'Isidoro).
Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di contributi comunitari in agricoltura - Non rientra nella giurisdizione esclusiva - Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 8 c.1. L. 205/00 - Inammissibilità.
La materia dei contributi comunitari in agricoltura non può essere qualificata come attività di servizio in senso tecnico - al fine di ritenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 come modificato dall'art. 7, c. 1 L. 205/2000 - perché trattasi di prestazioni rivolte non alla generalità dei cittadini ma a determinate categorie di soggetti (agricoltori), per una prestazione specifica prevista in relazione alla sussistenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, ancorché coinvolgenti interessi pubblici.
Alle controversie in materia di contributi comunitari in agricoltura è pertanto inapplicabile l’articolo 8, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205 (che introduce nel processo amministrativo il procedimento per ingiunzione di cui al capo I del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, per le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale)
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FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il data 12 dicembre 2000 la cooperativa agricola "Apollo 2", società di trasformazione di prodotti agricoli ed ortofrutticoli, ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'A.I.M.A. per l’erogazione della complessiva somma di lire 286.566.140, oltre interessi e spese processuali a titolo di contributo comunitario per la produzione del pomodoro, relativamente alla campagna di trasformazione 1999- 2000. Ha allegato prova documentale riguardante detto credito.
Con decreto presidenziale ingiuntivo n. 58 del 21 dicembre 2000 questo tribunale ha ingiunto all'A.I.M.A. di corrispondere alla società ricorrente ha suddetta somma oltre interessi spese e competenze.
Con ricorso in opposizione notificato in data 21 febbraio 2001 e depositato il 2 marzo successivo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), succeduto a all' A.I.M.A., ha impugnato il suddetto decreto deducendo:
1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: non si verte qui in materia di giurisdizione esclusiva e quindi non può applicarsi l’articolo 8 comma 1 della legge 21 luglio 2200 n. 205;
2) infondatezza nel merito della pretesa: la somma richiesta corrisponde ad una legittimi decurtazione praticata dall’Amministrazione sui contributi comunitari concessi, dovuta ad un ritardo nella presentazione della domanda di aiuto comunitario, con conseguente decurtazione del 20% dello stesso.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2001 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con ricorso in opposizione l'A.G.E.A ha impugnato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'A.I.M.A dal Presidente di questa sezione, in favore della società cooperativa in epigrafe indicata per l'importo di lire 286.566.140, oltre interessi e spese di procedura, relativo al pagamento di contributo comunitario per la trasformazione del pomodoro.
Il collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato; ritiene infatti che nella presente fattispecie non si verta nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e che quindi il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso.
L'articolo 8 comma 1 della legge 21 luglio 2000 n.205 introduce nel processo amministrativo il procedimento per ingiunzione di cui al capo I del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale.
Per costante giurisprudenza amministrativa, la materia dei contributi comunitario è stata considerata afferente posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, rientrante nella competenza di mera legittimità del giudice amministrativo e non in quella esclusiva.
Né può sostenersi ex adverso che l'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'articolo 7 comma 1 della legge n. 205/2.000, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, via abbia ricompreso implicitamente anche la materia dei contributi comunitario all'agricoltura, in quanto appunto qualificabili pubblico servizio.
Infatti, per pubblico servizio si intende comunemente un servizio reso dalla pubblica amministrazione, anche tramite altri soggetti non necessariamente pubblici, rivolto alla generalità dei cittadini, quali appunto quelli indicati a titolo esemplificativo nella suddetta disposizione: credito, assicurazioni, mercato mobiliare, limitatamente alla vigilanza su tali attività, trasporti, farmacie, telecomunicazioni.
Le prestazioni rivolte a determinate categorie di soggetti, ovviamente sempre coinvolgenti interessi pubblici poiché altrimenti non si giustificherebbe l'intervento della pubblica amministrazione, non possono qualificarsi servizi pubblici, pena l'assimilazione nell'ambito di tale materia di tutta l'attività della pubblica amministrazione.
Nelle materie dei contributi comunitario all'agricoltura è chiaro che sussiste un interesse pubblico, ed anzi sovranazionale, a fornire determinati aiuti per consentire un equilibrio comunitario della produzione, tuttavia l'erogazione del contributo riguarda la specifica categoria produttiva degli agricoltori, e l'attività della pubblica amministrazione non può qualificarsi di servizio in senso tecnico, in quanto trattasi di una prestazione specifica prevista in relazione alla sussistenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi.
In disparte poi il fatto che comunque si sarebbe dovuto dimostrare, in contrasto con la giurisprudenza costante, che l'erogazione del contributo si qualifica come diritto soggettivo e non come interesse legittimo.
In base a quanto precede quindi il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso e deve pertanto essere annullato.
Considerata la novità della questione, esistono sufficienti ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter, accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo n. 58/2000;
spese compensate;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2001 con l'intervento dei magistrati:
GIANNI LEVA Presidente
PAOLO RESTAINO Consigliere
CARLO TAGLIENTI Consigliere est.
Depositata il 29.3.2001.