TAR LAZIO, SEZ. II TER - Sentenza 29 gennaio 2002 n. 703 – Pres. Leva, Est. Taglienti - Piccolo Caffè Cavour s.a.s. di Bonafaccia Marzia (Avv. U. Scamozza) c. Comune di Roma (Avv. Angelo Delfini)
1. Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale – Diniego – Facendo riferimento ai parametri numerici ottimali ex art. 5 L. n. 287/91 – Allorché tali parametri siano stati approvati da tempo – Attestazioni che non sono intervenute variazioni – Necessità – Riferimento all’intervenuto aggiornamento dei parametri – Insufficienza.
2. Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale – Esame della posizione cronologica della domanda e della specifica situazione esistente al momento – Necessità - Generico riferimento al presunto superamento dei parametri numerici ottimali – Insufficienza - Fattispecie.
1. I parametri numerici ottimali che sono stati fissati dal Comune per gli esercizi commerciali ai sensi dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non possono ritenersi cristallizzati nel tempo, essendo legati a fattori variabili in relazione alle esigenze del pubblico interesse e ad eventuali cessazioni di attività; per negare una autorizzazione commerciale in relazione a tali parametri è pertanto necessario che il comune indichi, almeno con riferimento agli atti del procedimento o ad altra attività istruttoria compiuta che, rispetto alla data di approvazione dei parametri numerici ottimali, non siano intervenuti mutamenti o variazioni di sorta, non essendo sufficiente al riguardo una generica affermazione in ordine all'avvenuto aggiornamento di detti parametri (1).
2. In occasione dell'esame di ogni richiesta di autorizzazione commerciale, il Comune deve dare conto anche della posizione cronologica delle singole domande e della specifica situazione di zona al momento, con riferimento appunto all'insussistenza di autorizzazioni disponibili in considerazione dei parametri determinati ed all'assenza di rinunzie, cessazioni di attività o altri eventi che potrebbero rendere disponibili alcune autorizzazioni nuove. E’ pertanto illegittima, per difetto di motivazione, una determinazione dirigenziale con la quale si nega il rilascio di una autorizzazione commerciale (nella specie, per la somministrazione di alimenti e bevande), facendo generico riferimento al presunto superamento dei parametri numerici ottimali.
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(1) T.A.R. Lazio, sez. II, 23 ottobre 1997 n. 1663; id., 27 agosto 1997 n. 1262; id., 11 aprile 1996 n. 670.
Ha aggiunto il TAR Lazio con la sentenza in rassegna che i parametri ottimali ex art. 3 L. n. 287/91 debbono essere periodicamente aggiornati in relazione alle esigenze di pubblico interesse, mutabili nel tempo, in funzione delle più diverse circostanze, di modifica urbanistica, o variazione demografica o sviluppo turistico, o altro.
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del 28 luglio 1999 n. 2178 di diniego di autorizzazione commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande;
omissis
FATTO
Con ricorso notificato il 15 novembre 1999 e depositato il 26 successivo la società di gestione del "Piccolo Caffè Cavour" ha impugnato la determinazione dirigenziale che ha negato l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, lettera A dell'art. 5 della legge n. 287/91 , in aggiunta a quella della lettera B già in possesso della società, per mancanza di disponibilità nei parametri numerici ottimali.
Deduce la ricorrente:
1) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per mancanza dell'indicazione dei termini entro i quali e dell'autorità cui rivolgersi per impugnare il provvedimento;
2) violazione dell'art. 5, comma 1 lett. A) della legge n. 287/91, eccesso di potere per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, in correlazione con i nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.: il generico riferimento al presunto superamento dei parametri numerici ottimali non soddisfa l'obbligo di una compiuta ed adeguata motivazione dell'atto amministrativo, tanto piú necessaria quando s'incide negativamente su un principio di libertà garantito dall'art. 41 della Costituzione; il comune ha omesso di considerare che per il locale in questione l'autorizzazione ex lettera A) risultava già rilasciata al precedente gestore, e che le vicende procedurali e processuali relative alla mancanza dell'autorizzazione sanitaria possono ritenersi superate dall'avvenuto rilascio della stessa in data 10.1.1996 da parte della USL RM 1.
Costituitasi l'Amministrazione comunale, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti notificati il 27 ottobre 2000 la ricorrente ha esteso l'impugnazione anche all'ordinanza sindacale n. 390 del 25.11.1998, cui rinvia l'atto impugnato, assumendone l'illegittimità, sia per non aver considerato la particolarità della zona ad alto flusso turistico, sia perché nel numero delle autorizzazioni già rilasciate doveva necessariamente essere già ricompresa quella a suo tempo concessa al precedente gestore, e rimasta efficace in virtù di ordinanza del TAR Lazio.
Con ordinanza collegiale n. 9961 del 22 novembre 2000, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V^ con ordinanza n. 1983 del 30 marzo 2001, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare.
Con memoria depositata il 2 novembre 2001 il comune ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, ritenendo adeguatamente motivato l'atto con riferimento alla delibera sindacale n. 390/98 "e successive modifiche, aggiornati alla data odierna"; irrilevanti le argomentazioni relative al flusso turistico, sicuramente considerato nelle determinazioni comunali riguardanti il centro storico; errata l'affermazione che già il precedente gestore possedesse in via definitiva l'autorizzazione ex lettera A), in quanto rilasciata prima sotto condizione della produzione dell'autorizzazione sanitaria, quindi revocata dal comune per mancanza di detta produzione.
Con memoria depositata il 3 dicembre 2001 la ricorrente ha ribadito tesi e difese, insistendo in particolar modo sul difetto di motivazione.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2001 la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la determinazione dirigenziale che ha negato l'autorizzazione commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, lettera A, in aggiunta alla B già posseduta, dell'art. 5 della legge n. 287/91, per mancanza di disponibilità dei parametri numerici ottimali.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare il Collegio, richiamando un costante orientamento della Sezione, ritiene fondata la censura rubricata come difetto di motivazione, che invero contiene anche una evidente contestazione in ordine alla carenza d'istruttoria dell'amministrazione comunale.
Come detto, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che i parametri numerici fissati dal comune ai sensi della legge n. 287/91 non possono ritenersi cristallizzati nel tempo, essendo legati a fattori variabili in relazione alle esigenze del pubblico interesse e ad eventuali cessazioni di attività - in disparte qui la necessità di verificare se l'autorizzazione a suo tempo rilasciata al precedente gestore, poi revocata ma mantenuta in vita da ordinanza giurisdizionale fosse ricompresa nella valutazione dei parametri effettuata dalle deliberazioni sindacali; pertanto è necessario che il comune indichi, almeno con riferimento agli atti del procedimento o ad altra attività istruttoria compiuta che, rispetto alla data di approvazione dei parametri numerici ottimali non siano intervenuti mutamenti o variazioni di sorta (TAR Lazio, sez. II, 23 ottobre 1997 n. 1663; 27 agosto 1997 n. 1262; 11 aprile 1996 n. 670). Né appare sufficiente al riguardo una generica affermazione in ordine all'avvenuto aggiornamento di detti parametri.
Il Collegio quindi, nel condividere tale impostazione, ritiene che in occasione dell'esame di ogni richiesta di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il comune debba dare conto anche della posizione cronologica delle singole domande e della specifica situazione di zona al momento, con riferimento appunto all'insussistenza di autorizzazioni disponibili in considerazione dei parametri determinati, ed all'assenza di rinunzie, cessazioni di attività o altri eventi che potrebbero rendere disponibili alcune autorizzazioni nuove.
Questi parametri ovviamente dovranno essere periodicamente aggiornati in relazione alle esigenze di pubblico interesse, mutabili nel tempo, in funzione delle piú diverse circostanze, di modifica urbanistica, o variazione demografica o sviluppo turistico, o altro.
Mentre quindi la determinazione dirigenziale deve essere annullata per i motivi sopra indicati, non altrettanto può dirsi per la delibera sindacale n. 390 del 25 11 98, che risulta censurata con argomenti non supportati da adeguati contributi probatori.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II^ ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 2178/99;
spese compensate;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2001, con l'intervento dei Magistrati:
GIANNI LEVA Presidente
PAOLO RESTAINO Consigliere
CARLO TAGLIENTI Consigliere est.
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2002.