TAR LAZIO, SEZ. II TER – Sentenza 13 settembre 2002 n. 7961
- Pres. Leva, Est. Luttazi -Cherubini (Avv. Giovanniello) c. Trambus s.p.a. (Avv.ti Persiani e Proia), Mercuri Urval s.r.l. (Avv.ti Persiani e Proia).1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti di un gestore di servizio pubblico - Sussiste - Condizione che gli atti per i quali si chiede l'accesso riguardino direttamente l'attività di pubblico servizio svolta - Inapplicabilità.
2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti di un gestore di servizio pubblico - Nel caso in cui determinate attività e procedure siano state delegate ad altro soggetto - Sussiste.
3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Di un concorrente - Nei confronti degli atti di una procedura di selezione per la ricerca di personale da assumere - Sussiste - Circostanza che non sussista un obbligo di assunzione - Irrilevanza.
1. Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto d'accesso può essere esercitato anche nei confronti dei gestori, ancorché privati, di pubblici servizi, senza limitazioni di sorta e quindi non soltanto nel caso in cui gli atti per i quali si chiede l'accesso riguardino direttamente l'attività di pubblico servizio svolta (1).
2. Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto d'accesso può essere esercitato nei confronti dei gestori, ancorché privati, di pubblici servizi, anche se gli atti siano in possesso di altro soggetto al quale il gestore del servizio pubblico abbia conferito l’incarico di svolgere una determinata procedura (2).
3. Sussiste il diritto di un concorrente di accedere ad una selezione per la ricerca di personale, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che la procedura di selezione non comporti un obbligo ad assumere coloro che siano risultati idonei, sussistendo comunque il diritto di un concorrente ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, di conoscere gli atti della procedura stessa.
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(1) Alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Lazio ha ritenuto che sussisteva il diritto del ricorrente di accedere agli atti di una procedura di selezione, alla quale il ricorrente stesso aveva partecipato, indetta dalla Mercuri Urval s.r.l. su incarico della Trambus s.p.a., per la ricerca di personale da adibire a mansioni di conducente di autobus.
Sostenevano le resistenti che il diritto di accesso agli atti dei gestori di pubblici servizi era da riconoscere ove gli atti per i quali si chiede l'accesso riguardino direttamente l'attività di pubblico servizio svolta.
L'assunto è stato respinto dal T.A.R., atteso che la previsione del citato art. 23,1. n. 241/1990, non reca la limitazione asserita.
L’articolo citato prevede infatti, senza limitazioni di sorta, che "il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti ... (omissis) ... gestori di pubblici servizi".
Né la limitazione potrebbe ricavarsi in via interpretativa, poiché sarebbe in contrasto con i principi di economicità, efficacia e pubblicità, che, come espressamente affermato dall'art. 1 della legge n. 241/1990, debbono informare l'azione amministrativa. In ogni caso è stato escluso che la provvista di personale di un soggetto che gestisce un pubblico servizio non debba rientrare anch'essa nel concetto di gestione di quel servizio pubblico.
(2) Alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Lazio ha respinto l’eccezione avanzata delle resistenti secondo cui l'attività di selezione cui aveva preso parte il ricorrente era stata stata svolta esclusivamente da un soggetto (nella specie, la Mercuri Urval s.r.l.) autonomo e distinto dal gestore del servizio pubblico (nella specie, la Trambus s.p.a.), dato che quest’ultimo aveva conferito al primo I'incarico di avviare la selezione cui aveva partecipato il ricorrente e quindi era certamente in possesso di atti ad essa relativi, o di quant'altro poteva attenere alla domanda d'accesso del ricorrente, rimasta nella specie ignorata.
per l'annullamento
del provvedimento-silenzio rifiuto maturatosi a seguito dell'avvenuto decorso di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso datata 18 marzo 2002;
(omissis)
FATTO
1.- Il ricorrente ha partecipato a una procedura di selezione, effettuata dalla intimata Mercuri Urval s.r.l. su incarico della pure intimata Trambus s.p.a., per la ricerca di personale da adibire a mansioni di conducente di autobus.
Egli prospetta di avere superato brillantemente la selezione con il punteggio di 298/300, ma di non essere stato convocato dalla Trambus s.p.a. per l'assunzione.
Per questo il ricorrente ha inoltrato ad entrambe le intimate società istanza di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo di prendere visione "della attuale posizione".
Nell'inerzia delle resistenti egli propone il presente ricorso, denunciando "Violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 2, del D.P.R.27 giugno 1992, n. 352. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 12 del D.P.R.9. maggio 1994, n. 487. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei connessi principi di buon andamento e trasparenza della Pubblica amministrazione"; e chiedendo al T.a.r. di ordinare alla Trambus s.p.a. e alla Mercuri Urval s.r.l. l'esibizione dei documenti richiesti con la domanda di accesso.
2. - Si sono costituite la Trambus s.p.a. e la Mercuri Urval s.r.l..
La Trambus s.p.a. ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per la sua sostanziale estraneità ad esso; ed eccepito inammissibilità e infondatezza del ricorso sotto vari profili.
La Mercuri Urval s.r.l. ha eccepito la tardività del ricorso nei suoi confronti e la inammissibilità del gravame sotto vari profili, nonché lasua infondatezza.
Tutte le parti hanno depositato documenti.
La causa è passata in decisione nella Camera di consiglio del 12 giugno 2002.
DIRITTO
1. - Va esaminata in primo luogo l'eccezione di tardività proposta dalla Mercuri Urval s.r.l. relativamente all'azione di accesso nei suoi confronti.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 241/1990 il ricorso al Tribunale amministrativo regionale a tutela del diritto d'accesso va proposto nel termine di trenta giorni dal diniego all'accesso (rectius: dalla piena conoscenza del diniego) o dal maturarsi del silenzio-rifiuto che si forma ex lege con l'inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta d'accesso.
Nei confronti della Mercuri Urval s.r.l., come correttamente eccepito da quest'ultima, il termine è inutilmente decorso, poiché il ricorrente le ha recapitato la sua istanza il 19.3.2002 (v. l'epigrafe del ricorso) ma, nell'inerzia della società, le ha notificato il presente gravame soltanto il 22.5.2002, e quindi oltre il termine di trenta giorni dal silenzio-rifiuto (maturatosi il 18.4.2002) sull'istanza d'accesso.
La Mercuri Urval s.r.l. va dunque estromessa da questo giudizio.
2.0 - La residua parte del ricorso, nei confronti della Trambus s.p.a., è da accogliere.
2.1. - La circostanza, opposta dalla Trambus s.p.a., che il gravame viene proposto contro un soggetto privato non ha rilievo.
La stessa resistente è consapevole (v. pag. 4 della sua memoria di costituzione) che l'art. 23 della legge n. 241/1990 prevede il diritto d'accesso (e la relativa tutela) anche nei confronti dei gestori - ancorché privati - di pubblici servizi, ma sostiene che la relativa disciplina sarebbe applicabile soltanto ove gli atti per i quali si chiede l'accesso riguardino direttamente l'attività di pubblico servizio svolta.
L'assunto va respinto, poiché la previsione del citato art. 23,1. n. 241/1990, non reca la limitazione asserita dalla ricorrente. Esso prevede infatti, senza limitazioni di sorta, che "il diritto di accesso di cui all~articolo 22 si esercita nei confronti ... (omissis) ... gestori di pubblici servizi". Né l'eccepita limitazione potrebbe ricavarsi in via interpretativa, poiché sarebbe in contrasto con i principi di economicità, efficacia e pubblicità, che, come espressamente affermato dall'art. 1 della legge n. 241/1990, debbono informare l'azione amministrativa. Ed in ogni caso appare da escludere che la prowista di personale di un soggetto che gestisce un pubblico servizio non debba rientrare anch'essa nel concetto di gestione di quel servizio pubblico.
Da respingere è anche il rilievo Trambus s.p.a. secondo cui l'attività di selezione cui ha preso parte il ricorrente sarebbe stata svolta esclusivamente dalla Mercuri Urval s.r.l., soggetto autonomo e distinto dalla Trambus s.p.a.: quest'ultima - come da essa espressamente riconosciuto - ha conferito alla Mercuri Urval s.r.l. I'incarico di avviare la selezione cui ha partecipato il ricorrente, e quindi è certamente in possesso di atti ad essa relativi, in particolare del carteggio con la Mercuri Urval s.r.l., incaricata della selezione, o di quant'altro possa attenere alla domanda d'accesso del ricorrente, rimasta invece ignorata.
Parimenti da disattendere sono gli ulteriori rilievi secondo cui: la selezione in esame non comportava un obbligo ad assumere coloro che fossero risultati idonei; il ricorrente ha chiesto l'accesso ad atti meramente interni, di un procedimento non ancora concluso;
- l'accesso ai documenti sarebbe precluso perché il ricorrente sarebbe privo di una situazione giuridica degna di tutela.
Ciò per la decisiva considerazione che il ricorrente non ha attivato un diritto ad essere assunto, né ha inteso assumere notizie sull'esito finale di un procedimento a lui estraneo. Egli invece, con le domande disattese da Trambus s.p.a. e Mercuri Urval s.r.l. e con il successivo presente ricorso, ha esercitato il diritto, espressamente tutelato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 /1990, a conoscere gli atti di una procedura amministrativa che lo riguarda.
3. - In conclusione:
- va estromessa dal presente giudizio, perché tardivamente evocata, la Mercuri Urval s.r.l.;
- va accolto il ricorso nei confronti della Trambus s.p.a., cui, per l'effetto, va ordinata l'esibizione dei documenti richiesti, che siano in suo possesso, entro un termine che si stima congruo fissare in giorni 20 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si rawisano giusti motivi per compensare le spese fra il ricorrente e la parte estromessa; mentre fra il ricorrente e la Trambus s.p.a. esse, liquidate in 1.000 euro, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide:
- estromette dal presente giudizio la Mercuri Urval s.r.l.;
- accoglie il ricorso nei confronti della Trambus s.p.a., e, per I'effetto, le ordina l'esibizione dei documenti richiesti, che siano in suo possesso, entro il termine di giorni 20 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- compensa le spese di giudizio fra il ricorrente e la Mercuri Urval s.r.l.;
- condanna la Trambus s.p.a. al rimborso delle spese di giudizio del ricorrente, che liquida in 1.000 euro.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Roma, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2002, dal Collegio così composto:
Gianni Salvatore Leva Presidente
Paolo Restaino Consigliere
Giancarlo Luttazi Consigliere estensore
Il Presidente
L'estensore
Depositata in segreteria in data 13 settembre 2002.