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Giurisprudenza
n. 6-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. III - Sentenza 8 giugno 2001 n. 5001 - Pres. Cossu, Est. Savo Amodio - Soc. C. (Avv.ti Verticchio e Barberis) c. Ministero lavori pubblici (Avv.ra Stato).

Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Appalto di opere idrauliche - Controversie - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Sussiste ex art. 6 L. n. 205/2000 anche nel caso di controversie riguardanti l'incameramento della cauzione.

Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 6 L. 21 luglio 2000 n. 205, le controversie attinenti ad una gara di appalto per la realizzazione di un'opera idraulica, in quanto in esse possono venire in rilievo non solo il concreto espletarsi della gara, alla ricerca del soggetto più idoneo ad assumere l'incarico, ma anche le stesse regole di gara, come indicate nel bando e nella lettera d'invito, alle quali non può non riconoscersi un'immediata ricaduta sul buon esito o, addirittura, sulla realizzazione stessa dell'opera (si pensi, ad esempio, all'importanza che riveste la predisposizione di adeguati requisiti da richiedere agli aspiranti all'aggiudicazione o alle specifiche tecniche nel caso in cui si opti per la forma dell'appalto concorso) (1).

La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche per le controversie riguardanti gare per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un'opera idraulica sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto al solo fine di sindacare la legittimità dell'incameramento della cauzione prevista dall'art. 30 L. 11 febbraio 1994 n. 109, atteso che, per sindacare le scelte effettuate dall’amministrazione, l’impresa nei cui confronti è stato disposto l’incameramento della cauzione non può non aggredire la sua esclusione dalla gara, rispetto alla quale l'escussione della cauzione si pone come momento meramente consequenziale.

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(1) Cfr. TAR Lazio, Sez. III, 30 ottobre 2000 n. 8756; in senso contrario era la giurisprudenza precedente ante L. n. 205: v. Cass. civ., SS.UU., 24 aprile 1992 n. 4965, e Cons. Stato, VI Sez., 3 marzo 1994 n. 242.

 

 

DIRITTO

(omissis)

A) in merito allo stato della giurisprudenza può osservarsi: - la Sezione non ignora le sentenze, citate da parte ricorrente, pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (24.4.92 n. 4965) e dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (3.3.94 n. 242), cui ha fatto seguito una decisione della I Sezione del TAR Sicilia (10.4.98 n. 610), nelle quali si è affermata la giurisdizione del plesso T.A.R.-Consiglio di Stato sulle controversie insorte su gare ad evidenza pubblica, partendo dal presupposto che tale fattispecie rivestisse "un'incidenza meramente indiretta e strumentale sulla materia del regime delle acque";

- peraltro, l'esame della giurisprudenza più recente, soprattutto di quella del giudice regolatore dei conflitti, depone per l'ampliamento della sfera di attribuzioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giudice amministrativo specializzato, "ai provvedimenti specifici attinenti alla realizzazione dell'opera idraulica, ivi compresi quelli che interferiscono con questi ultimi impedendo o modificando i lavori diretti a regolare il regime delle acque" (così si esprimono le sentenze delle Sezioni Unite 14 luglio 2000 n. 493 e 4 agosto 2000 n. 541);

si fa luogo, in tal modo, ad un'interpretazione estensiva della "materia", resa possibile dalla dizione normativa di riferimento (art. 143 del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1775), che attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche: costituisce, infatti, un problema di misura - affidato alla mutevole sensibilità dell'interprete - l'individuazione dei limiti della "materia", vale a dire di quanta parte dell'azione amministrativa sia attratta nella tutela del regime delle acque;

tale latitudine, alla stregua delle sentenze innanzi citate, risulta notevolmente ampia, atteso che le Sezioni Unite arrivano a sussumere in essa tutti i provvedimenti amministrativi, anche se provenienti da altri organi della pubblica amministrazione o se adottati nell'esercizio di altri poteri, purché, come si è detto in precedenza, abbiano attinenza con la realizzazione dell'opera, atteso che a questa fase si connette una ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, suscettibile di radicare la giurisdizione del giudice specializzato;

partendo da tali premesse, si è affermata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulle controversie riguardanti la concessione edilizia di un fabbricato da destinare a centrale elettrica, attinente all'opera idraulica in quanto interferisce con l'utilizzazione delle acque, risultando il "mezzo indispensabile per conseguire le finalità perseguite con la realizzazione dell'opera" (consistente in una derivazione dell'acqua pubblica);

nella stessa scia si pone una precedente decisione delle Sezioni Unite (12 febbraio 1999 n. 51), nella quale, sul medesimo presupposto di diritto, si è affermata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sui provvedimenti finalizzati al finanziamento dei lavori inerenti alla realizzazione di opere idrauliche, in quanto intesi a rendere concretamente possibile la venuta in essere dell'opera;

analogamente, il Consiglio di Stato, VI Sezione, nella sentenza 20 febbraio 1998 n. 302, arriva a negare la sua giurisdizione su un diniego di concessione di terreno demaniale compreso nel bacino di espansione di un fiume; per converso, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche afferma la sua giurisdizione su una controversia riguardante la revoca del finanziamento di un'opera di ricarica di falda acquifera (sentenza 2 febbraio 2001, n. 11) e su una controversia attinente al diniego di concessione edilizia per la costruzione di un impianto idroelettrico (sentenza 15 febbraio 2001, n. 19);

- alla stregua di quanto detto in precedenza, anche le controversie attinenti ad una gara di appalto per la realizzazione di un'opera idraulica incidono con immediatezza sul regime delle acque pubbliche, in quanto in esse possono venire in rilievo non solo il concreto espletarsi della licitazione, alla ricerca del soggetto più idoneo ad assumere l'incarico, ma anche le stesse regole di gara, come indicate nel bando e nella lettera d'invito, alle quali non può non riconoscersi un'immediata ricaduta sul buon esito o, addirittura, sulla realizzazione stessa dell'opera (si pensi, ad esempio, all'importanza che riveste la predisposizione di adeguati requisiti da richiedere agli aspiranti all'aggiudicazione o alle specifiche tecniche nel caso in cui si opti per la forma dell'appalto concorso);

- alcuna rilevanza assume l'argomento addotto da parte ricorrente che, nella specie, oggetto dell'impugnazione non sarebbe la gara, ma, piuttosto, la volontà della stazione appaltante di escutere la cauzione e di segnalare la vicenda all'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici;

infatti, in primo luogo, ai fini del riparto di giurisdizione, il procedimento di gara non può che essere inteso in senso unitario, in quanto le due determinazioni contestate sono intimamente connesse all'esclusione decretata in precedenza;

inoltre, risulta decisiva la circostanza che, per sindacare le scelte effettuate dal Ministero, parte ricorrente non può non aggredire la sua esclusione dalla gara, rispetto alla quale l'escussione della cauzione e la comunicazione all'Autorità si pongono come momenti meramente consequenziali, tant'è che i motivi di doglianza sono diretti a dimostrare l'illegittimità del provvedimento espulsivo, che si pone così come l'effettivo oggetto del giudizio;

B) in merito all'attuale assetto normativo, deve osservarsi che l'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative a procedure di affidamento di appalti in applicazione di norme comunitarie o dei principi dell'evidenza pubblica, affiancandosi a quella, di latitudine ridotta, già contemplata nell'art. 33 lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 nell'ambito dei pubblici servizi. 

Il tratto comune ad entrambe le previsioni è che rimangono invariate le rispettive sfere di competenza del plesso T.A.R.-Consiglio di Stato e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto anche quest'ultimo è "giudice amministrativo", rientrando a pieno titolo tra gli "altri organi di giustizia amministrativa" che, in forza dell'art. 103 della Costituzione, sono chiamati ad assicurare la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Invero, il citato art. 6 (così come l'art. 33 d.l.vo n. 80/98), concentrando la giurisdizione in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori dinanzi al "giudice amministrativo", hanno inteso modificare esclusivamente il riparto di materie fra la giurisdizione amministrativa, nel suo complesso, e la giurisdizione ordinaria, senza nulla sottrarre alla prima, in termini di competenza; può, quindi, specularmente configurarsi, in capo al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, una giurisdizione esclusiva nella particolare materia, in luogo di quella limitata ai soli interessi legittimi, fin qui detenuta;

- lo scorporo operato dall'art. 6 fa perdere di importanza all'argomento che parte ricorrente desume dall'art. 34 comma 3 del citato decreto legislativo, laddove si chiarisce che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, previsione che rimane ristretta all'ambito dei pubblici servizi, come regolato dal precedente art. 33, con cui forma sistema; peraltro, non si può fare a meno di rilevare l'improprietà della sedes materiae, in quanto l'art. 34 attiene strettamente alla (distinta) materia dell'urbanistica e dell'edilizia; di conseguenza, la precisazione riguardante il T.S.A.P. può essere suscettibile di un'interpretazione estensiva a tutte le materie in cui viene introdotta la giurisdizione esclusiva, se solo si tiene conto della corrispondente dizione utilizzata per il giudice ordinario, a proposito del quale si fa salva la cognizione delle controversie in tema di indennità di espropriazione, e che quest'ultima non rientra nel concetto di urbanistica, che lo stesso art. 34 definisce come la materia che "concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio";

- da ultimo, deve aggiungersi che la Sezione si è occupata di due vicende, in tutto analoghe, pervenendo, sia pur alla stregua, ratione temporis, del solo art. 33 innanzi citato, alle medesime conclusioni in merito alla giurisdizione (cfr. le sentenze 30 ottobre 2000 n. 8756 e 8758, che, allo stato, non risultano appellate), conclusioni che vanno confermate, in considerazione anche del fatto che le indicate pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, pur essendo successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/98, non hanno espressamente affrontato il problema;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame si appalesa inammissibile e che tale conclusione preclude l'esame di ogni ulteriore questione di rito e di merito;

Considerato, infine, che la novità della questione trattata porta a ritenere equa la compensazione fra le parti delle spese di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare.

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