Giust.it

Giurisprudenza
n. 6-2003 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. III – Sentenza 28 maggio 2003 n. 4831 - Pres. Cossu, Est. Savo Amodio - Credifarma (Avv. Macciotta) c. Azienda U.S.L. Roma C (Avv. Ricciardi) - (accoglie).

1. Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Crediti dei farmacisti nei confronti del SSN - Per farmaci somministrati in regime di accreditamento - Ritardo nei pagamenti - Interessi legali - Decorrenza - Dalla data dell’atto di messa in mora.

2. Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Crediti dei farmacisti nei confronti del SSN - Per farmaci somministrati in regime di accreditamento - Ritardo nei pagamenti - Rivalutazione monetaria - E’ dovuta - Criteri per la sua determinazione - Riferimento al c.d. "prime rate".

3. Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Crediti dei farmacisti nei confronti del SSN - Per farmaci somministrati in regime di accreditamento - Ritardo nei pagamenti - Rivalutazione monetaria - Prova del maggior danno - Si presume nel caso di farmacisti.

1. Nel caso di ritardato pagamento di somme dovute dal Servizio sanitario nazionale nei confronti di farmacisti per prestazioni farmaceutiche da questi ultimi erogate in regime di accreditamento, gli interessi legali per il ritardo nei pagamenti effettuati sono dovuti solo nel caso in cui sia stato inviato uno specifico atto di messa in mora e decorrono dalla data di ricezione di quest'ultimo da parte dell’Azienda U.S.L. debitrice (1).

2. Nel caso di ritardato pagamento di somme dovute dal Servizio sanitario nazionale nei confronti di farmacisti per prestazioni farmaceutiche erogate in regime di accreditamento, i farmacisti possono pretendere il riconoscimento, oltre che degli interessi nella misura legale, anche del maggior danno; tale danno è pari alla svalutazione monetaria intervenuta nel periodo di mora colpevole della P.A. (2), potendosi a tal fine fare riferimento, in linea di principio, al cd. "prime rate", fatta salva l’ipotesi che, in concreto, il tasso praticato dal fornitore risulti più basso di quest’ultimo.

3. Nel caso di ritardato pagamento di somme dovute da Servizio sanitario nazionale nei confronti di farmacisti per prestazioni farmaceutiche erogate in regime di accreditamento, la prova del maggior danno, subito dai farmacisti in conseguenza della svalutazione monetaria, va presunta in considerazione dall’appartenenza dei farmacisti stessi alla categoria degli imprenditori. In tal caso, pertanto, per la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio dell’inflazione, può essere utilizzata la presunzione – in base all'id quod plerumque accidit - che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi (3).

----------------

(1-2) V. in tal senso, per tutte, T.A.R. Lazio. Sez. III, sent. 14 gennaio 2003 n. 102.

(3) V. per tutte, Cass., Sez. I, 14 gennaio 1999 n. 1403 e Sez. II, 15 gennaio 2000 n. 409.

Ha aggiunto il T.A.R. Lazio che il principio secondo cui il maggior danno derivante da svalutazione monetaria non va provato ma si presume nel caso di imprenditori, affermato dalla Cassazione, si attaglia specificamente alla categoria dei farmacisti, i quali, normalmente, ricorrono all’autofinanziamento per il pagamento dei farmaci ai fornitori e, pertanto, nel caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Amministrazione sanitaria, a meno di non postulare una loro particolare floridità economica, sono costretti a rivolgersi al mercato, per far fronte all’adempimento delle obbligazioni contratte per provvedere al loro approvvigionamento.

 

 

(omissis)

per l’accertamento

del diritto di credito vantato dai dottori farmacisti Abudi Linda ed altri (come da elenco allegato) nei confronti dell’Azienda U.S.L. Roma C, a titolo di interessi legali e convenzionali, dovuti per il ritardato pagamento delle prestazioni farmaceutiche erogate nel 1997 in regime di accreditamento con il S.S.N.;

nonché per la condanna

dell’Azienda al pagamento di quanto dovuto in favore della Società ricorrente, che agisce quale mandataria speciale ex art. 1704 cod.civ. dei sopra elencati farmacisti;

(omissis)

F A T T O E D I R I T T O

La Soc. Credifarma dichiara, nel proprio ricorso, di agire nella qualità di mandatario speciale ex art. 1704 cod. civ. dei farmacisti indicati nell’epigrafe del ricorso, legati da un rapporto di accreditamento con il S.S.N..

Espone, preliminarmente, il procedimento di liquidazione delle competenze dovute ai suddetti professionisti, che si sostanzia:

a) nella presentazione al competente ufficio, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione, delle ricette numerate e disposte in mazzette da 100, corredate della documentazione comprovante l’avvenuta consegna del farmaco all’assistito, nonché della distinta riepilogativa contabile (DCR) contenente i dati necessari per la liquidazione del dovuto;

b) nel pagamento, da parte dell’Azienda, entro il successivo giorno 25 dello stesso mese di consegna delle ricette, dell’importo esposto nella predetta distinta o di quello effettivamente accertato.

Credifarma dichiara che tale tempistica non sarebbe stata rispettata dall’Amministrazione, sicché i farmacisti, per i quali agisce in giudizio, sarebbero stati costretti a rivolgersi ad essa per ottenere le necessarie anticipazioni.

Di qui la formulazione della pretesa azionata riguardante:

1) il riconoscimento, per i farmacisti ricorsi al credito, del maggior danno, sub specie dell’importo complessivamente corrisposto a Credifarma a titolo di interessi convenzionali sulle somme pagate in ritardo;

2) il riconoscimento, per tutti gli altri, degli interessi, nella misura legale, a decorrere dalla scadenza convenzionale e fino al soddisfo.

La ricorrente, infine, ha quantificato la somma complessivamente dovuta, chiedendo la condanna della controparte al pagamento di complessivi € 520.472,57.

Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. Roma C, che, preliminarmente, rileva la mancanza, nel fascicolo di causa, di alcune delle "deleghe", rilasciate dai farmacisti, che legittimerebbero l’azione giudiziaria della mandataria.

Nel merito, adduce a giustificazione dei possibili ritardi le difficoltà incontrate nella liquidazione del dovuto; afferma, inoltre, l’erroneità dei calcoli effettuati, atteso che controparte non avrebbe tenuto conto delle anticipazioni sui pagamenti che l’Azienda stessa avrebbe via via effettuato; sostiene, altresì, che le somme esposte nelle distinte riepilogative non coinciderebbero con quelle effettivamente dovute; infine, sarebbero male conteggiati i giorni di ritardo.

Replica parte ricorrente, nelle due successive memorie difensive, affermando l’infondatezza dell’eccezione di rito sollevata dall’Azienda, l’irrilevanza delle difficoltà addotte da quest’ultima e la piena legittimità delle pretese avanzate.

In particolare, quanto alla decorrenza degli interessi, che si assume dovuti dall’Amministrazione per il ritardo nei pagamenti effettuati, la Soc. Credifarma ha dichiarato di aderire alla prospettazione di controparte, in merito alla necessità, per la loro maturazione, di uno specifico atto di messa in mora; tale dichiarazione è stata puntualmente ripetuta in udienza dal difensore della ricorrente, sicché può darsi per acquisito un primo punto, riguardante la decorrenza degli interessi che, sia se dovuti nella misura legale, che in quella convenzionale (qualora si accogliesse la prospettazione attorea con riguardo ai farmacisti che siano ricorsi al credito), va fissata alla data di ricezione, da parte dell’Azienda debitrice, dello specifico atto di messa in mora.

Tale conclusione è perfettamente in linea, peraltro, con la costante giurisprudenza della Sezione (cfr., in tal senso, per tutte, la sentenza 14 gennaio 2003 n. 102).

Esaurito il primo capo della domanda, può passarsi ad esaminare la pretesa ad ottenere il rimborso del maggior danno, che si assume patito dai farmacisti, che si sono rivolti alla Credifarma per ottenere le anticipazioni sulle spettanze vantate nei confronti dell’Amministrazione.

E’ necessario effettuare due precisazioni preliminari.

Innanzi tutto, giusta la richiesta congiunta delle parti formulata nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2002 (e che ha portato al rinvio all’odierna udienza per la trattazione del merito), in questa sede il Tribunale è chiamato, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80, a fissare alla P.a. il criterio determinativo della misura del maggior danno, che i farmacisti assumono di avere subito. Conseguentemente, nella presente fase processuale si prescinde da ogni indagine in fatto.

Inoltre, è infondata l’eccezione di rito sollevata dall’Azienda U.S.L. Roma C, atteso che, contrariamente a quanto da essa affermato, la Soc. Credifarma ha depositato in giudizio i mandati di tutti i farmacisti, per i quali dichiara di agire, sicché essa risulta pienamente legittimata a stare in giudizio a tutela degli interessi di questi ultimi.

Passando al merito, deve ricordarsi che la Sezione, con la già citata sentenza n. 102 del 2003, ha riconosciuto la liquidabilità del maggior danno patito dai farmacisti per il ritardo nel pagamento delle competenze ad essi spettanti. Conformemente alla richiesta formulata in quella sede, il danno stesso è stato parametrato alla svalutazione monetaria intervenuta nel periodo di mora colpevole della P.a..

A tale conclusione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si è pervenuti considerando che la prova del maggior danno, subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria, può essere desunta dall’appartenenza del creditore stesso ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate, quale quella, come appunto nella specie, degli imprenditori. In tal caso, per la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio dell’inflazione, può essere utilizzata la presunzione – in base al "id quod plerumque accidit" - che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi (cfr., per tutte, le sentenze della I Sez. 14 gennaio 1999 n. 1403 e della II Sez. 15 gennaio 2000 n. 409).

Nel presente giudizio, Credifarma chiede una diversa e più specifica quantificazione del danno, che si fonda pur sempre su una presunzione, strettamente legata all’attività imprenditoriale della categoria professionale che essa rappresenta.

La pretesa azionata è fondata. Essa costituisce un ampliamento ed una personalizzazione del principio innanzi esposto, atteso che, effettivamente, con riguardo alle attività economiche, assume rilievo la presunzione connessa con il normale impiego di danaro nel ciclo produttivo, quale autofinanziamento o copertura endogena del capitale; ne deriva che l’esistenza e l’ammontare approssimativo del danno possono essere desunti operando un riferimento al costo del denaro e, specificamente, allo scarto fra interesse legale e tasso di interesse praticato sul mercato dalle banche alla migliore clientela a breve.

Tale principio si attaglia specificamente alla categoria dei farmacisti, i quali, normalmente, ricorrono all’autofinanziamento per il pagamento dei farmaci ai fornitori e, pertanto, dal ritardo dei pagamenti da parte dell’Amministrazione sanitaria, a meno di non postulare una loro particolare floridità economica, sono costretti a rivolgersi al mercato, per far fronte all’adempimento delle obbligazioni contratte per provvedere al loro approvvigionamento.

La conclusione raggiunta trova un addentellato nella costante giurisprudenza civile (cfr., per tutte, Cass., I Sez., 8 settembre 1999 n. 9518), formatasi anteriormente alla devoluzione delle controversie de quibus al giudice amministrativo, ad opera del citato D. L.vo n. 80 del 1998.

Risultano così provati tanto la astratta configurabilità di unsdanno, quanto il nesso causale fra quest’ultimo e l’inadempimento – colpevole - della P.a..

In merito al tasso di interesse preteso, Credifarma invoca il riconoscimento di quello da essa stessa praticato ai farmacisti, assumendone la particolare vantaggiosità (che, conseguentemente, si ripercuoterebbe positivamente anche sull’Amministrazione danneggiante).

Il Tribunale, in linea con la natura della pronuncia ex art. 35 comma 2 del D. L.vo n. 80/98, ritiene più corretto operare il riferimento, in linea di principio, al cd. prime rate, fatta salva l’ipotesi che, in concreto, il tasso praticato da Credifarma risultasse più basso di quest’ultimo.

Va da sé che, nella determinazione del danno subito dalla controparte, l’Amministrazione può tenere conto delle anticipazioni o degli acconti corrisposti ai singoli farmacisti (circostanza che l’Azienda intimata assume essersi verificata anche nei confronti degli attuali mandanti di Credifarma, ma che non è stata oggetto di alcuna dimostrazione).

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.

La novità della questione trattata porta a disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso proposto da Credifarma e per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Azienda U.S.L. Roma C di procedere alla liquidazione del danno subito dai farmacisti indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205), in applicazione dei criteri indicati in motivazione.

Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2002.

Luigi COSSU Presidente

Antonino SAVO AMODIO Consigliere est.

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2003.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico