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Giurisprudenza
n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. III BIS – Sentenza 13 agosto 2002 n. 7121 – Pres. ed Est. Scognamiglio - Mancini e c.ti (Avv. Carrozzo) c. Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica (Avv.ra Stato), Iannucci – interveniente ad adjuvandum (Avv. Selvaggi) e Lorusso e c.ti – intervenienti ad opponendum (Avv. Vaccari) – (accoglie in parte).

1. Istruzione pubblica – Formazione professionale – Scuole di specializzazione – Disciplina comunitaria - Impegno di studio serio ed esclusivo dei partecipanti, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa – Necessità.

2. Istruzione pubblica – Formazione professionale – Scuole di specializzazione – Per l’insegnamento secondario – Vincolo di esclusività dei partecipanti – Si desume dalla organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi.

3. Insegnanti – Incarichi e supplenze – Valutazione dei titoli – Valutazione dei periodi prestati nelle scuole di specializzazione – Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica 14 giugno 2002 n. 69 – Nella parte in cui si discosta dai principi affermati con sent. del T.A.R. Lazio, Sez. III bis n. 4731 del 2002 – Illegittimità.

4. Insegnanti – Incarichi e supplenze – Valutazione dei titoli – Valutazione dei periodi prestati nelle scuole di specializzazione – Servizio prestato in materia diversa da quelle comprese nelle aree disciplinari che sono state oggetto del corso di specializzazione - Non è produttivo di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione in forza della abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione.

1. I principi di diritto comunitario nella materia della formazione professionale, sottesi alla disciplina delle scuole di specializzazione, richiedono ai partecipanti ai relativi corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa. Il rigore comunitario non ammette deroghe alla compiutezza della formazione, tanto da pretendere che lo specializzando dedichi la sua intera attività professionale alla preparazione teorica e pratica. Le scuole di specializzazione devono, infatti, rispondere alla esigenza di assicurare in Europa uniformità alla professione, essere ispirate al principio di libera circolazione in ambito comunitario, di reciproco riconoscimento dei diplomi e destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione delle attività professionali (1).

2. Anche se per le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario non è ancora affermata la esclusività, deve essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è desumibile dalla organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi. E’ infatti difficile immaginare come possa armonicamente conciliarsi con l’impegno, serio e gravoso, richiesto ai corsisti SSIS la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che - come è risaputo – non si esaurisce nell’impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali per il corretto espletamento della funzione. Si pensi alle attività di programmazione, di relazione con gli utenti, di preparazione delle lezioni e alle frequenti e svariate attività collegiali.

3. E’ illegittima la circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica 14 giugno 2002 n. 69, la quale non dà corretta esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III bis n. 4731 del 2002 (e altre similari), con la quale era stato precisato che la durata curriculare del corso è di due anni, ed il servizio di insegnamento prestato a qualsiasi titolo successivamente a una frettolosa conclusione del corso, non può essere considerato, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti obbligatoriamente alla formazione impartita nella scuola di specializzazione di durata biennale: pertanto, non valutabile come autonomo servizio. Una diversa interpretazione, che cercasse in altro modo di giustificare l’aggiuntività del punteggio in questione, aprirebbe il fronte a evidenti censure di disparità, di irragionevolezza, di difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica determinazione adottata dall’amministrazione.

4. Il servizio prestato in materia diversa da quelle comprese nelle aree disciplinari che sono state oggetto del corso di specializzazione, da ritenere sostitutivo ovvero quanto meno integrativo del tirocinio obbligatorio, non è produttivo di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione in forza della abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione. Di contro, deve riconoscersi al docente in formazione il punteggio che gli spetta per il servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso in una materia estranea al corso stesso. Il servizio in argomento non è pertanto mai e in nessun caso produttivo di autonomo punteggio per la graduatoria in relazione alla quale il servizio stesso ha sostituito o integrato l’attività di tirocinio delle scuole di specializzazione, atteso che il servizio prestato in materia diversa, ascrivibile al tirocinio obbligatorio, non può essere computato due volte.

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(1) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II bis, sent. n. 4731 del 2002. Il principio affermato, è stato precisato nella parte motiva della sentenza in rassegna, vale non solo per l’esercizio delle professioni libere, ma anche per le attività professionali dipendenti, attese le prospettive di piena integrazione europea in tutti i campi del lavoro e della cultura.

 

 

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

a) in parte qua della C.M. n. 69 del 14.6.02;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale;

(omissis)

FATTO E DIRITTO

1. - Con atto notificato in data 10 luglio 2002 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai Centri servizi amministrativi per le provincie di Lecce e di Bari e a Rizzo Gabriella i ricorrenti, alcuni destinatari della sentenza di questa Sezione 28 maggio 2002 n. 4731, altri autori di ricorsi tuttora pendenti, hanno impugnato, nella parte censurata, la circolare ministeriale 14 giugno 2002 n. 69, con la quale sono state impartite disposizioni per dare esecuzione alla anzidetta pronuncia.

In particolare i ricorrenti contestano la circolare nella parte in cui la detrazione del punteggio per i servizi di insegnamento prestati dagli specializzati presso le SSIS durante il biennio di frequenza dei corsi di specializzazione viene limitata ai soli periodi di coincidenza del servizio con la effettiva attivazione e frequenza dei corsi e non per l’intero biennio di durata legale dei corsi di specializzazione e solo per le graduatorie nelle quasi esse beneficiano dell’attribuzione del punteggio fisso aggiuntivo di trenta punti.

2. – La rinuncia alla parte del ricorso volto a censurare le graduatorie formate dai Centri dei servizi amministrativi delle provincie di Lecce e di Bari in applicazione della circolare anzidetta ha consentito al Collegio, nella medesima camera di consiglio fissata per discutere la misura cautelare richiesta, di convertire quest’ultima in sentenza in applicazione dell’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.

Il Collegio ha, pertanto, invitato le parti presenti a svolgere le difese in vista della definizione del giudizio direttamente nel merito ai sensi dell’art. 26 della citata legge 1034 del 1971, sussistendone i presupposti.

3. – Sono presenti alcuni interventori in opposizione (Lorusso Barbara ed altri), altri in adesione (il Comitato insegnanti precari di Roma e Iannucci Remo in proprio e in qualità di presidente e legale rappresentante del comitato).

Per quanto riguarda la posizione degli interventori in adesione, rispetto alla quale l’Amministrazione nulla eccepisce, deve essere considerata ammissibile la loro partecipazione al giudizio atteso che, pur essendo portatori di un interesse identico a quello dei ricorrenti, e quindi cointeressati, essi hanno proposto l’intervento entro l’ordinario termine di decadenza (T.A.R. Abruzzo – Sede, 14 febbraio 1990 n. 100).

4. – E’ irrilevante il fatto che i ricorrenti, che sono parte in altri giudizi instaurati contro i provvedimenti che hanno disciplinato dall’origine la vicenda in esame (decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 e nuova tabella di valutazione dei titoli contenuta nel decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11, in parte annullati dalla sentenza 4731 del 2002) abbiano proposto ricorso autonomo e non motivi aggiunti nei ricorsi tuttora pendenti.

La disposizione di economia processuale dettata dall’art. 21, comma primo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, costituisce una facoltà a favore degli interessati.

Nel caso di specie la parte ricorrente, della quale si discute, ha evidentemente ritenuto opportuno di non avvalersi di tale disposizione volendo, proprio per ragioni di economia processuale, affiancarsi ai soggetti destinatari di sentenza, per i quali l’impugnativa autonoma era l’unica strada percorribile.

5. – Nessun dubbio sulla proponibilità del ricorso, attesa la reale consistenza della circolare impugnata. Questa, infatti, non è meramente interpretativa.

Lontana dall’aver un contenuto esplicativo della legge e delle sentenze di questo giudice amministrativo, con l’intento di fornire criteri di applicazione uniforme, la circolare ha carattere evidentemente dispositivo.

E invero, in contraddizione con le statuizioni delle sentenze, alle quali l’Amministrazione mostra piena acquiescenza ("l’Amministrazione, tenuto conto dell’avviso espresso dall’Avvocatura Generale, ritiene non sussistano le condizioni per potere proporre appello al Consiglio di Stato"), la medesima introduce modifiche alla disciplina che risulta dalla interpretazione data da questo giudice amministrativo (non contestata dalla Amministrazione e che ha condotto all’annullamento in parte della normativa regolamentare) sul metodo e sulla misura della valutazione delle abilitazioni conseguite alla conclusione della frequenza delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario ai fini dell’inserimento degli abilitati nelle graduatorie permanenti, nonché dall’aggiornamento delle loro posizioni nell’ambito delle stesse.

Né possono esservi dubbi sulla immediata lesività delle disposizioni introdotte dalla circolare impugnata in manifesta elusione del giudicato.

Il docente in possesso di abilitazione ordinaria sa bene di essere superato nella graduatoria dal collega con gli stessi anni di servizio e stessi titoli culturali e professionali per il solo possesso dell’abilitazione speciale SSIS.

6. – Prima di passare all’esame dei due punti contestati è il caso di premettere che la Sezione, attraverso le proprie sentenze, ha dato una lettura della disciplina in chiave tutta europea, la compatibilità della quale sia con la normativa comunitaria, che costituzionale è fondata su un presupposto chiaro e inequivocabile: i corsi SSIS devono rispondere a parametri di completezza e, soprattutto, di serietà: i quali soli giustificano il trattamento di estremo favore riservato ai corsisti nei confronti degli altri soggetti che conseguono l’abilitazione nei modi ordinari.

Ci si riferisce non tanto al meccanismo poco commendevole degli esami abilitanti, che hanno rappresentato per troppo tempo la preferenza verso sistemi ispirati alle più spregiudicate sanatorie (dalla sentenza 18 aprile 2002 n. 3309: "fino alla svolta impressa dalla legge 3 maggio 1999 n. 124 nella scuola pubblica abbandonavano più i docenti sanati che quelli veramente meritevoli"); quanto alle abilitazioni conseguite attraverso il pubblico concorso, della cui serietà non è dato certo di dubitare.

Se crolla il detto presupposto, la disciplina si pone in contrasto col principio costituzionale (e, quindi, mediatamente con le regole comunitarie) che riserva l’accesso ai pubblici uffici ai migliori, ai soggetti più preparati e con più elevata professionalità (principio antico, soventissimamente disatteso).

Non a caso nella sentenza (tra le altre) 4731 del 2002 la Sezione aveva auspicato "prevedibili modificazioni legislative per attribuire ai corsi di specializzazione connotati di completezza e di serietà maggiori di quelli che attualmente li caratterizzano".

Allo stato attuale, attraverso le innovazioni introdotte con la circolare impugnata, falsamente interpretativa di passaggi delle sentenze che dicono proprio il contrario e, soprattutto, dell’illuminato parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell’adunanza del 14 gennaio 2002, che l’Amministrazione illegittimamente insiste nel disattendere, è sicuramente messa a dura prova la credibilità stessa delle scuole SSIS.

Non può passare inosservato il fatto che l’Amministrazione non ha mai fornito elementi concreti per valutare in modo convincente la conformità dell’organizzazione delle SSIS ai parametri comunitari.

Le premesse dalle quali partono le sentenze sono frutto di un atto di fede scaturito dalla documentazione in atti e, come tale, unica fonte di convincimento.

7. – La Sezione ha avuto occasione di definire, con dovizia di particolari, il modo di essere delle scuole di specializzazione attraverso la sentenza 4731 del 2002, alla quale si rinvia. In quella è stato osservato che i principi di diritto comunitario nella materia della formazione professionale, sottesi alla disciplina delle scuole di specializzazione, richiedono ai partecipanti ai relativi corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.

Il rigore comunitario non ammette deroghe alla compiutezza della formazione, tanto da pretendere che lo specializzando dedichi la sua intera attività professionale alla preparazione teorica e pratica.

Le scuole di specializzazione devono, infatti, rispondere alla esigenza di assicurare in Europa uniformità alla professione, essere ispirate al principio di libera circolazione in ambito comunitario, di reciproco riconoscimento dei diplomi e destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione delle attività professionali.

Se il discorso è valido per l’esercizio delle professioni libere, lo è non di meno per le attività professionali dipendenti, attese le prospettive di piena integrazione europea in tutti i campi del lavoro e della cultura.

Quando verrà disposta anche l’integrazione della lingua, il docente dovrà essere pronto a insegnare ovunque in Europa.

L’orientamento comunitario è pure indirizzato a riconoscere alla attività formativa, proprio per l’esclusività, la gravosità e la serietà dell’impegno richiesto ai partecipanti ai corsi di specializzazione, una "adeguata rimunerazione" e, al titolo conseguito, un autonomo punteggio aggiuntivo (per il solo fatto della specializzazione) da spendere nelle procedure concorsuali.

Nella disciplina in esame non è ancora prevista la corresponsione di apposite borse di studio ovvero, addirittura, la costituzione di uno specifico rapporto esclusivo tra docente in formazione e amministrazioni universitarie e regionali, che abbia origine in un contratto di "formazione lavoro" regolarmente retribuito.

Tanto avviene per le scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università in forza del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, adottato su delega conferita con legge 29 dicembre 1990 n. 428, come diffusamente esaminato in numerose decisioni di questa Sezione (tra le molte: 6 marzo 2002 n. 1684).

Nello stesso modo, per le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario non è ancora affermata la esclusività, anche se deve essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è desumibile dalla organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi.

E’ difficile immaginare come possa armonicamente conciliarsi con l’impegno, serio e gravoso, richiesto ai corsisti SSIS la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che- come è risaputo – non si esaurisce nell’impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali per il corretto espletamento della funzione. Si pensi alle attività di programmazione, di relazione con gli utenti, di preparazione delle lezioni e alle frequenti e svariate attività collegiali.

Si ponga mente all’elevato monte – ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesta, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall’art. 5 del decreto 268 del 2001; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato 268 del 2002); alle esperienze da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all’impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).

Deve essere, inoltre, considerata la situazione degli insegnanti che, per frequentare i corsi SSIS, istituiti presso un non elevato numero di Università, sono costretti a espletare il servizio di insegnamento in condizioni davvero gravose e con enormi sacrifici, anche fisici ed economici.

Non apprezzare queste realtà finirebbe per discriminare tra loro gli stessi insegnanti a seconda che la sede di servizio coincida o meno con la sede della scuola di specializzazione.

Sulla base del complesso delle considerazioni innanzi svolte, per il modo stesso col quale sono organizzati i corsi, deve essere esclusa la compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio di istituto.

8. – E’ il momento di chiarire le cose per dissipare il corposo equivoco nel quale sono caduti gli interventori in opposizione: equivoco che è anche alla base della circolare impugnata.

In primo luogo, la circolare 14 giugno 2002 n. 69 impugnata non dà corretta esecuzione alla sentenza 4731 del 2002 (e altre similari).

Per questo, la circolare non lede gli interessi degli interventori perché sottrae troppo poco rispetto a quanto enunciato con chiarezza dalla sentenza anzidetta, alla quale l’Amministrazione ha mostrato di fare acquiescenza.

In secondo luogo è da rilevare che la sentenza non ha mai asserito la illegittimità (più correttamente: la illiceità) del servizio di insegnamento prestato durante la frequenza della scuola di specializzazione (né ha affermata la illegittimità della sua valutazione), così come non ha mai parlato di incompatibilità tra le due cose.

Per corrispondere allo spirito della normativa comunitaria, la formazione di insegnanti specializzati si configura come un servizio da rendere nell’interesse preminente della comunità (sia statale che europea).

Gli oneri devono essere, pertanto, a carico della comunità medesima.

Agli specializzandi vanno (in cambio) logicamente imposte regole per assicurare un esito fruttuoso all’impegno pubblico sostenuto per foggiare personale docente altamente specializzato.

In mancanza (temporanea o meno) di appositi finanziamenti pubblici, lo Stato deve pure assicurare che siano soddisfatte le elementari esigenze di sopravvivenza del personale che frequenta il corso.

Per questo la esclusività dell’insegnamento affermato in via interpretativa dalla sentenza trova un (abbastanza) ragionevole contemperamento nella reale situazione organizzativa dei corsi.

L’Amministrazione, infatti, ha distribuito gli orari dei corsi anche in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi precari, agevolandone in tale modo, così come sancito dall’art. 14 del vigente contratto collettivo di lavoro del personale docente della scuola e della circolare ministeriale 130 del 2000 la prestazione di attività di insegnamento a fini retributivi.

Di certo una simile occasione non è offerta a tutti. Solo i precari più meritevoli (cioè con un sufficiente bagaglio di punteggio) hanno agevolata la possibilità di svolgere, durante i corsi, una attività lavorativa di insegnamento ai fini del loro sostentamento.

Restano fuori dal beneficio i precari meno meritevoli, costretti a seguire orari certamente meno comodi per chi non ha alcuna occupazione.

Poiché alla base del conseguimento di incarichi di insegnamento precario è il proprio merito (che si traduce nel punteggio in dotazione), non è ravvisabile disparità di trattamento nella situazione di fatto sopra descritta.

E’ peraltro da riconoscere che la situazione di fatto anzidetta, che consente ai corsisti di svolgere attività di insegnamento (attività che dovrebbe essere preclusa ove la partecipazione ai corsi fosse retribuita) si pone ai limiti dello spirito comunitario, atteso che essa sfiora a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei corsi SSIS.

E’ solo un atto di fede ritenere conciliabile l’attività di insegnamento che, come sopra ricordato, non si esaurisce nell’impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, con la pesante, impegnativa, stancante partecipazione ai corsi SSIS, da fare rientrare in un arco di tempo giornaliero che anche per i "sissini" dura appena ventiquattro ore.

Atto di fede necessario ove si consideri le mancanza di impegno finanziario da parte dello Stato.

Tutto questo senza dimenticare che nei corsi SSIS all’attività di apprendimento deve aggiungersi una complessa attività di tirocinio, altrettanto fondamentale nella preparazione specializzata degli insegnanti di scuola secondaria.

L’art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1998, nel dare conto delle definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, descrive il "tirocinio" come il composto delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

Inoltre, all’art. 2 comma nono, dello stesso decreto del 26 maggio 1998 è espressamente previsto che, nella organizzazione delle attività della scuola, le università (alle quali è demandata la gestione delle scuole) "tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti".

Negli schemi di convenzione tra le scuole di specializzazione e gli istituti scolastici impegnati a svolgere attività di tirocinio che gli specializzandi sono tenuti a svolgere all’interno delle scuole (secondo la notorietà del fatto che risulta al Collegio e alle parti attualmente in causa, siccome derivante da documenti depositati nel giudizio relativo alla sentenza 3309 del 2001), è dato cogliere la complessità dei programmi e la gravosità dell’impegno destinato a protrarsi "per almeno due anni".

In particolare, le attività alle quali devono dedicarsi i docenti in formazione iscritti alle SSIS in qualità di tirocinanti sono generalmente le seguenti:

a) osservazione, analisi e discussione delle attività dedicate al collegamento tra scuola ed extrascuola (famiglie, mondo del lavoro, enti locali, agenzie formative, ecc);

b) osservazione, analisi e discussione delle attività collegiali di programmazione, gestione e valutazione didattica;

c) osservazione, definizione secondo parametri univoci e negoziati;

d) analisi e discussione delle attività educative e del sistema di relazioni in classe;

e) partecipazione alla progettazione, progettazione autonoma e sperimentazione di attività didattiche e di materiali didattici;

f) assunzione di responsabilità didattiche in specifici ambiti disciplinari o funzionali a specifici obiettivi formativi;

g) definizione secondo parametri univoci e negoziati, analisi, discussione ed autovalutazione delle attività svolte.

Dal quadro descritto risulta assolutamente illusorio ritenere materialmente possibile sommare le attività di insegnamento per fini retributivi con la partecipazione ai corsi SSIS e con l’espletamento di un autonomo tirocinio (in aggiunta, ovviamente, alle incombenze personali di tutti i giorni).

E’ per questo motivo che, come correttamente rilevato da alcuni ricorrenti nei giudizi culminati nelle sentenze del maggio 2002, non può che prendersi atto di come sono attualmente disciplinate le scuole di specializzazione e accreditare all’attività obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi il servizio di insegnamento eventualmente prestato nello stesso tempo.

La soluzione è sicuramente possibile, atteso che il tirocinio richiesto agli insegnanti secondari in formazione è di carattere generico (come risulta dall’elenco esemplificativo dei contenuti prima riportato) senza alcun collegamento necessario alle materie curricolari insegnate nel corso.

Pertanto, deve essere considerata come attività di tirocinio l’attività di insegnamento in una qualsiasi materia, compresa o meno nella parte del corso dedicate alle attività di apprendimento.

Questo comporta che, fino a quando non verrà determinato il divieto di svolgere attività lavorativa durante la frequenza ai corsi, il servizio di insegnamento svolto presso scuole pubbliche e private in sostituzione dell’attività di tirocinio, non potrà essere valutato in maniera autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due volte lo stesso servizio: una volta come servizio di insegnamento, l’altra come attività di formazione sotto forma di tirocinio obbligatorio e di esercitazioni pratiche.

Pertanto, il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall’art. 8 del decreto ministeriale 4 giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS, oltre a rappresentare un adeguato compenso per il servizio di insegnamento prestato nel biennio, col quale evidentemente non può essere cumulato.

D’altra parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari ovvero il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi.

9. – E’ il momento di esaminare in particolare i punti contestati.

Il primo, si ricorda, riguarda la possibilità di ritenere assorbito nel punteggio spettante per l’abilitazione conseguita alla conclusione positiva del corso (comprendente il buono di trenta punti) soltanto il punteggio che spetterebbe per il servizio prestato contemporaneamente nei limiti della effettiva durata del corso.

Le sentenze del maggio 2002 avevano con chiarezza detto quanto segue: "Considerato che il decreto ministeriale 26 maggio 1998, che disciplina l’organizzazione delle anzidette scuole, conferma che la durata curriculare del corso è di due anni, apparirebbe del tutto inutile una precipitosa concentrazione della durata concreta di detti corsi entro tempi più ristretti, a detrimento di una preparazione seria e completa: la sola che giustifica l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Ove questo fosse in ipotesi avvenuto, ancorché come manifestazione di autonomia universitaria, è incontestabile che il servizio di insegnamento prestato a qualsiasi titolo successivamente a una frettolosa conclusione del corso, non può essere considerato, si ripete, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti obbligatoriamente alla formazione impartita nella scuola di specializzazione di durata biennale: pertanto, non valutabile come autonomo servizio.

Una diversa interpretazione, che cercasse in altro modo di giustificare l’aggiuntività del punteggio in questione, aprirebbe il fronte a evidenti censure di disparità, di irragionevolezza, di difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica determinazione adottata dall’amministrazione".

Non è comprensibile l’accanimento difensivo dell’Amministrazione a favore di una sola categoria di docenti e, segnatamente, in pregiudizio della categoria fino ad ora sicuramente la più meritevole: quella che ha superato il pubblico concorso, pure classificandosi solo tra gli idonei.

Il rischio concreto è quello di fare cadere l’intera impalcatura sulla quale, in modo abbastanza precario, si regge il discorso delle SSIS, che di per sé è difficile conciliare del tutto con il rigore comunitario.

Questo, senza tenere conto di quel particolare "valore aggiunto" (si intende: 30 punti) che l’ordinamento ha voluto attribuire alle abilitazioni conseguite alla conclusione di un corso di specializzazione e, segnatamente, di quel "massimo del valore aggiunto" riconosciuto dalla legge 27 ottobre 2002 n. 306, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240 (si intende: la iscrizione diretta nelle graduatorie permanenti senza passare per il concorso).

Se viene stravolta la logica del sistema, sorgerebbero seri dubbi di costituzionalità sull’intero assetto normativo che riguarda le SSIS.

Cade, di conseguenza, ogni motivo di ragionare sulla durata del corso SSIS, da misurare in termini di anno scolastico ovvero di anno accademico.

Considerato che la durata legale dei corsi SSIS è biennale, i docenti che conseguono l’abilitazione non hanno titolo ad avere accreditato alcuno dei 24 punti attribuibili (nel massimo) per due anni di insegnamento, secondo la tabella di valutazione aggiornata con il decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11.

Pertanto, ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due anni (cosa che potrebbe comportare mancanza di credibilità a livello europeo), il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l’altra collocato al di fuori del corso) in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti, di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già ampiamente compensato (in termini di punteggio) con il (più che generoso) buono di trenta punti.

Il servizio prestato al di fuori della effettiva partecipazione al corso, che comunque rientra nel periodo biennale di durata legale del corso, vale anche esso come tirocinio obbligatorio e non può essere computato due volte.

10. – Il secondo punto riguarda l’assorbimento del punteggio relativo al servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso in relazione alla graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione.

E’ il caso di un docente dotato di abilitazione ordinaria in una certa materia (lingua francese) che, durante il corso SSIS relativo a materie scientifiche, per sostentarsi svolge attività di insegnamento precario in quella materia (lingua francese).

Certamente il servizio di insegnamento anche nella materia diversa da quelle relative all’area disciplinare frequentata presso la SSIS vale come tirocinio per il corso SSIS.

Per questo motivo l’insegnamento della lingua francese non è produttivo di autonomo punteggio che possa sommarsi al punteggio spettante per l’abilitazione SSIS.

Pure, non vi sono ragioni per negare al detto servizio il riconoscimento del punteggio (spettante per esso servizio) da utilizzare in ipotesi in una diversa graduatoria, nella quale il docente ha la possibilità di iscriversi in forza di abilitazione ordinaria.

Hanno, quindi, ragione di intervenienti in adesione quando osservano che la incompatibilità della frequenza al corso SSIS con la prestazione del servizio vale solo ai fini della produzione del punteggio previsto per il servizio.

Emerge, a questo punto, la inconsistenza del richiamo, da parte degli interventori in opposizione (nelle loro pure pregevoli e battagliere difese), a pretesi diritti quesiti sui quali essi avrebbero fatto pieno affidamento.

E’ chiaro, infatti, che nessuno nega al servizio di insegnamento effettivamente prestato la valutazione che spetta al docente sulla base della nuova tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11, a condizione che si tratti di servizio non valutato ai fini della graduatoria nella quale il docente ha beneficiato dei 30 punti.

Il discorso non cambia nella ipotesi (di scuola) del docente eccezionalmente dotato, capace sia di frequentare il tirocinio, che di insegnare contemporaneamente.

In tale caso deve con fermezza essere rilevato che l’attività di insegnamento non può che essere considerata come integrazione dell’attività di tirocinio e, quindi, improduttivo di punteggio per la graduatoria relativa all’area disciplinare frequentata presso la SISS.

Per concludere, si ribadisce che, il servizio prestato in materia diversa da quelle comprese nelle aree disciplinari che sono state oggetto del corso di specializzazione, da ritenere sostitutivo ovvero quanto meno integrativo del tirocinio obbligatorio, non è produttivo di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione in forza della abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione.

Di contro, deve riconoscersi al docente in formazione il punteggio che gli spetta per il servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso in una materia estranea al corso stesso.

Il servizio in argomento non è mai e in nessun caso produttivo di autonomo punteggio per la graduatoria in relazione alla quale il servizio stesso ha sostituito o integrato l’attività di tirocinio delle scuole di specializzazione.

E’ ancora una volta evidente la ragione: il servizio prestato in materia diversa, ascrivibile al tirocinio obbligatorio, non può essere computato due volte.

11. – Le censure messe con l’unico articolato mezzo di gravame risultano, pertanto, in parte fondate.

Il ricorso deve essere in parte accolto e, per l’effetto, annullata la circolare impugnata nei limiti sopra indicati.

Le spese possono essere compensate tra i ricorrenti e gli interventori.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis -, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.

Spese compensate tra ricorrenti e interventori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis , nella Camera di consiglio del 25 luglio 2002 con l’intervento dei Signori indicati in epigrafe.

Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente – Estensore.

Depositata in cancelleria il 13 agosto 2002.

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